CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02660/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore; rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (p.e.c. indicata: ), presso i cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono ex legedomiciliati; –ricorrenti – nei confronti di Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore; rappresentato e difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: ), in virtù di procura su foglio separato; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. —Regresso nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- e di [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – per la cassazione della sentenza del la Corte d’appello di Salerno n. 885/2021, deliberata il 19 maggio 2021 e (asseritamente) depositata il 16 giugno 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 dic embre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] in giudizio davantial Tribunale di Salerno la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Comune di Sarno e il [OSCURATO:PERSONA], domandando il risarcimento dei dann i sub ì ti in conseguenza della morte de i propri prossimi congiunti, causata dagli eventi alluvionali verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, per i quali erano decedute centotrentasettepersone ed in relazione ai quali era stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per omicidio colposo plurim o, con la condanna generica, unitamente ai responsabili civili, al risarcimento del danno in favore delleparti civil i , da liquidarsi separatamente ; le Amministrazioni dello Stato proposero domanda di regresso nei confronti dei coobbligati; il Tribunale adito accolse la domanda risarcitoria , condannando i convenuti in solido al pagamento dell a somma specificat a nella sentenza impugnata; in accoglimento della domanda di regresso, condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministried al Ministero dell’Interno le intere somme che sarebbero statepagate a ll’attrice ; rigettò invece la domanda di regresso proposta nei confronti del Comune; con sentenza n. 1556 /202 1 , (asseritamente) depositata il 25 ottobre 2021, la Corte d’appello di Salerno ha rigetta t o il gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Interno che si erano doluti del rigetto della domanda di regresso nei confronti del Comune di Sarno; ha osservato la C orte territoriale che , nel caso di solidarietà risarcitoria con diversi titoli di imputazione (diretta e indiretta), non è consentito al responsabile per fatto altrui agire in via di regresso, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ., nei confronti di altro responsabile indiretto in quanto, essendo quest’ultimo per definizione estraneo alla causazione del fatto illecito nonché responsabile senza colpa, è inapplicabile il criterio della gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze derivatane, mentre è consentito al responsabile indiretto agire contro l’immediato autore del fatto lesivo per l’intera somma corrisposta al danneggiato, in applicazione del principio di cui all’art. 1298, primo comma, cod. civ.; ha soggiunto che responsabile diretto della morte de i congiunti dell’attrice era [OSCURATO:PERSONA] perché , in qualità di Sindaco, come accertato dal giudicato penale (a seguito della sentenza n. 19507del 2013 della Corte di Cassazione), aveva omesso di allertare tempestivamente la popolazione, cui di contro aveva inoltrato avvisi tranquillizzanti, di disporre l’evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio quale unica condotta salvifica possibile, di convocare ed insediare con urgenza il comitato locale per la protezione civile e di segnalare prontamente alla Prefettura di Salerno la gravità degli eventi per consentirne gli interventi di competenza; ha ancora osservato che, mentre [OSCURATO:PERSONA] è l’unico autore delle condotte penalmente rilevanti causative dell’evento dannoso, il Comune e le Amministrazioni dello Stato sono solo responsabili civili indiretti in forza di disposizione normativa (art. 28 Cost.), a prescindere dalla colpa e dalle regole di causalità del fatto, per cui le Amministrazioni dello Stato per un verso hanno diritto di agire in regresso per l’intero nei confronti dell’autore immediato del fatto antigiuridico, per l’altro non possono promuovere l’azione ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. nei confronti del Comune di Sarno, altro responsabile civile parimenti incolpevole; per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso, con un unico atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Internosulla base di due motivi, cui ha risposto il Comune di Sarno, con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministeropresso la Corte non ha depositato conclusioni scritte; il Comune controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.1.con il primo motivo viene denuncia ta , con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. « violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 28 della Costituzione, 22 e 23 del T.U.n. 3 del 10 gennaio 1957, 185 del codice penale, 2043, 2049 e 2055, comma 2 del codice civile»; i ricorrenti osservano che, in ragione del rapporto di immedesimazione organica e dell’art. 28 Cost., ricorre la responsabilità diretta per fatto proprio del Comune di Sarno, come si evince da Cass., Sez. Un.,n. 13246 del 2019 e da quanto evidenziato dalla sentenza di legittimità nel processo penale a proposito dei poteri pubblicistici del Sindaco; soggiungono che ricorre una fattispecie di mancato esercizio di funzioni pubbliche, con la conseguenza che gli atti e le omissioni, oltre che immediatamente riferibili alla persona fisica del Sindaco, nel sistema della protezione civile sia autorità comunale che ufficiale di governo, sono anche direttamente imputabili tanto al Comune quanto alle Amministrazioni statali in ragione delle rispettive funzioni; concludononel senso che ricorre pertanto il presupposto dell’azione di regresso; 1.2.con il secondo motivo viene denunciata, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 185 del codice penale, 2043, 2049 e 2055, comma 2 e 3 del codice civile», per avere la Corte territoriale, pur nell’ipotesi in cui «il titolo di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sia qualificabile per fatto altrui», erroneamente escluso che ciascuna amministrazione potesse esercitare, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ., l’azione di regresso contro l’altra amministrazione coobbligata solidale, giacché avrebbe dovuto fare applicazione, invece, del principio di diritto (a fondamento del quale i ricorrenti argomentano diffusamente) secondo cui, «in virtù dell'autonomia sistematica e concettuale dell'articolo 2055 rispetto alla disciplina dell'azione di regresso per le obbligazioni da contratto di cui all'articolo 1298 del Codice Civile, è ammissibile l'azione di regresso ai sensi dell'articolo 2055, comma 2 e 3, anche tra coobbligati solidali aventi titoli di responsabilità diversi da quello della responsabilità per fatto proprio colpevole»; sostengono infatti i ricorrenti che, mentre l’art. 1298 cod. civ. esprime la logica dell’autonomia privata e dell’obbligazione volontariamente assunta nell’interesse esclusivo del debitore, l’art. 2055 stesso codice esprime la logica dell’ascrivibilità del fatto illecito e del principio che nessuno può rispondere oltre il limite di ciò che gli sia oggettivamente addebitabile; soggiungono che nell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. il concetto di colpa ha il carattere oggettivo dell’imputabilità del fatto al soggetto, come si evince anche dal terzo comma, dove il criterio della divisione in parti uguali si attaglia ad un concetto oggettivo di colpa e non alla responsabilità per fatto colpevole; osservano,ancora, che il criterio della «entità delle conseguenze» è autonomo rispetto alla colpa intesa in senso oggettivo, poiché concerne le conseguenze del fatto provocato dal soggetto nei cui confronti il responsabile indiretto riveste una posizione di controllo o di garanzia; 2. il ricorso si espone ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità; 2.1.secondo principio cui questo Collegio intende dare continuità «il ricorso per cassazione va dichiarato tardivo ove il ricorrente depositi copia autentica della sentenza dalla quale non si evinca la data di pubblicazione e la notificazione del ricorso sia avvenuta in una data che non risulti tempestiva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nemmeno se calcolata in relazione al giorno di deliberazione della sentenza (fra le tante Cass. n. 29263 del 2023; n. 18510 del 2023 e n. 2721 del 2014); si tratta di profilo rilevante ai fini dell’onere della parte ricorrente di dimostrare la tempestività della propria impugnazione: mancando nella copia autentica depositata la data della pubblicazione del provvedimento impugnato, e non essendo stata documentata da altra certificazione tale data, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio della tempestività dell’impugnazione non resta che il riferimento alla data di deliberazione della sentenza; nella specie, la copia della sentenza depositata è priva di una indicazione diretta delladata di pubblicazione, la quale non si rinviene neppure su lla copia depositata dalla parte controricorrente ; né altrimenti risulta alcuna certificazione, per così dire indiretta, circa la data di pubblicazione;nel ricorso si afferma che la sentenza sarebbe stata pubblicata in data 16 giugno2021; non risultando però ritualmente acquisita al processo la circostanza della data di pubblicazione, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, che risulta essere il 19 maggio 2021; il ricorso è stato notificato in data 17 gennaio 2022, e dunque tardivamente rispetto a quest’ultima data; 2.2. Il rilievo dell’intempestività dell’impugnazione conduce ad applicare al ricorso la sanzione processuale dell’inammissibilità, non potendo lo stesso reputarsi improcedibile, secondo l’orientamento espresso, tra le altre,da Cass. n. 5771 del 2023 e da Cass. n. 24885 del 2023; ben vero, nella fatti specie la copia analogica della sentenza prodotta, pur con le dette omissioni, non si può considerare come copia non autentica, in quanto risulta ─ e vi è in tal senso anche espressa asseverazione del Procuratore dello Stato resa ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, 16-deciese 16- undecies d.l. n. 179 del 2012 ─ «tratta con modalità telematiche» e «conforme» allo «esemplare presente nel fascicolo informatico» come «reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale» : dunque, deve considerarsi conforme al documento informatico effettivamente presente nel fascicolo del giudizio di merito e, pertanto, autentica; in particolare, la mancanza del numero di pubblicazione della decisione, cui ha dato rilevanza Cass. n. 24885 del 2023, assumendo che renderebbe impossibile identificare il provvedimento oggetto del giudizio di cassazione, non sembra potersi apprezzare in questo senso, perché sia la data di deliberazione, sia il numero di ruolo del giudizio di merito consentono di identificare comunque il provvedimento; la stessa ipotetica mancanza di indicazione del numero di ruolo – peraltro presente nella specie (n. 1203/2018 R.G. A.C. Corte d’appello di Salerno) –resterebbe ovviabile in quanto il contenuto della decisione impugnata consente di identificare il provvedimento e ciò anche qualora – come potrebbe accadere – l’ufficio di merito abbia emesso decisioni fra le stesse parti di natura c.d. seriale; 3. esclusa l’improcedibilità, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte, con la conseguente condanna delle amministrazioni ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procurator e antistatario, che ne ha fatto richiesta nelcontroricorso; 4. non può trovare applicazione l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass.29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955); [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condannale amministrazioni ricorrenti alla rifusione, in favore del Comune controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, d