CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03287/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 640 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, quanto alla forma concorsuale del reato, le relative censure non risultano previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3, 5 - 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i