CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 41644/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2019 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Sassari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando, in più distinti motivi, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le doglianze proposte sono interamente versate in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come, dovendosi considerare dei meri refusi gli accenni ad una diversa fattispecie astratta, il primo giudice avesse congruamente valutato l'attendibilità della ricostruzione offerta dalla persona offesa, l'assenza di invalidanti motivi di rancore, la concorde testimonianza di due testi oculari. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]