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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26774/2026

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n persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l’annullamento della sentenza del 22ottobre 2025 della Corte di assise di appello di Napoli che, riconosciutal’incompetenza per materia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2025 (chel’aveva condannato alla pena principale di dodici anni di reclusione, oltre peneaccessorie, per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis, 609-ter,secondo comma, n, 1, cod. pen.), ha annullato la sentenza e ha ordinato latrasmissione degli atti alla Corte di assise di Napoli.1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 604 e 185 cod. proc.pen. perchè, afferma, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto dichiarareanche la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato che era statoemesso dal G.i.p. che aveva fissato l’udienza dinanzi a un giudice incompetenteper materia.1.2.Con il secondo motivo deduce la erronea applicazione dell’art. 24 cod.proc. pen., poiché la Corte di assise di appello, in conseguenza delleconsiderazioni svolte con il primo motivo, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alPubblico ministero.1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o lamanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di assise diappello, pur riconoscendo l’incompetenza per materia (e dunque assoluta) delprimo Giudice, non ha contestualmente dichiarato la nullità del decreto dicitazione a giudizio immediato.1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione del diritto di difesa inconseguenza della omessa declaratoria della nullità del decreto di citazione agiudizio immediato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.

Il ricorso è infondato.3.I motivi, comuni nella loro trama argomentata e logica, possono esseretrattati congiuntamente.3.1.Occorre preliminarmente precisare che il caso di specie si colloca al difuori del perimetro applicativo del principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 2037del 21/12/1992, dep. 1993, Genco, Rv. 193283 - 01, secondo cui l’art. 568,comma secondo, cod. proc. pen. dispone che sono sempre soggette a ricorso percassazione le sentenze "salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo aun conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28".

Ne consegueche avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma primo, cod.proc. pen., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia delprimo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla competenza odiversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primogrado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso percassazione (principio reiteratamente affermato e, da ultimo, ribadito da Sez. 6,n. 40823 del 14/10/2025, Pg, Rv. 288963 - 01).3.2.Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non si lamenta della indicazionedella Corte di assise di Napoli quale giudice di primo grado materialmentecompetente, bensì del fatto che, a suo giudizio, gli atti avrebbero dovuto essererestituiti al Pubblico ministero in conseguenza della nullità del decreto dicitazione diretta a giudizio.3.3.Ora, come correttamente evidenziato dal PG, l’incompetenza per materiadel giudice non rende nullo il decreto di citazione a giudizio immediato.

Il decretodi citazione a giudizio immediato è infatti nullo solo per i motivi tassativamenteindicati dall’art. 429, comma 2, cod. proc. pen. tra i quali non rientra laindicazione di un giudice incompetente, bensì la mancata o insufficienteindicazione del giudice stesso.3.4.Non è pertinente il richiamo a Sez. 3, n. 28789 del 3/05/2018, nonmass., che non ha mai affermato che il decreto di citazione a giudizio è nullo seindica un giudice incompetente; in questi casi, quando cioè il giudice èincompetente, il rimedio è la sentenza con cui il giudice dichiara la propriaincompetenza non la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio.3.5.Peraltro, non è chiaro, nell’ottica difensiva, perché la nullità del decretodi citazione a giudizio dovrebbe ridondare a danno dell’azione penale che erastata correttamente esercitata dal Pubblico ministero investendo della domandail Gip competente.

L’art. 185 cod. proc. pen. è mal evocato perché, a tuttoconcedere, gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al GIP perché indicassecome giudice competente la Corte di assise di Napoli.3.6.In realtà, la regressione del processo alla fase antecedente all’eserciziodell’azione penale si giustifica non già con la nullità dell’atto introduttivo delprocesso stesso, bensì con la necessità di salvaguardare il diritto di difesa perchéla restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competentepreclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa(peraltro) modificata, la possibilità di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazionedi un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' ilgiudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa (Corte cost.sentt. n. 76 del 1993, n. 70 del 1996, e n. 214 del 1993).

E’ questa la ragioneper la quale il Giudice delle leggi ha successivamente perimetrato la portata dellaproprie sentenze ai soli casi in cui gli atti vadano restituiti a un pubblicoministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che,rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l’udienza (Cortecost., sent. n. 104 del 2001).3.7.Sicché, bene ha fatto la Corte di assise di appello a ricordare che l’azionepenale era stata correttamente esercitata dal PM territorialmente competente,che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso dal Gip competente e che ildiritto di difesa dell’imputato non aveva subito alcun pregiudizio perchél’indicazione del giudice del dibattimento incompetente non gli aveva impedito dichiedere il giudizio abbreviato che si sarebbe dovuto celebrare dinanzi almedesimo ufficio GIP funzionalmente e territorialmente competente a conosceregli atti.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per l’annullamento della sentenza del 22ottobre 2025 della Corte di assise di appello di Napoli che, riconosciutal’incompetenza per materia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2025 (chel’aveva condannato alla pena principale di dodici anni di reclusione, oltre peneaccessorie, per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis, 609-ter,secondo comma, n, 1, cod. pen.), ha annullato la sentenza e ha ordinato latrasmissione degli atti alla Corte di assise di Napoli.1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 604 e 185 cod. proc.pen. perchè, afferma, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto dichiarareanche la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato che era statoemesso dal G.i.p. che aveva fissato l’udienza dinanzi a un giudice incompetenteper materia.1.2.Con il secondo motivo deduce la erronea applicazione dell’art. 24 cod.proc. pen., poiché la Corte di assise di appello, in conseguenza delleconsiderazioni svolte con il primo motivo, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alPubblico ministero.1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o lamanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di assise diappello, pur riconoscendo l’incompetenza per materia (e dunque assoluta) delprimo Giudice, non ha contestualmente dichiarato la nullità del decreto dicitazione a giudizio immediato.1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione del diritto di difesa inconseguenza della omessa declaratoria della nullità del decreto di citazione agiudizio immediato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2. Il ricorso è infondato.3.I motivi, comuni nella loro trama argomentata e logica, possono esseretrattati congiuntamente.3.1.Occorre preliminarmente precisare che il caso di specie si colloca al difuori del perimetro applicativo del principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 2037del 21/12/1992, dep. 1993, Genco, Rv. 193283 - 01, secondo cui l’art. 568,comma secondo, cod. proc. pen. dispone che sono sempre soggette a ricorso percassazione le sentenze "salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo aun conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28". Ne consegueche avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma primo, cod.proc. pen., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia delprimo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla competenza odiversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primogrado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso percassazione (principio reiteratamente affermato e, da ultimo, ribadito da Sez. 6,n. 40823 del 14/10/2025, Pg, Rv. 288963 - 01).3.2.Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non si lamenta della indicazionedella Corte di assise di Napoli quale giudice di primo grado materialmentecompetente, bensì del fatto che, a suo giudizio, gli atti avrebbero dovuto essererestituiti al Pubblico ministero in conseguenza della nullità del decreto dicitazione diretta a giudizio.3.3.Ora, come correttamente evidenziato dal PG, l’incompetenza per materiadel giudice non rende nullo il decreto di citazione a giudizio immediato. Il decretodi citazione a giudizio immediato è infatti nullo solo per i motivi tassativamenteindicati dall’art. 429, comma 2, cod. proc. pen. tra i quali non rientra laindicazione di un giudice incompetente, bensì la mancata o insufficienteindicazione del giudice stesso.3.4.Non è pertinente il richiamo a Sez. 3, n. 28789 del 3/05/2018, nonmass., che non ha mai affermato che il decreto di citazione a giudizio è nullo seindica un giudice incompetente; in questi casi, quando cioè il giudice èincompetente, il rimedio è la sentenza con cui il giudice dichiara la propriaincompetenza non la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio.3.5.Peraltro, non è chiaro, nell’ottica difensiva, perché la nullità del decretodi citazione a giudizio dovrebbe ridondare a danno dell’azione penale che erastata correttamente esercitata dal Pubblico ministero investendo della domandail Gip competente. L’art. 185 cod. proc. pen. è mal evocato perché, a tuttoconcedere, gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al GIP perché indicassecome giudice competente la Corte di assise di Napoli.3.6.In realtà, la regressione del processo alla fase antecedente all’eserciziodell’azione penale si giustifica non già con la nullità dell’atto introduttivo delprocesso stesso, bensì con la necessità di salvaguardare il diritto di difesa perchéla restituzione degli atti al giudice (del dibattimento) di primo grado competentepreclude all'imputato, per un errore a lui non imputabile, a fronte di un'accusa(peraltro) modificata, la possibilità di richiedere, rispetto ad essa, l'instaurazionedi un rito che comporta benefici (soprattutto in termini sanzionatori) qual'e' ilgiudizio abbreviato, con conseguente lesione del diritto di difesa (Corte cost.sentt. n. 76 del 1993, n. 70 del 1996, e n. 214 del 1993). E’ questa la ragioneper la quale il Giudice delle leggi ha successivamente perimetrato la portata dellaproprie sentenze ai soli casi in cui gli atti vadano restituiti a un pubblicoministero e a un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che,rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l’udienza (Cortecost., sent. n. 104 del 2001).3.7.Sicché, bene ha fatto la Corte di assise di appello a ricordare che l’azionepenale era stata correttamente esercitata dal PM territorialmente competente,che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso dal Gip competente e che ildiritto di difesa dell’imputato non aveva subito alcun pregiudizio perchél’indicazione del giudice del dibattimento incompetente non gli aveva impedito dichiedere il giudizio abbreviato che si sarebbe dovuto celebrare dinanzi almedesimo ufficio GIP funzionalmente e territorialmente competente a conosceregli atti. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.