CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 09785/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Giudice di pace di Ravenna ha evidenziato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che dagli atti emergeva la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato (verbale di udienza del 6 aprile 2021, verbale di elezione di domicilio, verbale di udienza del 22 luglio 2021 nonché la richiesta di presenziare alla udienza sottoscritta dal detenuto alla presenza del difensore di fiducia); Rilevato, altresì che l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Sez. 5, Sentenza n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860 - 01); Considerato, quindi, che il ricorrente sollecita una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.