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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 1988

Cassazione n. 37420/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/7/1988 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/3/2003 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/4/2002 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 8/5/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8 maggio 2024, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 settembre 2023 del Tribunale di Catania ha confermato l'affermazione della penale, k 4sponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] iri.felazione ai reati di cui agli artt. 56, 99, 110, 112, 624 e 625, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 61 n.2, 99, 110, 112 e 648 cod. pen., accertati in Catania il 3 agosto 2023, procedendo per ciascuno di essi alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori degli imputati, deducendo:

2.1. per Marsengo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle censure difensive dedotte al riguardo;

2.2. per Battaglia: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 20-bis cod. pen. e all'art. 53

I. 689/1981 per non avere la Corte di appello fatto buon governo dei principi che regolano l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ed omettendo qualsiasi considerazione sul punto.

2.3. per Crisafulli: carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. non essendo presente nel provvedimento impugnato una adeguata e sufficiente motivazione circa la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato b,-0, che l'art. 610, comma 5-bisYhon ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all'esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione.

Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619).

2. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che: 2.1.11 concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), come è il caso di tutti gli odierni ricorrenti;2.2.

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dal quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

2.3. «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti» (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4/7/1988 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/3/2003 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/4/2002 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 8/5/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 maggio 2024, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 settembre 2023 del Tribunale di Catania ha confermato l'affermazione della penale, k 4sponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] iri.felazione ai reati di cui agli artt. 56, 99, 110, 112, 624 e 625, n. 2, cod. pen. e di cui agli artt. 61 n.2, 99, 110, 112 e 648 cod. pen., accertati in Catania il 3 agosto 2023, procedendo per ciascuno di essi alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. 2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per Marsengo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle censure difensive dedotte al riguardo; 2.2. per Battaglia: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 20-bis cod. pen. e all'art. 53 I. 689/1981 per non avere la Corte di appello fatto buon governo dei principi che regolano l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ed omettendo qualsiasi considerazione sul punto. 2.3. per Crisafulli: carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. non essendo presente nel provvedimento impugnato una adeguata e sufficiente motivazione circa la valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato b,-0, che l'art. 610, comma 5-bisYhon ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all'esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l'operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall'istituto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l'orientamento secondo il quale l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). 2. Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che: 2.1.11 concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), come è il caso di tutti gli odierni ricorrenti;2.2. «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dal quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 2.3. «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti» (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484). 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore d
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