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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13298/2026

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ata al ricorso e successiva integrazione, dagli Avv.tiDomenico Rettura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno indicato recapito Pec, e [OSCURATO:SOCIETA] consolidante, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eBerardo Lanci, che hanno indicato recapito Pec;- ricorrenti -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026- controricorrente -avversola sentenza n. 128, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 17.12.2019, e pubblicata il 9.1.2020;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],il quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il sesto motivo diricorso, da rigettarsi nel resto;ascoltate le conclusioni rassegnate, per le ricorrenti, dagli Avv.tiDomenico Rettura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannodomandato l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente,dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodell’impugnativa;la Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate, previa richiesta di produzione didocumentazione mediante questionario, ed in considerazione anche diquanto accertato in relazione ad anni d’imposta precedenti, redigeva neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento n.TJB0C0300199, n.

TJB0C0300046, e n.

TJB0C0300044, aventi ad oggettomaggiore Irap con riferimento agli anni 2009, 2011 e 2012.L’Amministrazione finanziaria notificava inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] RailSpa, consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA], consolidante, gli avvisodi accertamento n.

TJB0E0300040 e n.

TJB0E0300045, aventi ad oggettomaggiore Ires con riferimento agli anni 2011 e 2012.Ai fini Irap l’Ente impositore contestava che la rimunerazionecorrisposta alla associata in partecipazione [OSCURATO:PERSONA], la quale erasucceduta nel contratto alla [OSCURATO:PERSONA], aveva origine dalla retribuzione diuna prestazione di natura ‘mista’ (servizi più capitale), e gli onerisopportati risultavano pertanto fiscalmente indeducibili.

Ai fini IresNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026contestava l’omessa dichiarazione degli interessi attivi da ritenersipercepiti dall’associante in relazione a mutuo concesso all’associata inpartecipazione.2.

Le contribuenti impugnavano con separati ricorsi i diversi attiimpositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma,replicando ai rilievi proposti dall’Amministrazione finanziaria.

La CTPriuniva i ricorsi e li rigettava.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] spiegavanoappello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che lorespingeva.4.

Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a sei motivi di ricorso.

L’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso.

Le ricorrenti hanno anchedepositato memoria.4.1.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il sesto motivo di impugnazione, da rigettarsi nelresto.4.2.

Ha quindi depositato nomina difensiva, quale patrono di GrandiStazioni [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Grisanti.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., le contribuenti contestano la violazione dell’art. 109,comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 5 del D.Lgs.n. 446 del 1997, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere il giudicedel gravame trascurato di applicare correttamente le regoledell’ermeneutica contrattuale, e di cui all’art. 1316 c.c., non avendotenuto conto dell’unitarietà delle prestazioni contrattuali ed avendoNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026erroneamente affermato la natura ‘mista’ degli apporti dovuti, facendoneindebitamente derivare l’indeducibilità dei costi ai fini Irap.2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., le ricorrenti censurano ancora laviolazione dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir)e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, perché, quand’anche fossepossibile ritenere che le prestazioni dedotte nel contratto di associazionein partecipazione fossero scindibili in prestazioni di servizi e di capitale, nelprogramma negoziale voluto dalle parti, che presenta affinità con lalocazione a canone variabile, ed in considerazione della disciplina dell’Iva,nondimeno “l’oggetto materiale della prestazione cui è tenuto l’associato …coincidente con la prestazione tipica del contratto di locazione, ai finitributari, costituisce … indubitabilmente un servizio” (ric., p. 17).3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., le società criticano la nullità della sentenza della CTR,in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi ilgiudice dell’appello pronunciato in materia di “impossibilità di qualificare icompensi riconosciuti all’associata come remunerazione di un apporto dicapitale” (ric., p. 17), ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n.917 del 1986 (Tuir), perché le previsioni contrattuali disponevano chel’associata partecipasse ai ricavi lordi della società associante, e non agliutili netti.4.

Mediante il quinto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., le contribuenti denuncianonuovamente la nullità della sentenza in conseguenza della violazionedell’art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice del gravame pronunciatosulla illegittimità della condotta dell’Amministrazione finanziaria che harettificato le poste di bilancio, modificando arbitrariamente la correttaiscrizione in conto economico della retribuzione dell’associata nella voceNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026B/7 (Costi per servizi, deducibili), nell’iscrizione dell’onere nella voce C/17(Interessi passivi ed altri oneri finanziari, non deducibili).5.

Con il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso,proposti in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità delladecisione per omessa pronuncia, le ricorrenti contestano alla CTR di avererroneamente ritenuto che il contratto di associazione in partecipazione, incui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è parte associante, potesse ritenersiavente natura ‘mista’, perché erano previste tanto prestazioni di serviziquanto di godimento di beni, con la conseguenza che gli oneri sopportatisarebbero risultati indeducibili.I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possonoessere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.In realtà, sostengono le società, il contratto di associazione inpartecipazione aveva natura unitaria, e nel suo complesso si risolveva inuna prestazione di servizi.

La CTR ha esaminato solo parzialmente leprevisioni contrattuali, e non ha tenuto conto del parere rilasciatodall’Assonime e del lodo arbitrale con il quale è stato risolto il contratto edè stata disposta l’assegnazione in via definitiva degli impiantiall’associante perché strettamente funzionali allo svolgimento dellapromozione pubblicitaria all’interno delle stazioni ferroviarie.Ancora, secondo le ricorrenti, risulta non condivisibile che laconcessione in godimento di beni integri un apporto di capitali.

Inconseguenza risultava corretta l’appostazione in bilancio dei costi alla voceB/7, e pertanto si trattava di oneri deducibili.5.1.

Occorre allora preliminarmente rilevare che questa Corteregolatrice ha già avuto occasione di chiarire che in tema diinterpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridicaconsta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nellaindividuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipicoNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni diermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziatala violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione delmodo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviatodalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente unasemplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la meraproposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto aquella adottata dal giudicante (Cass. sez.

III, 4.6.2007, n. 12946; Cass.sez.

III, 12.1.2006, n. 420).Può quindi rilevarsi che, in relazione alla prima valutazione, connessaal tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il sindacatodel giudice di legittimità – rispetto al tempo di tali arresti - risulti ancor piùristretto dalla limitazione del vizio di motivazione sostanzialmente a quellanon conforme al c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass.

SU, Sez.U,7.4.2014, n. 8053); mentre, riguardo alla seconda fase, la denuncia diviolazione delle norme di ermeneutica contrattuale comporta la specificadimostrazione che il ragionamento del giudice di merito abbia deviato daesse, non potendo la censura esprimersi nella semplice critica delladecisione sfavorevole formulata attraverso la proposizione della diversa ea sé favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.5.2.

Tanto premesso, la CTR ha in primo luogo ricordato che, in basealla disciplina civilistica, la natura dell’apporto previsto nel contratto diassociazione in partecipazione non assume una particolare rilevanza.Diversamente la natura della prestazione assume uno specifico rilievoai fini fiscali.

Con riferimento al contratto di associazione in partecipazionein esame, quindi, condividendo le conclusioni cui era già pervenuto ilgiudice di primo grado, il giudice dell’appello ha rilevato come “l’apportoconvenuto in capo all’associato sia costituito da una serie di obblighi tra iquali ‘la fornitura di impianti concessi in godimento’ e questo obbligo siNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026differenzia dagli altri obblighi di prestazione di opera e di servizi, proprioper essere un apporto di capitale già da subito ed indipendentemente daltrasferimento in proprietà alla scadenza del contratto … né può ritenersiche la concessione in godimento degli impianti, da parte dell’associata,costituisca un imprescindibile presupposto dell’espletamento dellaprestazione di servizi, così da confondersi con esse … poiché dalla stessalettura del contratto appare come le due prestazioni siano autonome, benpotendosi realizzare la prestazione di servizi con impianti di proprietàposto che, nello stesso contratto, si prevede che l’attività di sfruttamentopubblicitario possa avvenire, oltre che con supporti dell’associata, anchetramite supporti impiantistici della società associante.Pertanto, poiché la concessione in godimento degli impiantirappresenta una obbligazione autonoma della stessa associata e concorread attribuire natura mista all’apporto (prestazioni di servizi e capitale) lastessa non può essere considerata un presupposto per l’apporto dei servizida parte dell’associata” (sent.

CTR, p.

V s.).

In conseguenza, ha conclusosul punto il giudice del gravame, trova applicazione la disposizione di cuiall’art. 109, comma 9, lett. b) del Tuir, e non vi è deducibilità dellarimunerazione corrisposta dall’associante all’associata ai fini Irap.5.3.

Merita allora di essere ricordato che l’art. 109 del Dpr n. 917 del1986, nella versione applicabile ratione temporis, dispone: “9.

Non èdeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione eda quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto unapporto diverso da quello di opere e servizi”, ed i redditi provenienti daun’associazione in partecipazione con apporto di capitale sono rimastiassoggettati al regime fiscale dei dividendi provenienti da partecipazionisocietarie.Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/20265.3.1.

Tanto premesso, la valutazione espressa dal giudice dell’appelloappare coerente e sufficientemente completa, e le ricorrenti non offronoargomenti che inducano a modificarla.

Al giudice del merito, del resto, èdemandata l’analisi e la selezione degli elementi probatori che siano idoneiad assicurare fondamento alla propria pronuncia, e non necessariamentedi procedere all’analisi di ogni elemento probatorio invocato dalle parti.Nel caso di specie il contratto di associazione in partecipazioneprevedeva sia prestazioni di servizi, sia la concessione in godimento dibeni.

Nulla, invero, impedisce la stipula di contratti con prestazioni mistenel nostro ordinamento.

La natura unitaria di un vincolo contrattuale nonesclude che siano previste prestazioni aventi natura diversa, ed il rapportonegoziale riceva perciò una determinata regolamentazione fiscale.Peraltro, in materia di disciplina delle società, i beni concessi ingodimento sono considerati dalla legge conferimenti in natura, e pertantoapporti di capitale (artt. 2342 e 2254 c.c.).

La contribuente non spiegaperché una diversa disciplina dovrebbe ritenersi applicabile nel caso di uncontratto di associazione in partecipazione.La CTR ha correttamente rilevato come la riforma del sistema fiscaleintrodotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003 abbia previsto che nel caso diassociazione in partecipazione con apporto ‘misto’ (i.e. anche di capitale),ai fini Irap, gli utili corrisposti dall’associante non sono più deducibili dalreddito dell’associante.Venendo alle contestazioni di nullità della decisione a causadell’omessa pronuncia su domanda da parte del giudice dell’appello, laCTR mostra di aver ben presenti le censure proposte dalle ricorrenti, cuidedica specifici cenni nello svolgimento del processo, e ricorre pertantoun’ipotesi di pronuncia implicita, avendo il giudice del gravame adottatouna decisione incompatibile con le tesi proposte dalle società.

In ogni casoqueste ultime pongono questioni di diritto, e questa Corte di legittimità ècomunque tenuta a pronunziarsi in proposito.Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026Questa Corte regolatrice, del resto, ha avuto occasione di chiarire chenel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnatae decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di dirittoche non richiede ulteriori accertamenti di fatto, Cass. sez.

V, 28.10.2015,n. 21968 (conf. già Cass. sez.

VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e, più direcente, Cass. sez.

III, 16.6.2023, n. 17416).5.4.

Può quindi rilevarsi che le remunerazioni di un contratto diassociazione in partecipazione corrisposte dall’associante all’associata,quando le prestazioni cui è obbligata quest’ultima abbiano natura mista,prevedendosi anche un apporto di capitale, in base alla disciplina tributariaapplicabile non devono essere iscritte alla voce B/7 (Costi per servizi),bensì alla voce C/17 (Interessi passivi ed altri oneri finanziari), e sonoperciò indeducibili.

Non rileva in proposito la disciplina civilistica delcontratto di associazione in partecipazione, o del contratto di locazione (acanone fisso o variabile), o quella propria di un diverso tributo (Iva),perché vi è specifica disciplina tributaria, che peraltro non risulta incisadalla previsione che la rimunerazione dell’associata sia calcolata inpercentuale sui ricavi (senza partecipazione alle perdite) anziché sugli utilinetti conseguiti dall’associante.I quattro motivi di ricorso risultano perciò infondati e devono esserepertanto respinti.6.

Con il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta la nullitàdella pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 67 delDpr n. 600 del 1973 e dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997,perché il giudice del gravame non ha pronunciato sulla questione che, aNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026fronte di un’unica manifestazione di ricchezza, l’Amministrazionefinanziaria ha assoggettato ad imposizione tanto la società associantequanto la società associata, con la conseguenza di aver violato il principiodel divieto di doppia imposizione.6.1.

Il giudice del gravame non si pronuncia in merito.

Trattasiperaltro di questione di diritto su cui questa Corte di legittimità ècomunque chiamata a pronunciarsi, per le ragioni esposte esaminando iprecedenti motivi di impugnazione.6.2.

Invero la tesi della contribuente, se fondata, condurrebbe adaffermare, non condivisibilmente, che in ogni ipotesi di indeducibilità di uncosto per uno dei partner commerciali, e di imposizione del reddito in capoalla controparte, si verificherebbe una violazione del divieto di doppiaimposizione.Diversamente, l’indeducibilità del costo da parte della società checorrisponde una somma, peraltro ai fini Irap, in base all’ordinamentofiscale vigente non importa che lo stesso divenga deducibile per il solofatto che la somma corrisposta debba essere assoggettata ad imposizionenei confronti del soggetto economico che ne riceve il versamento, peraltroai fini Ires.

Come osservato anche dal Pubblico Ministero, i presuppostidell’imposta a carico delle due società associate in partecipazione sonodiversi, e non ricorre un’ipotesi di violazione del divieto di doppiaimposizione.Il quarto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.7.

Mediante il sesto mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. le società censurano la violazione degliartt. 39 e 45, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Tuir), per avere ilgiudice dell’appello “confermato la ripresa a tassazione degli interessi(ric., p. 25).Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/20267.1.

Occorre premettere che la questione sottesa alla contestazione èche l’associante [OSCURATO:PERSONA] aveva versato all’associata cospicuesomme, qualificate come un’anticipazione sulle future remunerazioni amaturare, pattuendosene la restituzione rateale.

L’Agenzia delle Entrateaveva allora contestato che ci si trovava in presenza di un finanziamentoconcesso dall’associante all’associata, ed aveva perciò ripreso a tassazionegli interessi attivi (presunti) conseguiti dall’associante.Invero il giudice di primo grado, in sede di interpretazione delcontratto intercorso tra le parti, aveva ritenuto che esse avessero in realtàstipulato un contratto di mutuo, anche perché non si prevedeval’assorbimento delle somme anticipate nelle future rimunerazioni dovute,bensì la restituzione rateale di quanto erogato.

Le società affermavanol’infondatezza della esposta ricostruzione, in contrasto con la realtàcontrattuale e l’intenzione delle parti, e lamentavano comunque che, inogni caso, la valutazione espressa dalla CTP si fondava su una illegittimadoppia mera presunzione, della stipula di un finanziamento e delconseguimento di interessi attivi.7.1.1.

Occorre allora in primo luogo ricordare che questa Corte hachiarito che non vige il c.d. divieto di doppia presunzione nel nostroordinamento (cfr. Cass. sez.

III, 27.5.2024, n. 14788; Cass. sez.

V,1°.8.2019, n. 20748).Deve però anche riscontrarsi che la CTR non esprime una valutazionepropria sulla questione, limitandosi a dichiarare di condividere la decisionedel giudice di primo grado in materia, peraltro senza spiegare le ragionidella sua adesione.

Invero il giudice dell’appello, pronunciando in talsenso, non ha dato conto di quali siano gli elementi presuntivi gravi,precisi e concordanti, idonei a far ritenere - in contrasto con la volontàdichiarata dalle parti e la lettera del contratto, in cui l’operazione potevaritenersi qualificata come un’anticipazione una tantum sulla partecipazioneagli utili - la presenza a monte di un contratto di finanziamento stipulatoNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026tra le parti.

In conseguenza il giudice del gravame non ha chiarito leragioni sul fondamento delle quali dovrebbe trovare applicazione la regoladella imponibilità degli interessi presuntivamente conseguiti, per effettodella stipulazione di un contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 45, comma 2,del Tuir.Il sesto motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve perciò essereaccolto negli indicati limiti di ragione.8.

In definitiva deve essere accolto il sesto motivo di ricorso, rigettatigli ulteriori, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il sesto motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rigettati gli ulteriori motivi, cassa la decisione impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra leparti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata al ricorso e successiva integrazione, dagli Avv.tiDomenico Rettura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno indicato recapito Pec, e [OSCURATO:SOCIETA] consolidante, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eBerardo Lanci, che hanno indicato recapito Pec;- ricorrenti -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026- controricorrente -avversola sentenza n. 128, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 17.12.2019, e pubblicata il 9.1.2020;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],il quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il sesto motivo diricorso, da rigettarsi nel resto;ascoltate le conclusioni rassegnate, per le ricorrenti, dagli Avv.tiDomenico Rettura, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannodomandato l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente,dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodell’impugnativa;la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate, previa richiesta di produzione didocumentazione mediante questionario, ed in considerazione anche diquanto accertato in relazione ad anni d’imposta precedenti, redigeva neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento n.TJB0C0300199, n. TJB0C0300046, e n. TJB0C0300044, aventi ad oggettomaggiore Irap con riferimento agli anni 2009, 2011 e 2012.L’Amministrazione finanziaria notificava inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] RailSpa, consolidata, ed alla [OSCURATO:SOCIETA], consolidante, gli avvisodi accertamento n. TJB0E0300040 e n. TJB0E0300045, aventi ad oggettomaggiore Ires con riferimento agli anni 2011 e 2012.Ai fini Irap l’Ente impositore contestava che la rimunerazionecorrisposta alla associata in partecipazione [OSCURATO:PERSONA], la quale erasucceduta nel contratto alla [OSCURATO:PERSONA], aveva origine dalla retribuzione diuna prestazione di natura ‘mista’ (servizi più capitale), e gli onerisopportati risultavano pertanto fiscalmente indeducibili. Ai fini IresNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026contestava l’omessa dichiarazione degli interessi attivi da ritenersipercepiti dall’associante in relazione a mutuo concesso all’associata inpartecipazione.2. Le contribuenti impugnavano con separati ricorsi i diversi attiimpositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma,replicando ai rilievi proposti dall’Amministrazione finanziaria. La CTPriuniva i ricorsi e li rigettava.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] spiegavanoappello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che lorespingeva.4. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a sei motivi di ricorso. L’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso. Le ricorrenti hanno anchedepositato memoria.4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato accogliersi il sesto motivo di impugnazione, da rigettarsi nelresto.4.2. Ha quindi depositato nomina difensiva, quale patrono di GrandiStazioni [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Grisanti.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., le contribuenti contestano la violazione dell’art. 109,comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 5 del D.Lgs.n. 446 del 1997, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere il giudicedel gravame trascurato di applicare correttamente le regoledell’ermeneutica contrattuale, e di cui all’art. 1316 c.c., non avendotenuto conto dell’unitarietà delle prestazioni contrattuali ed avendoNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026erroneamente affermato la natura ‘mista’ degli apporti dovuti, facendoneindebitamente derivare l’indeducibilità dei costi ai fini Irap.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., le ricorrenti censurano ancora laviolazione dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir)e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, perché, quand’anche fossepossibile ritenere che le prestazioni dedotte nel contratto di associazionein partecipazione fossero scindibili in prestazioni di servizi e di capitale, nelprogramma negoziale voluto dalle parti, che presenta affinità con lalocazione a canone variabile, ed in considerazione della disciplina dell’Iva,nondimeno “l’oggetto materiale della prestazione cui è tenuto l’associato …coincidente con la prestazione tipica del contratto di locazione, ai finitributari, costituisce … indubitabilmente un servizio” (ric., p. 17).3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., le società criticano la nullità della sentenza della CTR,in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi ilgiudice dell’appello pronunciato in materia di “impossibilità di qualificare icompensi riconosciuti all’associata come remunerazione di un apporto dicapitale” (ric., p. 17), ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n.917 del 1986 (Tuir), perché le previsioni contrattuali disponevano chel’associata partecipasse ai ricavi lordi della società associante, e non agliutili netti.4. Mediante il quinto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., le contribuenti denuncianonuovamente la nullità della sentenza in conseguenza della violazionedell’art. 112 c.p.c., per non essersi il giudice del gravame pronunciatosulla illegittimità della condotta dell’Amministrazione finanziaria che harettificato le poste di bilancio, modificando arbitrariamente la correttaiscrizione in conto economico della retribuzione dell’associata nella voceNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026B/7 (Costi per servizi, deducibili), nell’iscrizione dell’onere nella voce C/17(Interessi passivi ed altri oneri finanziari, non deducibili).5. Con il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso,proposti in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità delladecisione per omessa pronuncia, le ricorrenti contestano alla CTR di avererroneamente ritenuto che il contratto di associazione in partecipazione, incui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è parte associante, potesse ritenersiavente natura ‘mista’, perché erano previste tanto prestazioni di serviziquanto di godimento di beni, con la conseguenza che gli oneri sopportatisarebbero risultati indeducibili.I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possonoessere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.In realtà, sostengono le società, il contratto di associazione inpartecipazione aveva natura unitaria, e nel suo complesso si risolveva inuna prestazione di servizi. La CTR ha esaminato solo parzialmente leprevisioni contrattuali, e non ha tenuto conto del parere rilasciatodall’Assonime e del lodo arbitrale con il quale è stato risolto il contratto edè stata disposta l’assegnazione in via definitiva degli impiantiall’associante perché strettamente funzionali allo svolgimento dellapromozione pubblicitaria all’interno delle stazioni ferroviarie.Ancora, secondo le ricorrenti, risulta non condivisibile che laconcessione in godimento di beni integri un apporto di capitali. Inconseguenza risultava corretta l’appostazione in bilancio dei costi alla voceB/7, e pertanto si trattava di oneri deducibili.5.1. Occorre allora preliminarmente rilevare che questa Corteregolatrice ha già avuto occasione di chiarire che in tema diinterpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridicaconsta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nellaindividuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipicoNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni diermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziatala violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione delmodo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviatodalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente unasemplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la meraproposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto aquella adottata dal giudicante (Cass. sez. III, 4.6.2007, n. 12946; Cass.sez. III, 12.1.2006, n. 420).Può quindi rilevarsi che, in relazione alla prima valutazione, connessaal tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il sindacatodel giudice di legittimità – rispetto al tempo di tali arresti - risulti ancor piùristretto dalla limitazione del vizio di motivazione sostanzialmente a quellanon conforme al c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. SU, Sez.U,7.4.2014, n. 8053); mentre, riguardo alla seconda fase, la denuncia diviolazione delle norme di ermeneutica contrattuale comporta la specificadimostrazione che il ragionamento del giudice di merito abbia deviato daesse, non potendo la censura esprimersi nella semplice critica delladecisione sfavorevole formulata attraverso la proposizione della diversa ea sé favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.5.2. Tanto premesso, la CTR ha in primo luogo ricordato che, in basealla disciplina civilistica, la natura dell’apporto previsto nel contratto diassociazione in partecipazione non assume una particolare rilevanza.Diversamente la natura della prestazione assume uno specifico rilievoai fini fiscali. Con riferimento al contratto di associazione in partecipazionein esame, quindi, condividendo le conclusioni cui era già pervenuto ilgiudice di primo grado, il giudice dell’appello ha rilevato come “l’apportoconvenuto in capo all’associato sia costituito da una serie di obblighi tra iquali ‘la fornitura di impianti concessi in godimento’ e questo obbligo siNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026differenzia dagli altri obblighi di prestazione di opera e di servizi, proprioper essere un apporto di capitale già da subito ed indipendentemente daltrasferimento in proprietà alla scadenza del contratto … né può ritenersiche la concessione in godimento degli impianti, da parte dell’associata,costituisca un imprescindibile presupposto dell’espletamento dellaprestazione di servizi, così da confondersi con esse … poiché dalla stessalettura del contratto appare come le due prestazioni siano autonome, benpotendosi realizzare la prestazione di servizi con impianti di proprietàposto che, nello stesso contratto, si prevede che l’attività di sfruttamentopubblicitario possa avvenire, oltre che con supporti dell’associata, anchetramite supporti impiantistici della società associante.Pertanto, poiché la concessione in godimento degli impiantirappresenta una obbligazione autonoma della stessa associata e concorread attribuire natura mista all’apporto (prestazioni di servizi e capitale) lastessa non può essere considerata un presupposto per l’apporto dei servizida parte dell’associata” (sent. CTR, p. V s.). In conseguenza, ha conclusosul punto il giudice del gravame, trova applicazione la disposizione di cuiall’art. 109, comma 9, lett. b) del Tuir, e non vi è deducibilità dellarimunerazione corrisposta dall’associante all’associata ai fini Irap.5.3. Merita allora di essere ricordato che l’art. 109 del Dpr n. 917 del1986, nella versione applicabile ratione temporis, dispone: “9. Non èdeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione eda quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto unapporto diverso da quello di opere e servizi”, ed i redditi provenienti daun’associazione in partecipazione con apporto di capitale sono rimastiassoggettati al regime fiscale dei dividendi provenienti da partecipazionisocietarie.Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/20265.3.1. Tanto premesso, la valutazione espressa dal giudice dell’appelloappare coerente e sufficientemente completa, e le ricorrenti non offronoargomenti che inducano a modificarla. Al giudice del merito, del resto, èdemandata l’analisi e la selezione degli elementi probatori che siano idoneiad assicurare fondamento alla propria pronuncia, e non necessariamentedi procedere all’analisi di ogni elemento probatorio invocato dalle parti.Nel caso di specie il contratto di associazione in partecipazioneprevedeva sia prestazioni di servizi, sia la concessione in godimento dibeni. Nulla, invero, impedisce la stipula di contratti con prestazioni mistenel nostro ordinamento. La natura unitaria di un vincolo contrattuale nonesclude che siano previste prestazioni aventi natura diversa, ed il rapportonegoziale riceva perciò una determinata regolamentazione fiscale.Peraltro, in materia di disciplina delle società, i beni concessi ingodimento sono considerati dalla legge conferimenti in natura, e pertantoapporti di capitale (artt. 2342 e 2254 c.c.). La contribuente non spiegaperché una diversa disciplina dovrebbe ritenersi applicabile nel caso di uncontratto di associazione in partecipazione.La CTR ha correttamente rilevato come la riforma del sistema fiscaleintrodotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003 abbia previsto che nel caso diassociazione in partecipazione con apporto ‘misto’ (i.e. anche di capitale),ai fini Irap, gli utili corrisposti dall’associante non sono più deducibili dalreddito dell’associante.Venendo alle contestazioni di nullità della decisione a causadell’omessa pronuncia su domanda da parte del giudice dell’appello, laCTR mostra di aver ben presenti le censure proposte dalle ricorrenti, cuidedica specifici cenni nello svolgimento del processo, e ricorre pertantoun’ipotesi di pronuncia implicita, avendo il giudice del gravame adottatouna decisione incompatibile con le tesi proposte dalle società. In ogni casoqueste ultime pongono questioni di diritto, e questa Corte di legittimità ècomunque tenuta a pronunziarsi in proposito.Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026Questa Corte regolatrice, del resto, ha avuto occasione di chiarire chenel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnatae decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di dirittoche non richiede ulteriori accertamenti di fatto, Cass. sez. V, 28.10.2015,n. 21968 (conf. già Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e, più direcente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).5.4. Può quindi rilevarsi che le remunerazioni di un contratto diassociazione in partecipazione corrisposte dall’associante all’associata,quando le prestazioni cui è obbligata quest’ultima abbiano natura mista,prevedendosi anche un apporto di capitale, in base alla disciplina tributariaapplicabile non devono essere iscritte alla voce B/7 (Costi per servizi),bensì alla voce C/17 (Interessi passivi ed altri oneri finanziari), e sonoperciò indeducibili. Non rileva in proposito la disciplina civilistica delcontratto di associazione in partecipazione, o del contratto di locazione (acanone fisso o variabile), o quella propria di un diverso tributo (Iva),perché vi è specifica disciplina tributaria, che peraltro non risulta incisadalla previsione che la rimunerazione dell’associata sia calcolata inpercentuale sui ricavi (senza partecipazione alle perdite) anziché sugli utilinetti conseguiti dall’associante.I quattro motivi di ricorso risultano perciò infondati e devono esserepertanto respinti.6. Con il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta la nullitàdella pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 67 delDpr n. 600 del 1973 e dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997,perché il giudice del gravame non ha pronunciato sulla questione che, aNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026fronte di un’unica manifestazione di ricchezza, l’Amministrazionefinanziaria ha assoggettato ad imposizione tanto la società associantequanto la società associata, con la conseguenza di aver violato il principiodel divieto di doppia imposizione.6.1. Il giudice del gravame non si pronuncia in merito. Trattasiperaltro di questione di diritto su cui questa Corte di legittimità ècomunque chiamata a pronunciarsi, per le ragioni esposte esaminando iprecedenti motivi di impugnazione.6.2. Invero la tesi della contribuente, se fondata, condurrebbe adaffermare, non condivisibilmente, che in ogni ipotesi di indeducibilità di uncosto per uno dei partner commerciali, e di imposizione del reddito in capoalla controparte, si verificherebbe una violazione del divieto di doppiaimposizione.Diversamente, l’indeducibilità del costo da parte della società checorrisponde una somma, peraltro ai fini Irap, in base all’ordinamentofiscale vigente non importa che lo stesso divenga deducibile per il solofatto che la somma corrisposta debba essere assoggettata ad imposizionenei confronti del soggetto economico che ne riceve il versamento, peraltroai fini Ires. Come osservato anche dal Pubblico Ministero, i presuppostidell’imposta a carico delle due società associate in partecipazione sonodiversi, e non ricorre un’ipotesi di violazione del divieto di doppiaimposizione.Il quarto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.7. Mediante il sesto mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. le società censurano la violazione degliartt. 39 e 45, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Tuir), per avere ilgiudice dell’appello “confermato la ripresa a tassazione degli interessi(ric., p. 25).Numero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/20267.1. Occorre premettere che la questione sottesa alla contestazione èche l’associante [OSCURATO:PERSONA] aveva versato all’associata cospicuesomme, qualificate come un’anticipazione sulle future remunerazioni amaturare, pattuendosene la restituzione rateale. L’Agenzia delle Entrateaveva allora contestato che ci si trovava in presenza di un finanziamentoconcesso dall’associante all’associata, ed aveva perciò ripreso a tassazionegli interessi attivi (presunti) conseguiti dall’associante.Invero il giudice di primo grado, in sede di interpretazione delcontratto intercorso tra le parti, aveva ritenuto che esse avessero in realtàstipulato un contratto di mutuo, anche perché non si prevedeval’assorbimento delle somme anticipate nelle future rimunerazioni dovute,bensì la restituzione rateale di quanto erogato. Le società affermavanol’infondatezza della esposta ricostruzione, in contrasto con la realtàcontrattuale e l’intenzione delle parti, e lamentavano comunque che, inogni caso, la valutazione espressa dalla CTP si fondava su una illegittimadoppia mera presunzione, della stipula di un finanziamento e delconseguimento di interessi attivi.7.1.1. Occorre allora in primo luogo ricordare che questa Corte hachiarito che non vige il c.d. divieto di doppia presunzione nel nostroordinamento (cfr. Cass. sez. III, 27.5.2024, n. 14788; Cass. sez. V,1°.8.2019, n. 20748).Deve però anche riscontrarsi che la CTR non esprime una valutazionepropria sulla questione, limitandosi a dichiarare di condividere la decisionedel giudice di primo grado in materia, peraltro senza spiegare le ragionidella sua adesione. Invero il giudice dell’appello, pronunciando in talsenso, non ha dato conto di quali siano gli elementi presuntivi gravi,precisi e concordanti, idonei a far ritenere - in contrasto con la volontàdichiarata dalle parti e la lettera del contratto, in cui l’operazione potevaritenersi qualificata come un’anticipazione una tantum sulla partecipazioneagli utili - la presenza a monte di un contratto di finanziamento stipulatoNumero registro generale 20610/2020Numero sezionale 212/2026Numero di raccolta generale 13298/2026Data pubblicazione 08/05/2026tra le parti. In conseguenza il giudice del gravame non ha chiarito leragioni sul fondamento delle quali dovrebbe trovare applicazione la regoladella imponibilità degli interessi presuntivamente conseguiti, per effettodella stipulazione di un contratto di mutuo, ai sensi dell’art. 45, comma 2,del Tuir.Il sesto motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve perciò essereaccolto negli indicati limiti di ragione.8. In definitiva deve essere accolto il sesto motivo di ricorso, rigettatigli ulteriori, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il sesto motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rigettati gli ulteriori motivi, cassa la decisione impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra leparti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13298/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris