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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19651/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERTA' di [OSCURATO:PERSONA] PausaniaUdita la relazione svolta dal Presidente;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FULVIO BALDIche conclude per l'inammissibilita' del ricorso,udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzionecautelare, ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza del Giudice delle indaginipreliminari del locale Tribunale, di sequestro preventivo di manufatti destinati adimmobili residenziali, costituiti da tre corpi fabbrica (corpi A1, A2, A3), dellarelativa area disboscata, adibita a pertinenza dell’unità dei suddetti corpi e dellapista sterrata di collegamento con la spiaggia di “[OSCURATO:PERSONA]”, opere e interventiricadenti all’interno dei 300 m. dalla linea di battigia marina, lavori in fase dicompletamento del PdL denominato “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]” nel Comune diGolfo [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad indagini relative ai reati di cui all’art. 44 lett. c) deld.P.R. n. 380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e 528 duodeciescod.pen., confermando i presupposti del fumus commissi delicti, nonché ilpericulum in mora.1.1.

Il Tribunale ha confermato il fumus dei reati ipotizzati e,segnatamente, ha rilevato, in primo luogo, che a seguito di sopralluogo e di attivitàispettiva svolta dalla P.G., era stata accertata la realizzazione di interventi edilizi,su terreno di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], con realizzazione di una parte delcomprensorio alberghiero e la totalità dello stradino di collegamento al mare, condisboscamento, rientranti nell'area ricadente dentro la fascia di rispetto costieradi 300 m., area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno1939 n. 1497, e dalla legge n. 431 del 1985, recepita all'art. 10 bis della LeggeRegione Sardegna n. 45 del 1989.

Si accertava altresì alla luce della consulenzatecnica del pubblico ministero, che l'integralità dello stradino, lungo 280 m., eparte dei corpi fabbrica sequestrati, A1 A2, e A3 con le relative pertinenze, eranotutti situati all'interno dell'area di inedificabilità assoluta in quanto edificati dentrola fascia di rispetto dei 300 m. dal mare.

Da cui la conclusione che la concessioneedilizia originaria n. 41 del 2005, relativa al comprensorio in oggetto nonché tuttigli atti amministrativi successivi erano viziati da illegittimità e che pur rilasciati inconformità al PUC, erano stati rilasciati in violazione del sovraordinato vincolo diinedificabilità assoluta nella fascia di terreno ricadente a 300 m. dalla costa.Evidenziava, in secondo luogo, il tribunale che il piano di lottizzazione relativaall'area in oggetto conteneva una errata rappresentazione cartografica, neglielaborati del Piano, della linea di demarcazione della fascia dei 300 m., con laconseguenza che il permesso a costruire n. 41/05 e tutti gli atti amministrativisuccessivi erano illegittimi perché rilasciati in conformità al PUC, ma in violazionedel sovraordinato vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di terreno ricadentea m. 300 dalla linea di battigia.

Quanto al periculum in mora ha rilevato il Tribunaleche la libera disponibilità del bene aggravava e protraeva le conseguenze del reatoe determinare un ulteriore pregiudizio all'esigenza di tutela urbanistica edambientale.2.

Avverso l’ordinanza la società [OSCURATO:SOCIETA], terza interessata, ha proposto,a mezzo del difensore procuratore speciale, ricorso per cassazione e ne ha chiestol’annullamento deducendo i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’elemento soggettivo del reato,motivazione apparente.

Argomento il ricorrente che l'ordinanza impugnatarisulterebbe in palese contrasto coi principi che governano la legittima stesuradella motivazione di un provvedimento dopo aver ripercorso la mera cronistoriadell'iter amministrativo che ha condotto alla realizzazione delle opere in vinculische sarebbe stata realizzata all'interno della fascia di inedificabilità assoluta inquanto le cartografie ufficiali, utilizzate per l'approvazione del PUC da parte delComune di [OSCURATO:PERSONA], risulterebbero errate e sostenuto l'illegittimità degli attiamministrativi alla luce delle emergenze probatorie poiché rilasciati in conformitàal PUC, ma in violazione del sovraordinato vincolo di inedificabilità assoluta nellafascia di terreno ricadente a 300 m. dalla costa, da cui l'illegittimità dell'originariaconcessione dei provvedimenti autorizzativi successivi che avrebbero assentitointerventi edilizi in violazione del sovraordinato vincolo.

Appare evidente chel'assunto si fonderebbe su espressioni tautologiche prive di ogni coerenzagiustificativa a supporto dell'inesistenza di ragioni tali da poter escludere conimmediata percezione la sussistenza della colpevolezza degli indagati.

Dallamolteplicità dei provvedimenti amministrativi che si sono susseguiti dal 2005 al2024 risiederebbe proprio quel l'affidamento incolpevole da parte degli indagatirispetto all'agire della pubblica amministrazione che escluderebbe il fumuscommissi delitti.2.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla assoluta mancanza dell’elementooggettivo del reato.

La difesa ricorrente, con riferimento alla sussistenza del fumuscommissi delitti, aveva eccepito l'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reatiper cui si procede posto che il giudice penale non può disapplicare gli atti emanatidalla pubblica amministrazione se non a determinate condizioni.

Ciò premessol'ordinanza impugnata non avrebbe reso alcuna motivazione limitandosi aconfermare l'illegittimità della concessione edilizia originaria relativa alcomprensorio in oggetto così come tutti gli atti amministrativi viziati da illegittimitàperché rilasciati in conformità al Puc, ma in violazione del sovraordinato vincolo diinedificabilità assoluta nella fascia di terreno ricadente a 300 m dalla costa.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4.

Va anzitutto ricordato che, in tema di ricorso per cassazione propostoavverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente ilsindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.Secondo le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano, inparticolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv.245093), parimenti si è precisato che l'omesso esame di punti decisivi perl'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimentodi sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazionecensurabile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio,Rv. 264011).

Non è, invece, consentita la deduzione del vizio di motivazione,deducibile con l’autonoma disposizione di cui all’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.5.

Ciò detto, il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dellacolpevolezza degli odierni indagati (cfr. pag. 5) è inammissibile perché motivo cheveicola una richiesta di valutazione anticipata del merito in punto elementosoggettivo dei soggetti indagati.Sotto un primo profilo va rammentato che il giudizio in ordine alla misuracautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indaginipreliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dìlegittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, chenon può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente laresponsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione,ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati conesclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato,a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe oulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del beneall'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria(Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc.

Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3,n. 15254 del 10/03/2015, Privitera, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011Misseri, Rv. 250397).

Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamentela procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamentodell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati algiudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993,punto; Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, Beltrami, non massimata sul punto).Quanto al profilo dell’elemento soggettivo del reato, sempre nell’ottica dellasussistenza del fumus, tenuto conto che in sede di riesame dei provvedimenti chedispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazionesommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti glielementi della fattispecie contestata, lo stesso giudice può rilevare anche il difettodell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga "ictu oculi" (Sez. 3, n.26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01).6.

Tale situazione non ricorre nel caso in esame.Dal provvedimento impugnato, come sopra riassunto al par. 1.1., a seguitodi sopralluogo era stata rilevata la costruzione di ben tre corpi fabbrica in aderenzaad un complesso immobiliare avente finalità turistiche ricettive, condisboscamento dell’area circostante e, circostanza questa di rilievo dirimente, diuna stradella sterrata di accesso alla spiaggia, da cui la palese violazione delvincolo in capo ai soggetti che hanno posto in essere l’attività edificatoria e ditrasformazione dell’area e la loro consapevolezza.

Fuori fuoco è l’ulteriorededuzione dell’affidamento incolpevole nella regolarità dei provvedimentiamministrativi che si sono succeduti nel tempo.

Anche sotto questo profilo, ribaditii limiti della verifica in fase cautelare, come sopra detto, va in ogni caso rammentoche per trovare applicazione il principio enunciato dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 364 del 24 marzo 1988 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dalla inescusabilitàdell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile) è necessario che dagli attidel processo risulti che l'agente abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi allalegge, sicché nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, gli possa esseremosso, e che, pertanto, la violazione della norma sia avvenuta per cause del tuttoindipendenti dalla sua volontà (v., sul punto: Sez. 3, n. 2698 del 18/01/1991 -dep. 01/03/1991, Sina, Rv. 186513).

Nella materia che ci occupa è stato da tempoaffermato che la condotta colposa relativa al reato di costruzione edilizia abusivapuò consistere nell'inottemperanza all'obbligo di informarsi sulle possibilitàedificatorie concesse dagli strumenti urbanistici vigenti, da assolversi anchetramite incarico a tecnici qualificati, (Sez. 3, n. 23998 del 12/5/2011, Rv. 250608).Si è, inoltre, precisato che l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale nonsi configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alquale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5, n.22205 del 26/2/2008, Ciccone, Rv. 240440; Sez. 3, n. 1797 del 16/1/1996,Lombardi, Rv. 205384), situazione ricorrente nel caso in esame tenuto conto chela società ricorrente che svolge attività nel settore delle costruzioni.7.

Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato.

Non èquestione di disapplicazione dell’atto amministrativo, come assume la ricorrente.L’ordinanza impugnata ha compiuto il sindacato sull’atto amministrativo delpermesso a costruire n. 41/05 e tutti gli atti amministrativi successivi, che lecompete secondo i risalenti e mai smentiti orientamenti di legittimità.In particolare, va rammentato che i confini dell'indagine sulla legittimitàdell'atto amministrativo, nell'ottica di quell'interpretazione teleologica dellefattispecie incriminatrici in materia urbanistica, sono delineati dal fondamentaleprincipio contenuto nella disposizione generale secondo cui il permesso di costruiredeve essere rilasciato «in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, deiregolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente» (art. 12, comma1, d.P.R. 380/2001), ribadito in termini ancor più estesi in punto doverosaosservanza della disciplina normativa di fonte primaria e secondaria, dall'articolosuccessivo («il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dellosportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumentiurbanistici»: art. 13, comma 1, d.P.R. 380/2001).Su altro versante, deve riaffermarsi il principio del potere-dovere del giudicepenale di sindacare la legittimità del permesso di costruire rilasciato ai fini diverificare la sussistenza dell'illecito urbanistico, nei termini delineati dalle SezioniUnite Borgia n. 11635 del 1993, senza che ciò comporti l'eventuale"disapplicazione" dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concretodella fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela, da identificarsi nellasalvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumentiurbanistici, dovendosi escludere che il mero dato formale dell'esistenza di talepermesso precluda al giudice ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato(Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, Minosi, Rv. 271170 – 01).8.

Ne consegue che, in disparte l'ipotesi dell'illiceità del provvedimento, laillegittimità rilevante per il giudice penale non può che essere quella derivantedalla non conformità del titolo abilitativo alla normativa che ne regola l'emanazioneo alle disposizioni normative di settore, dovendosi, al contrario, radicalmenteescludere la possibilità che il mero dato formale dell'esistenza del permesso dicostruire possa precludere al giudice penale ogni valutazione in ordine allasussistenza del reato» (Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, Minosi, in motivazione)e, ai fini della valutazione in sede cautelare del fumus del reato di cui all'art. 44,comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, il controllo di legittimità non può che esserelimitato all’esistenza di una motivazione presente e non meramente apparentefondata sugli accertamenti di fatto senza possibilità di rivalutazione degli stessi.9.

Ciò premesso, il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua,e non meramente apparente, che prende le mosse dagli accertamenti di fatto (vedisupra) e conclude per l’illegittimità del permesso a costruire n. re n. 41/05 e tuttigli atti amministrativi successivi, perché rilasciati in conformità al PUC, ma inviolazione del sovraordinato vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di terrenoricadente a m. 300 dalla linea di battigia.9.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di [OSCURATO:PERSONA] PausaniaUdita la relazione svolta dal Presidente;sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FULVIO BALDIche conclude per l'inammissibilita' del ricorso,udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzionecautelare, ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza del Giudice delle indaginipreliminari del locale Tribunale, di sequestro preventivo di manufatti destinati adimmobili residenziali, costituiti da tre corpi fabbrica (corpi A1, A2, A3), dellarelativa area disboscata, adibita a pertinenza dell’unità dei suddetti corpi e dellapista sterrata di collegamento con la spiaggia di “[OSCURATO:PERSONA]”, opere e interventiricadenti all’interno dei 300 m. dalla linea di battigia marina, lavori in fase dicompletamento del PdL denominato “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]” nel Comune diGolfo [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad indagini relative ai reati di cui all’art. 44 lett. c) deld.P.R. n. 380 del 2001, art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e 528 duodeciescod.pen., confermando i presupposti del fumus commissi delicti, nonché ilpericulum in mora.1.1. Il Tribunale ha confermato il fumus dei reati ipotizzati e,segnatamente, ha rilevato, in primo luogo, che a seguito di sopralluogo e di attivitàispettiva svolta dalla P.G., era stata accertata la realizzazione di interventi edilizi,su terreno di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], con realizzazione di una parte delcomprensorio alberghiero e la totalità dello stradino di collegamento al mare, condisboscamento, rientranti nell'area ricadente dentro la fascia di rispetto costieradi 300 m., area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno1939 n. 1497, e dalla legge n. 431 del 1985, recepita all'art. 10 bis della LeggeRegione Sardegna n. 45 del 1989. Si accertava altresì alla luce della consulenzatecnica del pubblico ministero, che l'integralità dello stradino, lungo 280 m., eparte dei corpi fabbrica sequestrati, A1 A2, e A3 con le relative pertinenze, eranotutti situati all'interno dell'area di inedificabilità assoluta in quanto edificati dentrola fascia di rispetto dei 300 m. dal mare. Da cui la conclusione che la concessioneedilizia originaria n. 41 del 2005, relativa al comprensorio in oggetto nonché tuttigli atti amministrativi successivi erano viziati da illegittimità e che pur rilasciati inconformità al PUC, erano stati rilasciati in violazione del sovraordinato vincolo diinedificabilità assoluta nella fascia di terreno ricadente a 300 m. dalla costa.Evidenziava, in secondo luogo, il tribunale che il piano di lottizzazione relativaall'area in oggetto conteneva una errata rappresentazione cartografica, neglielaborati del Piano, della linea di demarcazione della fascia dei 300 m., con laconseguenza che il permesso a costruire n. 41/05 e tutti gli atti amministrativisuccessivi erano illegittimi perché rilasciati in conformità al PUC, ma in violazionedel sovraordinato vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di terreno ricadentea m. 300 dalla linea di battigia. Quanto al periculum in mora ha rilevato il Tribunaleche la libera disponibilità del bene aggravava e protraeva le conseguenze del reatoe determinare un ulteriore pregiudizio all'esigenza di tutela urbanistica edambientale.2. Avverso l’ordinanza la società [OSCURATO:SOCIETA], terza interessata, ha proposto,a mezzo del difensore procuratore speciale, ricorso per cassazione e ne ha chiestol’annullamento deducendo i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’elemento soggettivo del reato,motivazione apparente. Argomento il ricorrente che l'ordinanza impugnatarisulterebbe in palese contrasto coi principi che governano la legittima stesuradella motivazione di un provvedimento dopo aver ripercorso la mera cronistoriadell'iter amministrativo che ha condotto alla realizzazione delle opere in vinculische sarebbe stata realizzata all'interno della fascia di inedificabilità assoluta inquanto le cartografie ufficiali, utilizzate per l'approvazione del PUC da parte delComune di [OSCURATO:PERSONA], risulterebbero errate e sostenuto l'illegittimità degli attiamministrativi alla luce delle emergenze probatorie poiché rilasciati in conformitàal PUC, ma in violazione del sovraordinato vincolo di inedificabilità assoluta nellafascia di terreno ricadente a 300 m. dalla costa, da cui l'illegittimità dell'originariaconcessione dei provvedimenti autorizzativi successivi che avrebbero assentitointerventi edilizi in violazione del sovraordinato vincolo. Appare evidente chel'assunto si fonderebbe su espressioni tautologiche prive di ogni coerenzagiustificativa a supporto dell'inesistenza di ragioni tali da poter escludere conimmediata percezione la sussistenza della colpevolezza degli indagati. Dallamolteplicità dei provvedimenti amministrativi che si sono susseguiti dal 2005 al2024 risiederebbe proprio quel l'affidamento incolpevole da parte degli indagatirispetto all'agire della pubblica amministrazione che escluderebbe il fumuscommissi delitti.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett.b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla assoluta mancanza dell’elementooggettivo del reato. La difesa ricorrente, con riferimento alla sussistenza del fumuscommissi delitti, aveva eccepito l'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reatiper cui si procede posto che il giudice penale non può disapplicare gli atti emanatidalla pubblica amministrazione se non a determinate condizioni. Ciò premessol'ordinanza impugnata non avrebbe reso alcuna motivazione limitandosi aconfermare l'illegittimità della concessione edilizia originaria relativa alcomprensorio in oggetto così come tutti gli atti amministrativi viziati da illegittimitàperché rilasciati in conformità al Puc, ma in violazione del sovraordinato vincolo diinedificabilità assoluta nella fascia di terreno ricadente a 300 m dalla costa.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Va anzitutto ricordato che, in tema di ricorso per cassazione propostoavverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente ilsindacato di legittimità̀ soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano, inparticolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv.245093), parimenti si è precisato che l'omesso esame di punti decisivi perl'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimentodi sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazionecensurabile con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio,Rv. 264011). Non è, invece, consentita la deduzione del vizio di motivazione,deducibile con l’autonoma disposizione di cui all’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.5. Ciò detto, il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dellacolpevolezza degli odierni indagati (cfr. pag. 5) è inammissibile perché motivo cheveicola una richiesta di valutazione anticipata del merito in punto elementosoggettivo dei soggetti indagati.Sotto un primo profilo va rammentato che il giudizio in ordine alla misuracautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indaginipreliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dìlegittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, chenon può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente laresponsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione,ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati conesclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato,a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe oulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del beneall'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria(Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3,n. 15254 del 10/03/2015, Privitera, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011Misseri, Rv. 250397). Diversamente, si finirebbe con lo utilizzare surrettiziamentela procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamentodell'accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati algiudice del procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993,punto; Sez.3, n. 1970 del 26/04/1996, Beltrami, non massimata sul punto).Quanto al profilo dell’elemento soggettivo del reato, sempre nell’ottica dellasussistenza del fumus, tenuto conto che in sede di riesame dei provvedimenti chedispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazionesommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti glielementi della fattispecie contestata, lo stesso giudice può rilevare anche il difettodell'elemento soggettivo del reato, purchè esso emerga "ictu oculi" (Sez. 3, n.26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01).6. Tale situazione non ricorre nel caso in esame.Dal provvedimento impugnato, come sopra riassunto al par. 1.1., a seguitodi sopralluogo era stata rilevata la costruzione di ben tre corpi fabbrica in aderenzaad un complesso immobiliare avente finalità turistiche ricettive, condisboscamento dell’area circostante e, circostanza questa di rilievo dirimente, diuna stradella sterrata di accesso alla spiaggia, da cui la palese violazione delvincolo in capo ai soggetti che hanno posto in essere l’attività edificatoria e ditrasformazione dell’area e la loro consapevolezza. Fuori fuoco è l’ulteriorededuzione dell’affidamento incolpevole nella regolarità dei provvedimentiamministrativi che si sono succeduti nel tempo. Anche sotto questo profilo, ribaditii limiti della verifica in fase cautelare, come sopra detto, va in ogni caso rammentoche per trovare applicazione il principio enunciato dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 364 del 24 marzo 1988 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in cui non esclude dalla inescusabilitàdell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile) è necessario che dagli attidel processo risulti che l'agente abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi allalegge, sicché nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, gli possa esseremosso, e che, pertanto, la violazione della norma sia avvenuta per cause del tuttoindipendenti dalla sua volontà (v., sul punto: Sez. 3, n. 2698 del 18/01/1991 -dep. 01/03/1991, Sina, Rv. 186513). Nella materia che ci occupa è stato da tempoaffermato che la condotta colposa relativa al reato di costruzione edilizia abusivapuò consistere nell'inottemperanza all'obbligo di informarsi sulle possibilitàedificatorie concesse dagli strumenti urbanistici vigenti, da assolversi anchetramite incarico a tecnici qualificati, (Sez. 3, n. 23998 del 12/5/2011, Rv. 250608).Si è, inoltre, precisato che l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale nonsi configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alquale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5, n.22205 del 26/2/2008, Ciccone, Rv. 240440; Sez. 3, n. 1797 del 16/1/1996,Lombardi, Rv. 205384), situazione ricorrente nel caso in esame tenuto conto chela società ricorrente che svolge attività nel settore delle costruzioni.7. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. Non èquestione di disapplicazione dell’atto amministrativo, come assume la ricorrente.L’ordinanza impugnata ha compiuto il sindacato sull’atto amministrativo delpermesso a costruire n. 41/05 e tutti gli atti amministrativi successivi, che lecompete secondo i risalenti e mai smentiti orientamenti di legittimità.In particolare, va rammentato che i confini dell'indagine sulla legittimitàdell'atto amministrativo, nell'ottica di quell'interpretazione teleologica dellefattispecie incriminatrici in materia urbanistica, sono delineati dal fondamentaleprincipio contenuto nella disposizione generale secondo cui il permesso di costruiredeve essere rilasciato «in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, deiregolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente» (art. 12, comma1, d.P.R. 380/2001), ribadito in termini ancor più estesi in punto doverosaosservanza della disciplina normativa di fonte primaria e secondaria, dall'articolosuccessivo («il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dellosportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumentiurbanistici»: art. 13, comma 1, d.P.R. 380/2001).Su altro versante, deve riaffermarsi il principio del potere-dovere del giudicepenale di sindacare la legittimità del permesso di costruire rilasciato ai fini diverificare la sussistenza dell'illecito urbanistico, nei termini delineati dalle SezioniUnite Borgia n. 11635 del 1993, senza che ciò comporti l'eventuale"disapplicazione" dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concretodella fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela, da identificarsi nellasalvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumentiurbanistici, dovendosi escludere che il mero dato formale dell'esistenza di talepermesso precluda al giudice ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato(Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, Minosi, Rv. 271170 – 01).8. Ne consegue che, in disparte l'ipotesi dell'illiceità del provvedimento, laillegittimità rilevante per il giudice penale non può che essere quella derivantedalla non conformità del titolo abilitativo alla normativa che ne regola l'emanazioneo alle disposizioni normative di settore, dovendosi, al contrario, radicalmenteescludere la possibilità che il mero dato formale dell'esistenza del permesso dicostruire possa precludere al giudice penale ogni valutazione in ordine allasussistenza del reato» (Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, Minosi, in motivazione)e, ai fini della valutazione in sede cautelare del fumus del reato di cui all'art. 44,comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, il controllo di legittimità non può che esserelimitato all’esistenza di una motivazione presente e non meramente apparentefondata sugli accertamenti di fatto senza possibilità di rivalutazione degli stessi.9. Ciò premesso, il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua,e non meramente apparente, che prende le mosse dagli accertamenti di fatto (vedisupra) e conclude per l’illegittimità del permesso a costruire n. re n. 41/05 e tuttigli atti amministrativi successivi, perché rilasciati in conformità al PUC, ma inviolazione del sovraordinato vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di terrenoricadente a m. 300 dalla linea di battigia.9. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensidell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versila somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19651/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris