CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31466/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7668/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania, corso Italia, 72 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Prefettura –U.T.G. di Catania -intimato - avversoil decreto del Giudice di Pace di Catania, de positat o i l 2 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Catania,depositato il 2 marzo 2021 , di convalida del Oggetto: immigrazione - espulsione provvedimento con cui era stata disposta nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, t.u. imm., la misura della consegna del passaporto, con obbligo di firma due giorni alla settimana presso il Commissariato di pubblica sicurezza , emesso a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale; -il ricorso è affidato a quattro motivi ; - né il Ministero dell’Interno , né la Prefettura – U.T.G. di Catania spieganoalcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per mancata sottoscrizione del giudice emittente; -il motivo è infondato; -dall’esame del provvedimento in oggetto emerge la presenza di una sottoscrizione nello spazio espressamente dedicato alla firma del Giudice di Pace, per cui può ritenersi che tale sottoscrizione sia riferibile al giudice investito del procedimento, consentendo di individuare la provenienza e la paternità dell’atto; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 14, quarto comma, t.u. imm. e 13, 24 e 111 Cost., per aver il Giudice di Pace proceduto alla convalida della misura benché il destinatario non fosse stato informato della data in cui si sarebbe tenuta la relativa udienza e, dunque, non avesse potuto esercitare il suo diritto di difesa; - evidenzia, altresì, che l’udienza si era tenuta in assenza di un difensore di fiducia o d’ufficio; -il motivo è infondato; -l’art. 14, comma 1-bis, t.u. imm. stabilisce che le misure alternative al trattenimento sono adottate con provvedimento motivato e hanno effetto dallanotifica all'interessato ( disposta ai sensi dell'art . 3, commi terzo e quarto, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), recante l'avviso che lo stesso ha facoltàdi presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; - il richiamato d.P.R. n. 3 9 4 del 1999, prevede che il provvedimento deve essere consegnato a mani dell’interessato o notificato con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto; deve contenere l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione; ove lo straniero non comprenda la lingua italiana, esso deve essere accompagnato da una sintesi del contenuto del provvedimento in lingua comprensibile all’interessato o, se ciò non sia possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall’interessato ( art. 3, terzo comma); -aggiunge che lo straniero è informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiduciaed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio (art. 3, quarto comma); -dal riferito quadro normativo si evince che , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero non deve avvenire in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato; -l’art. 14, comma 1 - bis , delinea, infatti, un procedimento alternativo – con contraddittorio solo cartolare – rispetto alla celebrazione dell’udienza di convalida alla presenza del difensore, che è invece espressamente prevista per le misure –più severamente incidenti sulla libertà personale – del trattenimento in un C . P . R . e dell’accompagnamento alla frontiera(cfr. Cass. 30 dicembre 2020, n. 24013; Cass. 7 settembre 2018, n. 21930) e tale decisione del legislatore di prevedere due distinte forme di convalidaè stata ritenuta costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 2019, n. 280); -pertanto, la circostanza, dedotta dal ricorrente, relativa alla mancata informazione della data dell’udienza e alla mancata partecipazione alla stessa di un suo difensore, non è concludente;-con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 13, quinto comma, t.u. imm. e 111, sesto comma, Cost., lamentando il difetto di motivazione del decreto impugnato; -il motivo è infondato; - il Giudice di Pace ha richiamato il provvedimento impugnato e ha ritenuto che sussistessero i presupposti previsti dall’art. 14, comma 1- bis, t.u. imm.; - una siffatta motivazione – sia pure estremante sintetica – consente di individuare l’iterargomentativo seguito dal giudice per cui, anche in considerazione della mancata deduzione di specifiche questioni giuridiche non esaminate, si sottrae alla censura formulata; - con l’ultimo motivo il ricorrente critica il decreto impugnato per violazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), nella parte in cui ha omesso di considerare il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento di espulsione in funzione del quale la misura contestata era stata disposta , avuto riguardo all’inadeguatezza del sistema sanitario del Paesi di rimpatrio (il Senegal) a gestire la pandemia generata dalla diffusione del Covid-19; -il motivo è inammissibile; -l’allegazione del ricorrente in ordine all’inadeguatezza del Senegal di gestire la pandemia risulta generica e non sufficientemente circostanziata e, in ogni caso, non venendo dedotta alcuna particolarità della sua situazione personale, il fattorappresentato risulta interessare l'intera popolazione del Paese di origine, per cui non dà luogo ad una condizione di vulnerabilità personale idonea a costituire una causa di inespellibilità (cfr., in tema, Cass. 6 dicembre 2021, n. 38601); -pertanto, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a