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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12468/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le logiche argomentazioni poste a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio; che è sufficiente evidenziare come la Corte d'appello abbia ben chiarito che l'imputato aveva riportato una recente condanna ad otto mesi per un reato analogo ed era stato visto e controllato in una nota piazza di spaccio; che tali elementi hanno comunque portato ad un trattamento sanzionatorio complessivamente modesto, pur trattandosi di droga pesante, a fronte di generiche doglianze con le quali la difesa accampava una sorta di "diritto" all'ottenimento del minimo della pena in ogni caso; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 200, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione e di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le logiche argomentazioni poste a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio; che è sufficiente evidenziare come la Corte d'appello abbia ben chiarito che l'imputato aveva riportato una recente condanna ad otto mesi per un reato analogo ed era stato visto e controllato in una nota piazza di spaccio; che tali elementi hanno comunque portato ad un trattamento sanzionatorio complessivamente modesto, pur trattandosi di droga pesante, a fronte di generiche doglianze con le quali la difesa accampava una sorta di "diritto" all'ottenimento del minimo della pena in ogni caso; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 200, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 12468/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris