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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40833/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Islamaj) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato contestato e per converso all'impossibilità di ravvisare il meno grave delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche e soprattutto in conseguenza della ritenuta rilevanza ponderale delle quantità di sostanze stupefacenti detenute e cedute (v. pag. 9-11 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 set mbre 2024 Il consigli e estensore Il ipre ente Orl# [OSCURATO:PERSONA] ost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Islamaj) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato contestato e per converso all'impossibilità di ravvisare il meno grave delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, anche e soprattutto in conseguenza della ritenuta rilevanza ponderale delle quantità di sostanze stupefacenti detenute e cedute (v. pag. 9-11 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 set mbre 2024 Il consigli e estensore Il ipre ente Orl# [OSCURATO:PERSONA] ost
Sentenza Cassazione n. 40833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris