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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32888/2026

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d'appello di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza in data 24 maggio 2021 del Tribunale di Latina incomposizione monocratica, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delreato di detenzione illegale di un fucile da caccia modello doppietta,condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata especifica.Detta Corte ha ritenuto non fondata l’eccezione difensiva in ordinealla dedotta violazione del principio del ne bis in idem rilevando comenell’ambito di diverso procedimento penale instauratosi dinanzi alTribunale di Latina in composizione monocratica [OSCURATO:PERSONA] venisse assoltodal reato di cui all’art. 23 nn. 1 e 2 della l. n. 110 del 1975 perinsussistenza del fatto (sentenza del 15 novembre 2013, divenutairrevocabile il 13 marzo 2014), avendo detto Tribunale escluso quanto alfucile da caccia la clandestinità dell’arma; e come, pertanto, venisserotrasmessi gli atti alla locale Procura per la valutazione del diverso reato dicui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, ovvero la detenzione illecita dell’armacomune da sparo da cui ha avuto origine il procedimento conclusosi conla sentenza di primo grado appellata (la suddetta Corte di appelloevidenzia anche come vi sia stato un successivo processo per ricettazionedello stesso fucile in relazione al quale si è dichiarato ne bis in idemrispetto alla precedente assoluzione).2.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, col primo motivo diimpugnazione violazione del divieto di ne bis in idem ex art. 649 cod.proc. pen., così come interpretato dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 200 del 2016, e, col secondo motivo di ricorso, violazionedell’art. 99, comma quarto, cod. pen. con riferimento alla ritenutasussistenza della recidiva reiterata e specifica di cui al capo diimputazione della sentenza impugnata.

E insistendo, alla luce di dettimotivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.3.

Disposta la trattazione scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso, assorbente e pregiudiziale, è fondato.Invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 200 del 2016, lacui applicazione in modo pertinente viene invocata dalla difesa, haaffermato che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 allaCEDU, l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto siail medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra ilreato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui èiniziato il nuovo procedimento penale.Ha a tale riguardo evidenziato che: - se è vero che appare ormaipacifico che la Convenzione recepisce, nell'interpretare il principio del nebis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecitouna persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), il piùfavorevole criterio dell' idem factum anziché la più restrittiva nozione diidem legale, il "fatto", di per sé, va definito secondo l'accezione che gliconferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccioepistemologico; - in questa prospettiva, l' idem storico è l'accadimentomateriale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condottasecondo criteri normativi; - da ciò non può inferirsi che esso vadaristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggettofisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, oancora la modificazione della realtà indotta dal comportamentodell'agente, essendo ogni scelta tra le possibili soluzioni, infatti,compatibile con la concezione dell' idem factum; - anche nell'ambito dellaCEDU, il difetto di una giurisprudenza univoca consente di affermare che,esclusa solo l'opzione per l' idem giuridico, non vi è ragione per cui il"fatto" sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente; - l'opzione chefavorisce la massima espansione della garanzia del divieto di bis in idemin materia penale (secondo cui il medesimo fatto è limitato alla medesimaazione o omissione dell'imputato) non è suffragata neppure dal contestonormativo e logico entro cui si colloca l'art. 4 del Protocollo n. 7 allaCEDU, dal momento che la tutela convenzionale patisce condizionamentitali da rendere il principio del ne bis in idem recessivo rispetto a esigenzedi carattere sostanziale - ad esempio se fatti sopravvenuti o nuoverivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato -, o ancora in presenza di episodi estremamente gravi, quali i criminicontro l'umanità, che gli Stati aderenti hanno l'obbligo di perseguire; -l'istituto del ne bis in idem - comunque espressione di un principiogenerale di civiltà giuridica, per cui il soddisfacimento di pretese punitiveva contenuto nelle forme del giusto processo -, può dunque recedere, inuna logica di bilanciamento; - occorre, pertanto, accertare la suacompatibilità con il diritto vivente formatosi sulla norma impugnata; -l’esame della giurisprudenza di legittimità evidenzia due orientamenti; - ilprimo è quello per cui, tranne sporadiche pronunce, si interpreta ilmedesimo fatto di cui all'artt. 649 cod. proc. pen. come corrispondenzastorico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti isuoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardoalle circostanze di tempo, di luogo e di persona; - il secondoorientamento vieta di applicare il principio del ne bis in idem ove il reatogià giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggettodella nuova iniziativa del pubblico ministero, nonostante la medesimezzadel fatto, per cui il rinnovato esercizio dell'azione penale è consentito, inpresenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel sensoindicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di unaconvergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare unapluralità di illeciti penali; - qualora il giudice abbia escluso che tra lenorme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero cheesse si pongano in concorso apparente, è incontestato che si debbanoun'unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia ilmedesimo sul piano storico-naturalistico; - tale opzione infatti in sé nonviola la garanzia individuale del divieto di bis in idem, che si sviluppa inuna dimensione esclusivamente processuale, precludendo non ilsimultaneus processus, ma una seconda iniziativa penale, laddove talefatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; -occorre dunque prendere atto che il diritto vivente ha saldato il profilosostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quelloprocessuale recato dal divieto di bis in idem, esonerando il giudicedall'indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazionedell'art. 649 cod. proc. pen.; - la garanzia espressa da questa norma,infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicatodefinitivamente concorre formalmente, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., conil reato per il quale si procede; - in tal modo il nesso di necessitàpredicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamentodel ne bis in idem inevitabilmente reintroduce nel corpo dell'art. 649 cod.proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto; -questa operazione deve reputarsi sbarrata dall'art. 4 del Protocollo n. 7,perché segna l'abbandono dell' idem factum, quale unico fattore perstabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem , mentre, alcontrario, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione delgiudicato deve dipendere esclusivamente dal raffronto tra la primacontestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto abase della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessain caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza delfatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dalsecondo paragrafo dell'art. 4 del Protocollo n. 7); - tale conclusione nonimpone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che ireati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un'unicaazione o omissione; - è infatti facilmente immaginabile che all'unicitàdella condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che sisia precisato che essa può discendere dall'identità storico-naturalistica dielementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, siano essicostituiti dall'oggetto fisico di quest'ultima, ovvero anche dal nessocausale e dall'evento; - l'esistenza o no di un concorso formale tra i reatioggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente aifini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questadisposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale; - pertanto,l'autorità giudiziaria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico,secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito delprocesso concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico postodal pubblico ministero a base della nuova imputazione; - sulla base dellatriade condotta - nesso causale - evento naturalistico, il giudice puòaffermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo seriscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbeesservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unicacondotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di unapersona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovoevento in senso storico.Sulla scia di tale pronuncia si è affermato che la preclusioneprocessuale derivante dal divieto di bis in idem opera allorché i fattistorici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica,siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentementedalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reaticontestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuoveacquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizioassolutorio già espresso (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, Amoruso, Rv.288633 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente lapreclusione processuale in ragione del giudicato assolutorio intervenutoper i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto a unasuccessiva condanna per partecipazione ad associazione finalizzata alnarcotraffico, fondata sulle medesime condotte materiali).Alla luce di tali insegnamenti è evidente che [OSCURATO:PERSONA] già è statogiudicato e assolto per lo stesso fatto materiale (detenzione di fucile dacaccia) con la sentenza del 15 novembre 2013, irrevocabile il 13 marzo2014, a nulla rilevando la diversa qualificazione giuridica di cui l presenteprocedimento, e che, pertanto, l’azione penale all’origine dello stesso nonpoteva essere esercitata, dovendosi conseguentemente annullare senzarinvio la sentenza impugnata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penalenon poteva essere esercitata.Così deciso, il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Roma.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza in data 24 maggio 2021 del Tribunale di Latina incomposizione monocratica, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delreato di detenzione illegale di un fucile da caccia modello doppietta,condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata especifica.Detta Corte ha ritenuto non fondata l’eccezione difensiva in ordinealla dedotta violazione del principio del ne bis in idem rilevando comenell’ambito di diverso procedimento penale instauratosi dinanzi alTribunale di Latina in composizione monocratica [OSCURATO:PERSONA] venisse assoltodal reato di cui all’art. 23 nn. 1 e 2 della l. n. 110 del 1975 perinsussistenza del fatto (sentenza del 15 novembre 2013, divenutairrevocabile il 13 marzo 2014), avendo detto Tribunale escluso quanto alfucile da caccia la clandestinità dell’arma; e come, pertanto, venisserotrasmessi gli atti alla locale Procura per la valutazione del diverso reato dicui all’art. 2 legge n. 895 del 1967, ovvero la detenzione illecita dell’armacomune da sparo da cui ha avuto origine il procedimento conclusosi conla sentenza di primo grado appellata (la suddetta Corte di appelloevidenzia anche come vi sia stato un successivo processo per ricettazionedello stesso fucile in relazione al quale si è dichiarato ne bis in idemrispetto alla precedente assoluzione).2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, col primo motivo diimpugnazione violazione del divieto di ne bis in idem ex art. 649 cod.proc. pen., così come interpretato dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 200 del 2016, e, col secondo motivo di ricorso, violazionedell’art. 99, comma quarto, cod. pen. con riferimento alla ritenutasussistenza della recidiva reiterata e specifica di cui al capo diimputazione della sentenza impugnata. E insistendo, alla luce di dettimotivi, per l’annullamento della sentenza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalepresso questa [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, assorbente e pregiudiziale, è fondato.Invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 200 del 2016, lacui applicazione in modo pertinente viene invocata dalla difesa, haaffermato che è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 allaCEDU, l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto siail medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra ilreato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui èiniziato il nuovo procedimento penale.Ha a tale riguardo evidenziato che: - se è vero che appare ormaipacifico che la Convenzione recepisce, nell'interpretare il principio del nebis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecitouna persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), il piùfavorevole criterio dell' idem factum anziché la più restrittiva nozione diidem legale, il "fatto", di per sé, va definito secondo l'accezione che gliconferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccioepistemologico; - in questa prospettiva, l' idem storico è l'accadimentomateriale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condottasecondo criteri normativi; - da ciò non può inferirsi che esso vadaristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggettofisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, oancora la modificazione della realtà indotta dal comportamentodell'agente, essendo ogni scelta tra le possibili soluzioni, infatti,compatibile con la concezione dell' idem factum; - anche nell'ambito dellaCEDU, il difetto di una giurisprudenza univoca consente di affermare che,esclusa solo l'opzione per l' idem giuridico, non vi è ragione per cui il"fatto" sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente; - l'opzione chefavorisce la massima espansione della garanzia del divieto di bis in idemin materia penale (secondo cui il medesimo fatto è limitato alla medesimaazione o omissione dell'imputato) non è suffragata neppure dal contestonormativo e logico entro cui si colloca l'art. 4 del Protocollo n. 7 allaCEDU, dal momento che la tutela convenzionale patisce condizionamentitali da rendere il principio del ne bis in idem recessivo rispetto a esigenzedi carattere sostanziale - ad esempio se fatti sopravvenuti o nuoverivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato -, o ancora in presenza di episodi estremamente gravi, quali i criminicontro l'umanità, che gli Stati aderenti hanno l'obbligo di perseguire; -l'istituto del ne bis in idem - comunque espressione di un principiogenerale di civiltà giuridica, per cui il soddisfacimento di pretese punitiveva contenuto nelle forme del giusto processo -, può dunque recedere, inuna logica di bilanciamento; - occorre, pertanto, accertare la suacompatibilità con il diritto vivente formatosi sulla norma impugnata; -l’esame della giurisprudenza di legittimità evidenzia due orientamenti; - ilprimo è quello per cui, tranne sporadiche pronunce, si interpreta ilmedesimo fatto di cui all'artt. 649 cod. proc. pen. come corrispondenzastorico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti isuoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardoalle circostanze di tempo, di luogo e di persona; - il secondoorientamento vieta di applicare il principio del ne bis in idem ove il reatogià giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggettodella nuova iniziativa del pubblico ministero, nonostante la medesimezzadel fatto, per cui il rinnovato esercizio dell'azione penale è consentito, inpresenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel sensoindicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di unaconvergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare unapluralità di illeciti penali; - qualora il giudice abbia escluso che tra lenorme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero cheesse si pongano in concorso apparente, è incontestato che si debbanoun'unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia ilmedesimo sul piano storico-naturalistico; - tale opzione infatti in sé nonviola la garanzia individuale del divieto di bis in idem, che si sviluppa inuna dimensione esclusivamente processuale, precludendo non ilsimultaneus processus, ma una seconda iniziativa penale, laddove talefatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; -occorre dunque prendere atto che il diritto vivente ha saldato il profilosostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quelloprocessuale recato dal divieto di bis in idem, esonerando il giudicedall'indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazionedell'art. 649 cod. proc. pen.; - la garanzia espressa da questa norma,infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicatodefinitivamente concorre formalmente, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., conil reato per il quale si procede; - in tal modo il nesso di necessitàpredicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamentodel ne bis in idem inevitabilmente reintroduce nel corpo dell'art. 649 cod.proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto; -questa operazione deve reputarsi sbarrata dall'art. 4 del Protocollo n. 7,perché segna l'abbandono dell' idem factum, quale unico fattore perstabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem , mentre, alcontrario, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione delgiudicato deve dipendere esclusivamente dal raffronto tra la primacontestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto abase della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessain caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza delfatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dalsecondo paragrafo dell'art. 4 del Protocollo n. 7); - tale conclusione nonimpone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che ireati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un'unicaazione o omissione; - è infatti facilmente immaginabile che all'unicitàdella condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che sisia precisato che essa può discendere dall'identità storico-naturalistica dielementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, siano essicostituiti dall'oggetto fisico di quest'ultima, ovvero anche dal nessocausale e dall'evento; - l'esistenza o no di un concorso formale tra i reatioggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente aifini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questadisposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale; - pertanto,l'autorità giudiziaria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico,secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito delprocesso concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico postodal pubblico ministero a base della nuova imputazione; - sulla base dellatriade condotta - nesso causale - evento naturalistico, il giudice puòaffermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo seriscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbeesservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unicacondotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di unapersona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovoevento in senso storico.Sulla scia di tale pronuncia si è affermato che la preclusioneprocessuale derivante dal divieto di bis in idem opera allorché i fattistorici già giudicati, considerati nella loro dimensione storico-naturalistica,siano gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, indipendentementedalla astratta qualificazione giuridica e, dunque, dalla diversità dei reaticontestati nei distinti procedimenti, e dalla sopravvenienza di nuoveacquisizioni probatorie potenzialmente idonee a rivisitare il giudizioassolutorio già espresso (Sez. 6, n. 32057 del 03/07/2025, Amoruso, Rv.288633 – 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente lapreclusione processuale in ragione del giudicato assolutorio intervenutoper i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto a unasuccessiva condanna per partecipazione ad associazione finalizzata alnarcotraffico, fondata sulle medesime condotte materiali).Alla luce di tali insegnamenti è evidente che [OSCURATO:PERSONA] già è statogiudicato e assolto per lo stesso fatto materiale (detenzione di fucile dacaccia) con la sentenza del 15 novembre 2013, irrevocabile il 13 marzo2014, a nulla rilevando la diversa qualificazione giuridica di cui l presenteprocedimento, e che, pertanto, l’azione penale all’origine dello stesso nonpoteva essere esercitata, dovendosi conseguentemente annullare senzarinvio la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penalenon poteva essere esercitata.Così deciso, il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGaetano [OSCURATO:PERSONA]
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