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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 30353/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 08/04/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 8 aprile 2022, il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, in riforma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo a suo carico sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990.

1.1. Il ricorrente è indagato, insieme ad altri, di partecipare ad una associazione dedita al narcotraffico avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di stupefacente di tipo eroina.

Secondo l'accusa, la compagine sarebbe composta da soggetti operanti in Italia e Pakistan, nazione in cui verrebbero individuate le persone che ingeriscono ovuli con all'interno sostanza stupefacente del tipo eroina che introducono in Italia dove, in appartamenti siti in Senigallia, viene recuperata dai sodali che la venderebbero ai consumatori finali.

1.2. Per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato quale intermediario e spacciatore dello stupefacente che arrivava in Senigallia proveniente dal Pakistan, consegnato in quantità variabile da 100, 50 e 30 grammi.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990.

Il Tribunale non avrebbe preso in esame la circostanza che i fatti che riguardano Piteo si fermano al suo arresto, evento idoneo ad interrompere l'attività criminosa e costituire un deterrente alla reiterazione dei reati.

Mancherebbero gli elementi concretamente idonei a delineare un pericolo attuale di reiterazione del reato associativo, venuto meno con l'arresto del 24 febbraio 2021, non essendo sufficiente - in ossequio alla recente giurisprudenza di legittimità - la mera operatività dell'associazione o dei reati fine, essendo necessaria la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzino l'associazione di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA]'d DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e declinato in fatto.

2. Sulla base di quanto contenuto nel ricorso, la difesa ritiene sia venuta meno l'attualità delle esigenze cautelari sia per l'intervenuto arresto e la conseguente emissione della misura cautelare poi sostituita con gli arresti domiciliari, sia perché sarebbe venuta meno (ma il dato risulta alquanto equivoco) la stessa associazione di riferimento.

3. Quanto al primo profilo si deve ribadire che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che 2 U.)-1 espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (tra le tante Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535).

Tanto più che, vedendosi in ipotesi di ritenuta gravità indiziaria in ordine a delitto di associazione dedita al narcotraffico, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

4. Completa e logica e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, risulta la motivazione in punto di esigenze cautelari resa dal Tribunale della cautela che ha fatto riferimento al ruolo specifico del Piteo nella compagine criminosa, alla continuità di rapporti con il vertice del sodalizio con a capo soggetti di nazionalità pachistana; nel contesto associativo il Piteo è stato ritenuto uno dei più affidabili spacciatori che si riforniva di sostanza stupefacente del tipo eroina da circa 10 anni con cadenza costante, avendo il Tribunale osservato, per quel che specificamente rileva ai fini della censurata attualità, che non appena al Piteo veniva sostituita la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ricontattava gli altri membri pretendendo una nuova fornitura di sostanza stupefacente del tipo eroina quale prezzo per il suo silenzio e con il fine di ottenere venti o trenta grammi di stupefacente necessari a "pagare gli avvocati".

5. Deve, allora, rilevarsi che le condotte oggetto di contestazione provvisoria risultano relativamente recenti, essendosi protratte, in considerazione della natura aperta dell'imputazione, anche successivamente all'arresto in flagranza, risultando il ricorso generico nella parte in cui non prende in esame il dato che ha visto il ricorrente continuare ad avere contatti con il sodalizio richiedendo dello stupefacente al fine di poter, con la sua vendita, provvedere alle spese legali, evenienza che spiega, più di ogni cosa, l'inconferenza della deduzione secondo cui l'attualità delle esigenze sarebbe venuta meno con l'avvenuto arresto.

6. Né maggior pregio risulta avere la prospettata cessazione dell'attività del sodalizio che il medesimo ha dimostrato essere tuttora in essere proprio rivolgendosi ai sodali per il richiesto aiuto in ordine alle spese legali da sostenere.7.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 08/04/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 aprile 2022, il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, in riforma dell'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ancona, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo a suo carico sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. 1.1. Il ricorrente è indagato, insieme ad altri, di partecipare ad una associazione dedita al narcotraffico avente ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di stupefacente di tipo eroina. Secondo l'accusa, la compagine sarebbe composta da soggetti operanti in Italia e Pakistan, nazione in cui verrebbero individuate le persone che ingeriscono ovuli con all'interno sostanza stupefacente del tipo eroina che introducono in Italia dove, in appartamenti siti in Senigallia, viene recuperata dai sodali che la venderebbero ai consumatori finali. 1.2. Per quel che in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato quale intermediario e spacciatore dello stupefacente che arrivava in Senigallia proveniente dal Pakistan, consegnato in quantità variabile da 100, 50 e 30 grammi. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale non avrebbe preso in esame la circostanza che i fatti che riguardano Piteo si fermano al suo arresto, evento idoneo ad interrompere l'attività criminosa e costituire un deterrente alla reiterazione dei reati. Mancherebbero gli elementi concretamente idonei a delineare un pericolo attuale di reiterazione del reato associativo, venuto meno con l'arresto del 24 febbraio 2021, non essendo sufficiente - in ossequio alla recente giurisprudenza di legittimità - la mera operatività dell'associazione o dei reati fine, essendo necessaria la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzino l'associazione di appartenenza. [OSCURATO:PERSONA]'d DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e declinato in fatto. 2. Sulla base di quanto contenuto nel ricorso, la difesa ritiene sia venuta meno l'attualità delle esigenze cautelari sia per l'intervenuto arresto e la conseguente emissione della misura cautelare poi sostituita con gli arresti domiciliari, sia perché sarebbe venuta meno (ma il dato risulta alquanto equivoco) la stessa associazione di riferimento. 3. Quanto al primo profilo si deve ribadire che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che 2 U.)-1 espressamente richiede il requisito dell'attualità del pericolo (tra le tante Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura, Rv. 270535). Tanto più che, vedendosi in ipotesi di ritenuta gravità indiziaria in ordine a delitto di associazione dedita al narcotraffico, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). 4. Completa e logica e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, risulta la motivazione in punto di esigenze cautelari resa dal Tribunale della cautela che ha fatto riferimento al ruolo specifico del Piteo nella compagine criminosa, alla continuità di rapporti con il vertice del sodalizio con a capo soggetti di nazionalità pachistana; nel contesto associativo il Piteo è stato ritenuto uno dei più affidabili spacciatori che si riforniva di sostanza stupefacente del tipo eroina da circa 10 anni con cadenza costante, avendo il Tribunale osservato, per quel che specificamente rileva ai fini della censurata attualità, che non appena al Piteo veniva sostituita la misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ricontattava gli altri membri pretendendo una nuova fornitura di sostanza stupefacente del tipo eroina quale prezzo per il suo silenzio e con il fine di ottenere venti o trenta grammi di stupefacente necessari a "pagare gli avvocati". 5. Deve, allora, rilevarsi che le condotte oggetto di contestazione provvisoria risultano relativamente recenti, essendosi protratte, in considerazione della natura aperta dell'imputazione, anche successivamente all'arresto in flagranza, risultando il ricorso generico nella parte in cui non prende in esame il dato che ha visto il ricorrente continuare ad avere contatti con il sodalizio richiedendo dello stupefacente al fine di poter, con la sua vendita, provvedere alle spese legali, evenienza che spiega, più di ogni cosa, l'inconferenza della deduzione secondo cui l'attualità delle esigenze sarebbe venuta meno con l'avvenuto arresto. 6. Né maggior pregio risulta avere la prospettata cessazione dell'attività del sodalizio che il medesimo ha dimostrato essere tuttora in essere proprio rivolgendosi ai sodali per il richiesto aiuto in ordine alle spese legali da sostenere.7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adem
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