Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 36980/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenz;del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto i predetti ricorrenti, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; - che in particolare la richiesta pronuncia di proscioglimento non era oggetto dei motivi di appello; - che la sentenza impugnata rende conto delle ragioni della responsabilità penale dei ricorrenti, così implicitamente escludendo la ragioni del proscioglimento; - che la pronuncia di primo grado fu emessa all'esito del giudizio abbreviato e non di applicazione pena concordata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenz;del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione con unico atto i predetti ricorrenti, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con il quale lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe motivato in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; - che in particolare la richiesta pronuncia di proscioglimento non era oggetto dei motivi di appello; - che la sentenza impugnata rende conto delle ragioni della responsabilità penale dei ricorrenti, così implicitamente escludendo la ragioni del proscioglimento; - che la pronuncia di primo grado fu emessa all'esito del giudizio abbreviato e non di applicazione pena concordata; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 36980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris