Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 04241/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha ch esto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i febbraio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015, confermata in appello e irrevocabile dal 25.5.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, accertato in [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa (commesso nel 2013 con permanenza), detenzione e porto di armi; per l'effetto, rideterminava in anni due di reclusione l'aumento di pena per il reato giudicato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015.

2. Avverso detta ordinanza, il Mazzeo ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, per "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 671 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019".

Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe in alcun modo spiegato le ragioni in punto di aumento di pena per la riconosciuta continuazione tra il reato giudicato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015. e quelli giudicato con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (determinata nella misura di anni due di reclusione), non tenendo, peraltro, in considerazione la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 73 d.

P.R. n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (c.d. droghe pesanti) del citato d.

P.R..

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

E, in vero, il Giudice dell'esecuzione nel determinare l'aumento di pena in relazione al reato giudicato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015, confermata in appello e irrevocabile dal 25.5.2018, nella misura di anni b7 due di reclusione, ha implicitamente tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 e ha spiegato - con motivazione, sebbene concisa, assolutamente adeguata e congrua - le ragioni della propria decisione.

In particolare, ha messo in evidenza che "trattasi di un episodio avente a oggetto una quantità decisamente importante di sostanza stupefacente di tipo cocaina, ovvero di stupefacente pesante" e, sulla base di tale decisivo rilievo ha ritenuto nell'esercizio del suo potere discrezionale di non potere quantificare in misura mi iore l'aumento di pena a titolo di continuazione.

2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha ch esto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i febbraio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015, confermata in appello e irrevocabile dal 25.5.2018, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, accertato in [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa (commesso nel 2013 con permanenza), detenzione e porto di armi; per l'effetto, rideterminava in anni due di reclusione l'aumento di pena per il reato giudicato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015. 2. Avverso detta ordinanza, il Mazzeo ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, per "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 671 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen. alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019". Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe in alcun modo spiegato le ragioni in punto di aumento di pena per la riconosciuta continuazione tra il reato giudicato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015. e quelli giudicato con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (determinata nella misura di anni due di reclusione), non tenendo, peraltro, in considerazione la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 73 d. P.R. n. 309/90 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di anni otto di reclusione anziché di anni sei di reclusione, per fatti aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (c.d. droghe pesanti) del citato d. P.R.. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. E, in vero, il Giudice dell'esecuzione nel determinare l'aumento di pena in relazione al reato giudicato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi del 12.11.2015, confermata in appello e irrevocabile dal 25.5.2018, nella misura di anni b7 due di reclusione, ha implicitamente tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 e ha spiegato - con motivazione, sebbene concisa, assolutamente adeguata e congrua - le ragioni della propria decisione. In particolare, ha messo in evidenza che "trattasi di un episodio avente a oggetto una quantità decisamente importante di sostanza stupefacente di tipo cocaina, ovvero di stupefacente pesante" e, sulla base di tale decisivo rilievo ha ritenuto nell'esercizio del suo potere discrezionale di non potere quantificare in misura mi iore l'aumento di pena a titolo di continuazione. 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04241/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris