CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a RIZZICONI avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDIN10, che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen, declinata nel senso dell'agevolazione. Deduce:1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in riferimento all'art. 512-bis cod.pen.. Con il primo motivo il ricorrente riporta i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di configurazione del reato di trasferimento di valori e sostiene che sono stati disattesi dal tribunale. Osserva che i gravi indizi di colpevolezza sono stati ritenuti sulla base dei contenuti delle intercettazioni, dalle quali emerge l'assidua presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei locali della società [OSCURATO:SOCIETA] siti in via Selinunte,, senza che sia considerato che essa era giustificata dall'assistenza prestata alla moglie [OSCURATO:PERSONA], così determinandosi un'omessa motivazione sul punto. Aggiunge che mancano indizi circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori commesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo materiale, sia sotto quello dell'elemento psicologico. Rimarca come a tal fine non possa essere valorizzato quello che viene definito il sistema sospetto delle ricariche postepay così come descritto al capo 3, visto che [OSCURATO:PERSONA] risponde solo del capo 14. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione è del tutto carente in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., declinata nel senso dell'agevolazione, mancando qualsivoglia elemento indiziario capace di dimostrare l'elemento psicologico, non essendo sufficiente risaltare che la condotta era stata realizzata in favore di un elemento di spicco della criminalità organizzata, là dove l'obiettivo della condotta deve essere quello di favorire la cosca di riferimento del coimputato e l'interesse collettivo degli associati, attraverso il rafforzamento delle relative capacità operative. Osserva come il Tribunale abbia valorizzato la sentenza pronunciata nel procedimento denominato Rilancio, nel cui ambito risultava imputato il figlio di [OSCURATO:PERSONA], ma che si è risolto con l'assoluzione degli imputati anche in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. Sottolinea come tale circostanza sia sintomatica della scarsa attenzione prestata dal tribunale e del mancato adempimento dell'obbligo di motivazione, nella misura rigorosa richiesta in materia di misure cautelari personali. 1.3. Violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente sottolinea come il tribunale si sia adagiato sulla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, omettendo di motivare quanto al mancato superamento della stessa, pur in presenza di una molteplicità di elementi indicati dalla difesa e completamente omessi dai giudici, quali la stabile attività lavorativa svolta da [OSCURATO:PERSONA], il suo stato di incensuratezza, l'indicazione di un domicilio notevolmente distante dal luogo dei fatti, l'interrogatorio cui è stato sottoposto. Si deduce, quindi, il vizio di omessa motivazione, anche per la mancanza di un'autonoma valutazione e per la presenza di una motivazione che comprende collettivamente e genericamente tutti e 65 i coindagati, senza adeguata specificazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], indagato soltanto per il capo 14 e rispetto al quale manca l'indicazione concreti dai quali far sussistere la penale responsabilità dell'indagato per i fatti in contestazione e, di conseguenza, la carenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della massima misura cautelare. Il vizio di omessa motivazione viene denunciato anche in punto di scelta della misura cautelare, osservando come anche a tale proposito il tribunale abbia sbrigativamente ritenuto di assolvere al proprio obbligo di motivazione con argomentazioni prive di indicazioni concrete e riferite genericamente e collettivamente a tutti gli indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite, per lo più reiterative delle medesime questioni di merito sollevate con il riesame, affrontate e risolte dal Tribunale con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità. 1.1. I gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 14) sono stati lungamente spiegati dal Tribunale, che ha ritenuto che le attività (bar, tavola calda e slot machines) della società [OSCURATO:SOCIETA]. e ivlengarelli [OSCURATO:PERSONA] fossero - in realtà- riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] e alla cosca di appartenenza da una pluralità di elementi, quali, a titolo esemplificativo: le intercettazioni, dalle quali era emerso che fu [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) a occuparsi della pratica relativa all'installazione della lottomatica nei locali; le forniture di caffè erano imposte e dovevano provenire dal già menzionato [OSCURATO:PERSONA], per come riscontrato dalla PG nel sopralluogo in data 11/05/2018; [OSCURATO:PERSONA] prelevava cinquemila euro dalle casse del bar, in occasione del matrimonio della figlia, per far fronte alle relative spese; [OSCURATO:PERSONA] assegnava a [OSCURATO:PERSONA] le mansioni da svolgere nel bar; la sottomissione di [OSCURATO:PERSONA] così come emergente dall'intercettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]; la lettura congiunta delle intercettazioni e delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, che facevano emergere come le pluralità di incontri svoltisi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero strumentali all'acquisto dei locali di via Selinunte, ove erano ubicate le attività in esame; il particolare attivismo di [OSCURATO:PERSONA] E la sua cura della 3 AS gestione delle attività bar e tavola calda, così come risultanti dalle intercettazioni; i plurimi elementi emersi dalle intercettazioni circa la compenetrazione e la cointeressenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle attività complessivamente intese; la ritenuta esistenza di un cd "sistema [OSCURATO:PERSONA]", volto a conquistare e controllare gli ambiti gestionali di ricevitorie e tabacchi; la consapevolezza dell'indagato, così emergente oltre che dagli elementi evidenziati, anche dal contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio. 1.2. Con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., il tribunale ha ampiamente affrontato il tema della conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] del contesto in cui poneva le condotte di trasferimento fraudolento di valori e la sua consapevolezza circa la loro riconducibilità alla locale di 'ndrangheta romana. A tale fine ha sviluppato sia il tema delle ragioni per cui era l'indagato era consapevole del contesto di 'ndrangheta in cui erano maturate le sue condotte di trasferimento fraudolento di valori (i rapporti famigliari, la notorietà delle vicende giudiziarie, i rapporti di lavoro della moglie, il ruolo di consigliere del Comune di Rizziconi), sia il tema della esistenza e della pervasiva presenza della evocata locale romana. A tale ultimo riguardo ha esposto tutti i riferimenti storico-giurisprudenziali e investigativi riferiti alla c.d. locale romana rispetto alla cosca madre (anche richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, c.d. Modaffari +1); ha richiamato gli esiti dei procedimenti penali denominati Prima, Virus, rete, Meta, Xenopolis, Crimine, Arca, Cent'anni di Storia, Provvidenza, il Guardiano, Iris e Eyphemos; ha descritto l'importanza della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel panorama di Indrangheta in cui operava e della sua suddivisione in sottogruppi; ha indicato le modalità di costituzione della c.d. locale romana a opera di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha puntualizzato tutte le vicende giudiziarie che li hanno riguardati, oltre che le doti di 'ndrangheta loro riconosciute; ha descritto la composizione l'organizzazione della locale romana e le attività illecite da essa svolte e la capacità di intimidazione e di assoggettamento del territorio; ha sottolineato il potere esercitato anche su [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Con riguardo alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato come non si potesse ritenere superata la presunzione di loro sussistenza, così come prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.. In relazione al pericolo di reiterazione, il tribunale ha valorizzato la protrazione nel tempo delle condotte, in "in un contesto di perdurante nascondimento delle realtà economiche con cui è venuto in contatto; ha rimarcato i connotati negativi della personalità di [OSCURATO:PERSONA] così come emergenti dal suo contributo dato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche nella vicenda relativa alla costituzione della De.[OSCURATO:PERSONA]. Condotte, queste ultime, successive a quelle descritte nell'ordinanza impugnata.Sotto il profilo dell'adeguatezza della misura, il tribunale ha osservato che non poteva considerarsi superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., tenuto conto delle sopravvenienze investigative e della contiguità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'ambiente criminale di riferimento, in relazione al quale non è stata registrata alcuna rescissione. I giudici del merito hanno ulteriormente escluso la possibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari anche per il contesto famigliare in cui sono maturati i fatti in contestazione e per le condotte tenute dagli stessi famigliari in relazione al conto corrente bancario di [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince una loro scarsa affidabilità quanto al rispetto delle prescrizioni imposte con la misura domiciliare. 2. A fronte di una motivazione che non può certamente dirsi mancante e in relazione alla quale non si registrano connotati di illogicità o di contraddittorietà, i motivi del ricorso si presentano come una mera rivisitazione delle emergenze investigative, secondo una prospettiva difensiva intesa ad aggredire singoli aspetti del costrutto argomentativo del giudice di merito, che vengono isolati e separati dalla molteplicità degli ulteriori elementi che compongono l'ordito motivazionale complessivo e unitario del provvedimento impugnato. In tal guisa, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, va ribadito che «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - CU. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli