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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 20266/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trento disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod.

Proc. pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, oltre che per il delitto di cui all'art. 650 cod. pen.

Con la medesima pronuncia disponeva la confisca del denaro sequestrato all'imputato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice disposto la confisca della somma di denaro in sequestro senza richiamare alcuna fondata ragione dimostrativa del collegamento tra il denaro e il reato, così violando i presupposti normativi per disporre la misura.

Deduceva inoltre che la sinteticità della motivazione propria della sentenza di patteggiamento non poteva comunque estendersi anche alla motivazione circa l'applicazione della misura di sicurezza della confisca.

2. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso è infondato.

In ordine al requisito motivazionale in ordine alla disposta confisca nella sentenza di patteggiamento, deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo il quale l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere para metrato alia particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere dl provare fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Rv. 276574, Sez 2., n.13915 del 5/4/2022, Rv.283081).

Deve trattarsi, dunque, di un requisito motivazionale di minore ampiezza che, nel caso in esame, appare rispettato.

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204).

Va precisato, al riguardo, che nei casi non di mera detenzione, ma di cessione (quale è quello in esame) è sempre consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., nonché ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01) .

4. Nel caso di specie, è stato invero precisato che il denaro costituisce "provento dell'attività illecita contestata al prevenuto".

Nel corpo motivazionale sono elencati gli elementi di prova raccolti in ordine ai diversi fatti di spaccio, evidenziandosi che l'imputato era dedito alla cessione di stupefacenti in arco temporale protrattosi per parecchi mesi.

In tale contesto, la motivazione sottolinea che nel predetto periodo non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto attività lavorativa, rilevandosi dunque la totale mancanza di elementi per sostenere che il denaro avesse un'origine lecita.

5. Si tratta dunque di una motivazione congrua, rispettosa dei principi sopra riportati.

Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estèn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trento disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. Proc. pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, oltre che per il delitto di cui all'art. 650 cod. pen. Con la medesima pronuncia disponeva la confisca del denaro sequestrato all'imputato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice disposto la confisca della somma di denaro in sequestro senza richiamare alcuna fondata ragione dimostrativa del collegamento tra il denaro e il reato, così violando i presupposti normativi per disporre la misura. Deduceva inoltre che la sinteticità della motivazione propria della sentenza di patteggiamento non poteva comunque estendersi anche alla motivazione circa l'applicazione della misura di sicurezza della confisca. 2. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è infondato. In ordine al requisito motivazionale in ordine alla disposta confisca nella sentenza di patteggiamento, deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo il quale l'obbligo di motivazione del giudice in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere para metrato alia particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere dl provare fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Rv. 276574, Sez 2., n.13915 del 5/4/2022, Rv.283081). Deve trattarsi, dunque, di un requisito motivazionale di minore ampiezza che, nel caso in esame, appare rispettato. In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, può infatti procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204). Va precisato, al riguardo, che nei casi non di mera detenzione, ma di cessione (quale è quello in esame) è sempre consentita la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 cod. pen., nonché ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01) . 4. Nel caso di specie, è stato invero precisato che il denaro costituisce "provento dell'attività illecita contestata al prevenuto". Nel corpo motivazionale sono elencati gli elementi di prova raccolti in ordine ai diversi fatti di spaccio, evidenziandosi che l'imputato era dedito alla cessione di stupefacenti in arco temporale protrattosi per parecchi mesi. In tale contesto, la motivazione sottolinea che nel predetto periodo non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto attività lavorativa, rilevandosi dunque la totale mancanza di elementi per sostenere che il denaro avesse un'origine lecita. 5. Si tratta dunque di una motivazione congrua, rispettosa dei principi sopra riportati. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estèn
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