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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20495/2026

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corso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01-07-2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 dicembre 2024, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 23.111 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 1, e 801 comma 1.1 lett. g),,del d.P.R. n. 309 del 1990, reato a lei contestato per avere, ammessa al colloquio in carcere con il compagno [OSCURATO:PERSONA], illecitamente detenuto due distinti involucri di 21,2 e di 38,8 grammi di cocaina; fatto commesso in Carinola il 28 dicembre 2023.

Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, riduceva la pena ad anni 4 di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto la decisione del G.U.P.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. 9), del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando che la sostanza stupefacente introdotta nell'istituto penitenziario era destinata al marito dell'imputata e non a fantomatici terzi acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Occorre evidenziare che la doglianza sollevata in questa sede, avente ad oggetto la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. del d.P.R. n. 309 del 1990, non era stata proposta con l'atto di appello, il che comporta l'inammissibilità della odierna censura, in quanto volta a introdurre nel giudizio di legittimità profili valutativi su questioni nuove, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione.

Resta solo da aggiungere che, in ogni caso, la doglianza si palesa anche nel merito palesemente infondata, essendo pacifico il fatto (non contestato nel ricorso) che l'imputata ha introdotto sostanza stupefacente di tipo cocaina all'interno dell'istituto penitenziario di Carinola dove era detenuto il compagno, per cui alcun dubbio appare configurabile rispetto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. 341eld.P.R. n. 309 del 1990, posto che tale circostanza si applica se l'offerta o la cessione di stupefacenti è effettuata "all'interno o in prossimità di 2scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti".

2. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01-07-2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2024, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 23.111 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 1, e 801 comma 1.1 lett. g),,del d.P.R. n. 309 del 1990, reato a lei contestato per avere, ammessa al colloquio in carcere con il compagno [OSCURATO:PERSONA], illecitamente detenuto due distinti involucri di 21,2 e di 38,8 grammi di cocaina; fatto commesso in Carinola il 28 dicembre 2023. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, riduceva la pena ad anni 4 di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto la decisione del G.U.P. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. 9), del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando che la sostanza stupefacente introdotta nell'istituto penitenziario era destinata al marito dell'imputata e non a fantomatici terzi acquirenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Occorre evidenziare che la doglianza sollevata in questa sede, avente ad oggetto la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. del d.P.R. n. 309 del 1990, non era stata proposta con l'atto di appello, il che comporta l'inammissibilità della odierna censura, in quanto volta a introdurre nel giudizio di legittimità profili valutativi su questioni nuove, avendo questa Corte precisato più volte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577) che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. Resta solo da aggiungere che, in ogni caso, la doglianza si palesa anche nel merito palesemente infondata, essendo pacifico il fatto (non contestato nel ricorso) che l'imputata ha introdotto sostanza stupefacente di tipo cocaina all'interno dell'istituto penitenziario di Carinola dove era detenuto il compagno, per cui alcun dubbio appare configurabile rispetto alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. 341eld.P.R. n. 309 del 1990, posto che tale circostanza si applica se l'offerta o la cessione di stupefacenti è effettuata "all'interno o in prossimità di 2scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti". 2. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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