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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30897/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui con cui la Corte di appello di Messina 1'11 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Messina il 21 febbraio 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 23 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge, sotto il profilo della omissione di motivazione, rispetto ai temi del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del ridimensionamento della pena, che erano stati sollecitati con l'atto di appello.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo (in data 24 settembre 2020).

Deve rilevarsi, infatti, che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema della concedibilità o meno delle attenuanti generiche, in effetti devoluto con l'impugnazione di merito ma non affrontato dalla Corte territoriale (p. 3).

Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'esistenza di una cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata, che è dell'Il settembre 2020.

E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità,. addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) - e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo, almeno all'evidenza, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè semplice presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto dell [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui con cui la Corte di appello di Messina 1'11 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Messina il 21 febbraio 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto commesso il 23 luglio 2015, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta violazione di legge, sotto il profilo della omissione di motivazione, rispetto ai temi del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del ridimensionamento della pena, che erano stati sollecitati con l'atto di appello. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo (in data 24 settembre 2020). Deve rilevarsi, infatti, che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema della concedibilità o meno delle attenuanti generiche, in effetti devoluto con l'impugnazione di merito ma non affrontato dalla Corte territoriale (p. 3). Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'esistenza di una cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata, che è dell'Il settembre 2020. E' poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità,. addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) - e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo, almeno all'evidenza, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè semplice presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto dell [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe
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