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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 02717/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18.6.2019, con cui il Tribunale di Fermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, divo n. 159/11, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione in aumento alla pena inflitta dalla sentenza 3.7.2015 dello stesso Tribunale. rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine ai fatti commessi il 1° e 17.10.2013; ritenuto che il motivo è generico in quanto non viene dedotto che con l'atto di appello fosse stata specificamente devoluta la cognizione in ordine alla sussistenza dei reati ascritti commessi nelle date indicate; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18.6.2019, con cui il Tribunale di Fermo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, divo n. 159/11, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione in aumento alla pena inflitta dalla sentenza 3.7.2015 dello stesso Tribunale. rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine ai fatti commessi il 1° e 17.10.2013; ritenuto che il motivo è generico in quanto non viene dedotto che con l'atto di appello fosse stata specificamente devoluta la cognizione in ordine alla sussistenza dei reati ascritti commessi nelle date indicate; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2022
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