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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 46102/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 9/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Roma, in accoglimento del concordato sulla pena formulato dalle parti e in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 19/12/22, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava in anni tre di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in relazione i delitti ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 15 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 9/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Roma, in accoglimento del concordato sulla pena formulato dalle parti e in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 19/12/22, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava in anni tre di reclusione ed euro duemila di multa la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] in relazione i delitti ascrittigli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 15 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente