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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21834/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46407/23 Caleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46407/23 Caleo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza del giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza anziché prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/0
Sentenza Cassazione n. 21834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris