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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06609/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato, che sulle quali ha ritenuto sussistente la recidiva con una motivazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), considerando dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato il tentativo di non essere identificato nell'atto di violare una misura cautelare che gli era stata imposta per altro reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato poiché, a fronte della censura generica contenuta nell'atto di appello, la Corte territoriale ha congruamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado (incentrata sulla specifica gravità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato), ribadendo il difetto dei presupposti per farne applicazione alla luce dell'inidoneità di esse ad assolvere una funzione rieducativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato, che sulle quali ha ritenuto sussistente la recidiva con una motivazione congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), considerando dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato il tentativo di non essere identificato nell'atto di violare una misura cautelare che gli era stata imposta per altro reato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato poiché, a fronte della censura generica contenuta nell'atto di appello, la Corte territoriale ha congruamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado (incentrata sulla specifica gravità del fatto e sulla negativa personalità dell'imputato), ribadendo il difetto dei presupposti per farne applicazione alla luce dell'inidoneità di esse ad assolvere una funzione rieducativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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