CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO CAGLIARI (SEZ.DIST. di SASSARI) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, del rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Sassari, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato le istanze proposte negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Onofrio aventi ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita con riferimento a fattispecie in materia di stupefacenti, con riferimento alle quali sono stati successivamente assolti in primo grado, per insussistenza del fatto, con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice della riparazione i richiedenti, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione fondati su due motivi, quelli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su sette motivi, quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e su un motivo, quello nell'interesse di D'Onofrio, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo i distinti ricorsi proposti dalle difese di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono inosservanza e erronea applicazione dell'art. 314, cod. proc. pen., oltre che vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla ritenuta sussistenza della condotta dei ricorrenti ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. In particolare, si deduce l'apparenza motivazionale e comunque si critica l'iter logico-giuridico in forza del quale la Corte territoriale, muovendo dagli elementi emergenti dai brogliacci relativi 41Ie intercettazioni telefoniche eseguite nella fase delle indagini preliminari, evidenzianti il coinvolgimento degli indagati in traffici illeciti in materia di stupefacenti, ha ritenuto sussistente la condotta dei richiedenti ostativa all'equa riparazione. A quanto innanzi si aggiungono il rilievo dato al silenzio difensivo serbato da [OSCURATO:PERSONA], la mancata considerazione da parte del giudice di merito delle giustificazioni fornite da Madeddu e da [OSCURATO:PERSONA] circa i relativi coinvolgimenti nella vicenda, a loro dire, riguardanti, rispettivamente, esclusivamente l'acquisto di un immobile e l'acquisto di un orologio. 2.1.1. Con il secondo motivo i detti ricorsi deducono violazione di legge oltre che vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento al contrasto logico tra l'ordinanza impugnata ed una precedente ordinanza emessa dalla stessa Corte territoriale. Quest'ultima, per i ricorrenti, avrebbe illogicamente accertato la sussistenza delle condotte ostative da parte dei tre indicati richiedenti nonostante il riconoscimento, mediante precedente ordinanza passata in giudicato, di equo indennizzo in favore di altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli destinatario di provvedimento cautelare emesso sulla scorta delle identiche emergenze indiziarie emergenti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di polizia giudiziaria. L'illogicità risulterebbe, in particolare, dalla presenza di richiami nell'ordinanza cautelare a numerosi contatti telefonici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti peraltro riscontrati dai sequestrati assegni intestati agli ultimi due citati indagati. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge oltre che vizi motivazionali, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. 2.2.1. Le censure di cui ai primi tre motivi di ricorso si appuntano sull'apparato motivazionale che argomenta la condotta ostativa dalle dichiarazioni spontanee (auto ed etero-accusatorie) rese alle forze dell'ordine da [OSCURATO:PERSONA] all'atto della perquisizione, circa il suo coinvolgimento in affari illeciti in materia di stupefacenti con altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), oggetto di successiva ritrattazione. In merito, il ricorrente rileva che, diversamente da quanto evidenziato dalla Corte d'appello nella parte espositiva, nella richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. non vi sarebbe alcun riferimento alle dichiarazioni di cui innanzi e l'ordinanza cautelare non avrebbe esposto il verbale di perquisizione domiciliare in occasione della quale sarebbero state rese. Si tratterebbe peraltro di dichiarazioni, in merito alla cui valenza sinergica rispetto all'intervento dell'Autorità la Corte sarebbe stata silente, non verbalizzabili e comunque non utilizzabili, in ragione del mancato rispetto delle garanzie difensive, inidonee a fondare l'ordinanza cautelare e la cui portata sarebbe stata elisa dalla sentenza assolutoria per l'insussistenza del fatto. 2.2.2. Le censure di cui ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si appuntano sull'apparato motivazionale che argomenta la condotta ostativa dalle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, in forza degli acquisiti brogliacci, in assenza di qualsivoglia riferimento alla loro legittimità e di riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni riportate nell'ordinanza. Quest'ultima, peraltro, argomenterebbe dalle dette conversazioni l'irrilevanza della tesi difensiva basata sulla prospettata esistenza di rapporti tra indagati aventi ad oggetto non traffici illeciti bensì l'acquisto di un immobile. 2.2.3. Con il motivo sesto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la manifesta illogicità della sentenza laddove sembrerebbe supporre la realizzazione dei traffici di droga impiegando assegni, nonostante l'assoluzione per l'insussistenza del fatto. Si sarebbe comunque trattato, a detta del ricorrente, di condotta extraprocessuale non rilevante ai fini dell'accertamento del presupposto ostativo in quanto non avrebbe avuto «nulla a che fare» con la condotta processuale in collegamento sinergico con l'intervento dell'Autorità. 2.2.4. Con il settimo ed ultimo motivo si deducono la mancanza/ oltre che la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ; per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ostativa al riconoscimento dell'indennizzo pur avendo, con precedente ordinanza, riconosciuto l'equo indennizzo in favore di altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA]. I due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia il ricorrente, «furono fermati e poi catturati a seguito di un incontro avvenuto a Roma, e di ritorno ad Alghero». Medesime furono le imputazioni così come le motivazioni sottese all'assoluzione, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata avrebbe preteso di sottoporre a revisione il precedente giudizio, in merito al quale si sarebbe invece formato il giudicato circa l'insussistenza dei fatti. 2.3. Con l'unico motivo di ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio si censura l'ordinanza impugnata, in termini di violazione dell'art 314 cod. proc. pen. e di vizi motivazionali, laddove ha ritenuto utilizzabili i brogliacci relativi alle conversazioni intercettate nonostante non utilizzati nel processo penale. Dalle intercettazioni indicate in ordinanza, peraltro, non emergerebbe la posizione di D'Onofrio in merito alla quale la Corte territoriale avrebbe peraltro argomentato la condotta ostativa, consistente nel rilascio di spontanee dichiarazioni auto- accusatorie rese agli inquirenti circa la sua frequentazione con Mirabella, incaricato della riscossione di crediti inerenti ai traffici di stupefacente, facendo riferimento, in termini superficiali, alle emergenze dell'ordinanza cautelare. In sostanza, per il ricorrente il giudice di merito avrebbe dovuto indicare in maniera più dettagliata e precisa le spontanee dichiarazioni rese dal richiedente. 3. Ha concluso per iscritto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono nel complesso infondati.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e sec:ondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto; non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento., Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Passando alle singole censure, deve rilevarsi l'infondatezza della questione, logicamente prioritaria nonché trasversale a tutti i motivi di ricorso, con la quale si prospetta la violazione del giudicato o comunque la manifesta illogicità della motivazione per aver ritenuto accertate le condotte ostative in capo ai richiedenti nonostante il riconoscimento, all'esito di altro processo, dell'equo indennizzo in favore di altro coindagato/coimputato.Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, difatti, oltre a trattarsi di ordinanza, quella invocata ai fini dell'efficacia espansiva del giudicato esterno, emessa nei confronti di parti diverse rispetto a quelle di cui al procedimento culminato con l'ordinanza oggetto di attuale impugnazione, la precedente decisione risolve una situazione fattuale riferita ad uno specifico richiedente, in termini di accertamento dell'insussistenza di una sua condotta ostativa all'equo indennizzo. Essa è pertanto insuscettibile di estendere gli effetti automaticamente ad altri soggetti, circa la loro eventuale condotta ostativa, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni essendo stati i diversi richiedenti coindagati e/o coimputati con riferimento alla medesima fattispecie fondante l'Intervento dell'autorità. 4. Parimenti infondata è la questione, anch'essa logicamente prioritaria nonché trasversale a tutti i motivi di ricorso, con la quale si prospetta l'errore insito nell'utilizzo dei brogliacci relativi alle conversazioni e comunicazioni captate. Ciò in ragione del principio, che si intende ribadire, per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'instante ostativi alla riparazione, le intercettazioni telefoniche acquisite nel corso delle indagini preliminari e successivamente non trascritte, potendo desumersi la prova del colloquio intercettato e del suo contenuto dalla lettura del brogliaccio di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1513 del 25/03/2014, Kasimov, Rv. 259234). La Corte territoriale, con motivazione esente dalle prospettate censure, ha difatti correttamente applicato il principio di cui innanzi in fattispecie caratterizzata dalla mancata valutazione, nel giudizio penale, degli elementi emergenti dalle conversazioni e comunicazioni intercettate in ragione del mancato reperimento delle trascrizioni eseguite, mediante perizia, in sede di udienza preliminare (ritenute quindi inerenti a registrazioni legittimamente disposte ed eseguite). 5. Nel merito cassatorio, quanto innanzi evidenziato circa l'utilizzabilità dei brogliacci rende inconferenti le restanti censure mosse negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi/ ha difatti ritenuto sussistente nella specie la condotta dei richiedenti ostativa all'equa riparazione in quanto gravemente colposa, se non addirittura dolosa, e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. Il riferimento è, in particolare, ai contatti tra i ricorrenti e tra essi e gli altri indagati, emergenti anche da attività di polizia giudiziaria, in merito a vicende afferenti a traffici illeciti in materia di stupefacenti, come emergenti dagli acquisiti brogliacci evidenzianti l'utilizzo di un condiviso linguaggio criptico ritenuto dal giudice di merito inerente a sostanze stupefacenti / oltre che volto ad avvertire i coindagati dalla presenza delle forze dell'ordine. Ciò A • altresì portato la Corte territoriale a ritenere inconferenti, sempre ai fini del procedimento di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quanto prospettato da parte dei richiedenti circa la finalizzazione dei detti contatti alla conclusione di affari leciti. 6. Le censure che si appuntano sull'accertata sussistenza della condotta ostativa dei richiedenti Scarpe e D'Onofrio in ragione delle dichiarazioni spontanee anche autoaccusatorie dagli stessi rese sono inconferenti. Esse difatti z7e, 7 t5' j? dimenticano che non si verte nella di c.d. «ingiustizia formale», di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., non essendo stato accertato con decisione irrevocabile che l'adozione del provvedimento cautelare sia avvenuta in assenza del presupposto della gravità indiziaria, invece argomentata proprio anche in ragione delle dette dichiarazioni. A quanto innanzi devono comunque aggiungersi le assorbenti considerazioni per cui con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dall'ordinanza impugnata ed invero dallo stesso ricorso, emerge l'avvenuta verbalizzazione in sede di sequestro delle dichiarazioni spontanee mentre il ricorrente D'Onofrio si limita a dedurre, con valutazioni di merito, che la Corte avrebbe dovuto maggiorente specificare il tenore delle dichiarazioni. 7. In conclusione, al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a cagione della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (sul punto si veda, con argomentazioni che, mutatis mutandis, rilevano anche nella specie, Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], RV. 222264; si vedano altresì, in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile ma con argomentazioni rilevanti anche nella presente fattispecie: Sez. U, n. 5466 del 28/01/04, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23