CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 30267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 13175-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2515 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . SCIME', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7703/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2016 R.G.N. 9725/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], ballerina di nazionalità romena, alla pensione di vecchiaia anticipata. Riteneva la Corte che la totalizzazione dei contributi versati presso l'ente previdenziale romeno, per la medesima attività professionale svolta dal 1981 al 1992, e dei contributi successivamente versati al fondo Enpals, tenesse luogo del requisito assicurativo minimo presso l'Enpals pari a 20 anni. Contro la sentenza, l'INPS, succeduto alla gestione dell'Enpals, ricorre per un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione dell'art.6, co.2 d.P.R. n.1420/71, dell'art. 4, co.5 d. Igs. n.182/97, nonché dell'art.12 d.l. n.78/10, conv. con mod. in I. n.122/10. La Corte d'appello avrebbe errato nell'estendere la regola della totalizzazione, relativa al cumulo dei contributi versati in paesi diversi, al diverso requisito dell'anzianità di iscrizione assicurativa che, invece, deve essere maturato, dopo venti anni, totalmente in Italia, ai sensi dell'art.4, co.5 d. Igs. n.182/97. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancata esposizione dei fatti di causa. Essa è infondata. Ai fini dell'art.366, co.1, n.3 c.p.c. è sufficiente che il ricorso faccia intendere la pretesa e il tenore della pronuncia impugnata (v. Cass.21750/16, Cass.1113/97, Cass.2796/94). Nel caso di specie, la domanda avanzata in primo grado da Rosca emerge a p.2 del ricorso, che a p.3 indica poi l'esito avutosi in primo e secondo grado. Quanto alla sentenza di secondo grado, la relativa ratio decidendi emerge alle pp.7, 8 del ricorso. Il ricorso è infondato. Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals, l'art.4 d. Igs. n.182/97, dopo aver fissato al comma 4 in 46 anni l'età pensionabile per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, dispone al comma 5 che: "Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favare un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D". Risulta pacifico che Rosca, tramite la totalizzazione, ha raggiunto il numero di contributi necessari, mentre non risulta iscritta da almeno 20 anni all'Enpals. Come ricordato nella sentenza impugnata, questa Corte (Cass.5513/97), in un caso analogo al presente, dove si discuteva del requisito di iscrizione all'Enpals per un lavoratore titolare dei contributi necessari in forza della totalizzazione, ha negato la necessità dell'iscrizione ventennale. In un altro precedente di rilievo ai presenti fini, questa Corte (Cass.4248/2004; in seguito v. Cass.17557/11), interpretando l'art.1, co.5 I. n.29/79, relativo alla ricongiunzione in favore del lavoratore autonomo del periodo di contribuzione obbligatorio presso l'A.G.O., ha affermato che il requisito del quinquennio di contribuzione all'A.G.O. non deve essere interpretato come necessità di un periodo di iscrizione quinquennale presso l'assicurazione nazionale. In caso contrario, ha affermato la sentenza, "la totalizzazione dei periodi contributivi maturati negli Stati membri, prevista dal Regolamento C.E.E., si ridurrebbe ad una sterile raccomandazione, non cogente". L'art.45, co.1 Reg. CEE n.1804/71 - e oggi l'art.6 Reg. CE n.883/04 - è applicabile anche a Rosca in base all'art.94, co.2, siccome il periodo di assicurazione (dal 1981 al 1992) rilevante per l'acquisizione di diritti in forza delle disposizioni del Regolamento, è maturato anteriormente alla data di applicazione dello stesso Regolamento ai cittadini romeni, entrati nella UE a seguito del Trattato di adesione di Romania e Bulgaria (21.6.2005). Detto art.45, co.1 dispone che per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, l'istituzione dello Stato membro competente tiene conto dei "periodi di assicurazione" compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, "come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che esso applica". Se poi si tratta di professione soggetta a un regime speciale - tale è nel caso dei ballerini - occorre che il periodo di assicurazione compiuto sotto la legislazione dell'altro Stato membro sia compiuto sotto un regime corrispondente (art.45, co.2 Reg. CEE n.1804/71; art.51, co.1 Reg. CE n.883/04); ciò è avvenuto nel caso di specie, essendo pacifico che, in Romania, i contributi vennero versati a un ente che assicurava la stessa categoria dei tersicorei e ballerini. Ora, l'art.45, co.1 Reg. CEE n.1408/71, parlando di "periodi di assicurazione" si riferisce ai periodi di iscrizione presso una determinata istituzione di sicurezza sociale e, dunque, anche al requisito dell'iscrizione ventennale cui ha riguardo l'art.4, co.5 d. Igs. n.182/97. Ai sensi dell'art.45, co.1, il periodo di assicurazione compiuto sotto la legislazione dello Stato romeno deve essere tenuto in conto dall'istituzione italiana come se si trattasse di periodo di iscrizione compiuto sotto la legislazione italiana, e quindi presso l'Enpals. Per chi abbia svolto la propria prestazione lavorativa in vari Stati della CEE, oggi UE - l' "uomo europeo" menzionato da Cass.5513/97 - l'art.45, co.1 consente di cumulare i periodi assicurativi maturati presso detti Stati come se si trattasse di un unico periodo assicurativo maturato interamente nello Stato richiesto della prestazione. L'interpretazione contraria - in particolare quella propugnata dall'Inps che ammette la totalizzazione ai fini del requisito contributivo di cui alla tabella D richiamata dall'art.4, co.5 d. Igs. n.182/97, ma non anche ai fini del requisito temporale di iscrizione all'Enpals - si pone apertamente in contrasto con la tutela della libera circolazione delle persone entro l'ambito comunitario, che invece ispira il Reg. CEE n.1804/71 (v. il primo considerando) in attuazione dell'art.45 T.F.U.E. (ex art.39 T.C.E.): il lavoratore vedrebbe limitato il suo diritto di libera circolazione dall'imposizione di una permanenza in Italia per almeno 20 anni ai fini del diritto alla prestazione. Si tratterebbe di una "fedeltà assicurativa" che, come ancora affermato da Cass.5513/97, non può essere pretesa. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'Inps. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a parte controricorrente, liquidate per il presente grado in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte resistente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso nella camera di consiglio del 22.6.22 I