CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano 28.9.22 ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2) e n. 7) cod. pen. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, la persona offesa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato di rimettere la querela, sicché essendo sopravvenuta in virtù della riforma Cartabia di cui alla D.Igs. 159/2022 la procedibilità a querela del reato di furto aggravato ex art. 625 nn.2 e 7 (cosa esposta alla pubblica fede) deve essere rilevata la indicata causa estintiva. 3. Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]