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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 04840/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso 622-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – Oggetto R.G.N.622/2022 Cron.

Rep.

Ud29/01/2026 nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 801/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 275/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugna la sentenza n.801/2021 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza che aveva rigettato il ricorso con cui la società aveva impugnato estratto di ruolo ricevuto il 6 marzo 2019 a seguito di accesso agli sportelli dei Agenzia delle Entrate –Riscossione e relativi titoli.

Propone otto motivi di ricorso.

Resistono INAIL ed Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso.

INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per otto motivi, così rubricati. 1° [OSCURATO:PERSONA] art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ, in relazione al tempestivo disconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica. 2° Motivo-Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dei medesimi Enti. 3° [OSCURATO:PERSONA] art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’INPS e dall’[OSCURATO:PERSONA].

Inesistenza delle notifiche. 4° Motivo -Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Inps da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA.

Inesistenza delle notifiche. 5°Motivo -Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere ritenuto che gli avvisi di addebito fossero stati ritualmente notificati benché depositati all’ufficio postale -per assenza temporanea del destinatario - senza aver dato la prova del ricevimento dell’avviso della raccomandata informativa. 6° Motivo - Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonché dell’art. 2944 c.c. per aver ritenuto che la richiesta di rateazione costituisse riconoscimento di debito e implicasse effettiva conoscenza.

Ammissibilità e tempestività del ricorso introduttivo. 7° Motivo -Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia sulle domande proposte ex art 615 cod. proc. civ. ed ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. 8° Motivo - Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito e cartelle di pagamento n. 06820100184058569 n. 36820120004166606 n. 36820120007465472 n. 36820120008719962 n. 36820120010023679 n. 06820120250064473 n. 36820120015434764 n. 36820130000177992 n. 36820130005811065 n. 06820130229372764 n. 36820130015781170.

Emerge dalla sentenza che parte ricorrente aveva agito in giudizio esponendo che il legale rappresentante della società aveva effettuato un accesso agli sportelli di Agenzia delle Entrate –Riscossione, apprendendo, così, attraverso un estratto di ruolo, dell’esistenza di cartelle/avvisi, asseritamente mai notificati.

La Corte ha affermato che, in base ai documenti, le cartelle/avvisi risultavano, invece, notificati, come affermato in primo grado, e che non era maturata la prescrizione successivamente alla notifica per essere intervenute due istanze di dilazione, seguite da pagamenti parziali, aventi effetto interruttivo.

Tanto premesso, in via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.

Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4-bis in forza del quale «l'estratto di ruolo non è impugnabile», con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito.

L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale –cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli ca si in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».

Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro detto estratto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda.

Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 622-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – Oggetto R.G.N.622/2022 Cron. Rep. Ud29/01/2026 nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 801/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 275/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. impugna la sentenza n.801/2021 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza che aveva rigettato il ricorso con cui la società aveva impugnato estratto di ruolo ricevuto il 6 marzo 2019 a seguito di accesso agli sportelli dei Agenzia delle Entrate –Riscossione e relativi titoli. Propone otto motivi di ricorso. Resistono INAIL ed Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorso. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per otto motivi, così rubricati. 1° [OSCURATO:PERSONA] art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ, in relazione al tempestivo disconoscimento sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica. 2° Motivo-Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dei medesimi Enti. 3° [OSCURATO:PERSONA] art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di legge n. 53/1994 ex art. 3 – bis in relazione alle notifiche effettuate via PEC dall’INPS e dall’[OSCURATO:PERSONA]. Inesistenza delle notifiche. 4° Motivo -Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via PEC dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Inps da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA. Inesistenza delle notifiche. 5°Motivo -Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere ritenuto che gli avvisi di addebito fossero stati ritualmente notificati benché depositati all’ufficio postale -per assenza temporanea del destinatario - senza aver dato la prova del ricevimento dell’avviso della raccomandata informativa. 6° Motivo - Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonché dell’art. 2944 c.c. per aver ritenuto che la richiesta di rateazione costituisse riconoscimento di debito e implicasse effettiva conoscenza. Ammissibilità e tempestività del ricorso introduttivo. 7° Motivo -Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia sulle domande proposte ex art 615 cod. proc. civ. ed ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. 8° Motivo - Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito e cartelle di pagamento n. 06820100184058569 n. 36820120004166606 n. 36820120007465472 n. 36820120008719962 n. 36820120010023679 n. 06820120250064473 n. 36820120015434764 n. 36820130000177992 n. 36820130005811065 n. 06820130229372764 n. 36820130015781170. Emerge dalla sentenza che parte ricorrente aveva agito in giudizio esponendo che il legale rappresentante della società aveva effettuato un accesso agli sportelli di Agenzia delle Entrate –Riscossione, apprendendo, così, attraverso un estratto di ruolo, dell’esistenza di cartelle/avvisi, asseritamente mai notificati. La Corte ha affermato che, in base ai documenti, le cartelle/avvisi risultavano, invece, notificati, come affermato in primo grado, e che non era maturata la prescrizione successivamente alla notifica per essere intervenute due istanze di dilazione, seguite da pagamenti parziali, aventi effetto interruttivo. Tanto premesso, in via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4-bis in forza del quale «l'estratto di ruolo non è impugnabile», con l’unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale –cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli ca si in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni». Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzione posti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamente contro detto estratto. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l’originaria domanda. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la s
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