CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 32259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo e quarto motivo, e il rigetto nel resto, come da requisitoria in atti. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., contestatogli per avere cagionato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali alla gamba sinistra con un coltello; b) confermata l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582 - 583 cod. pen., per avere cagionato al Fachin l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, provvedendo a rideterminare la pena inflitta; c) ha concesso al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sia con atto scritto trasmesso via p.e.c. in data 11 aprile 2022, sia con richiesta formulata all'udienza del 27 maggio 2022, finalizzata all'assunzione della deposizione della figlia del [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe potuto riferire delle condizioni del padre quando era rientrata in casa dopo lo scontro con il Fachin, in tal modo contrastando la deduzione, sviluppata dal Fachin nel suo atto di appello, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe procurato autonomamente la ferita alla gamba. Si critica, altresì, la motivazione, non ulteriormente argomentata, di superfluità della perizia medica richiesta dalla difesa in ordine alle lesioni sofferte dal Fachin. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevando che quest'ultima era stata fondata sul mero racconto effettuato dal Fachin, non valutato in relazione ai criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. e immotivatamente privilegiando la versione di quest'ultimo. Aggiunge il ricorrente che erano state trascurate le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], le fotografie in atti e la deposizione del consulente tecnico di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva: a) che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a fronteggiare l'incombente minaccia alla propria incolumità fisica; b) che la piccola lacerazione al labbro del Fachin era compatibile con le conseguenze del morso di quest'ultimo al [OSCURATO:PERSONA] e non con l'asserito pugno che il ricorrente avrebbe sferrato al suo antagonista; c) che solo assertivamente la Corte territoriale aveva ritenuto che 7 la lesione alla spalla destra del Fachin fosse riconducibile alla brusca manovra di atterramento praticata dal [OSCURATO:PERSONA]. Con distinta articolazione il ricorrente censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'indebolimento permanente di un organo a fronte della mera sublussazione di un dente, non seguita da alcuna accertata invalidità permanente dello stesso dente, sostanzialmente vitale, secondo quanto riferito dallo stesso dentista che aveva il cura il Fachin. Si aggiunge che la perizia medica richiesta avrebbe dissipato ogni dubbio al riguardo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di applicazione della scriminante della legittima difesa, trascurato di considerare la ferita da taglio provocata dal Fachin al [OSCURATO:PERSONA], quale confermata dal ricorrente e dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta esclusione della circostanza attenuante della provocazione, tenuto conto degli insulti rivolti dal Fachin al [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si era difeso a mani nude dall'aggressione armata del Fachin. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso e il rigetto nel resto; b) conclusioni della parte civile, che ha chiesto respingersi il ricorso con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, nonché memoria difensiva. 4. All'udienza del 17 aprile 2023 si è svolta la trattazione orale del procedimento Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo di ricorso è fondato. Il punto cruciale - che attiene alla puntuale ricostruzione dei fatti e che genera a cascata una serie di conseguenze sulle necessarie valutazioni giuridiche imposte dal procedimento - riguarda la condotta del Fachin - in particolare, quanto alla produzione della ferita alla gamba dell'imputato - e la sua correlazione con quella del [OSCURATO:PERSONA]. Ora, in questa prospettiva, si registra il silenzio della Corte territoriale sulla richiesta di audizione della teste, di cui si fa menzione nel primo motivo di ricorso, e che investe proprio uno degli aspetti astrattamente determinanti della difesa dell'imputato. Ne discende la necessità di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo