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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48776/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del 18 settembre 2019, con la quale il Tribunale della stessa sede, in composizione monocratica, aveva condannato Giovanni STRANO alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159/2011, consistito nell'aver violato, in data 9 settembre 2019, la prescrizione di rincasare entro le ore ventuno; RILEVATO che la Corte di merito ha confutato il motivo di gravame dedotto in punto di responsabilità, osservando che i problemi uditivi che avrebbero impedito all'imputato di sentire, dapprima, il suono del citofono e, poi, quello, ripetuto per dieci volte, del campanello, all'atto del controllo subito, avrebbero potuto essere agevolmente documentati da apposite produzioni difensive, nella specie del tutto mancanti; che, quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici dell'appello hanno ribadito il diniego delle attenuanti generiche, a causa dei numerosi precedenti, di cui uno specifico, gravanti a carico dell'imputato; LETTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, in ordine al tema della responsabilità e a quello delle attenuanti generiche; OSSERVATO che il primo motivo si traduce in una mera contestazione, in punto di fatto, della motivazione addotta dalla Corte di merito, cui la difesa oppone, in modo assertivo, la bontà della versione resa dall'imputato, già razionalmente valutata dai giudici dell'appello come inverosimile e non documentata; che il secondo motivo è manifestamente infondato, non avendo affatto utilizzato la suddetta Corte "clausole di stile" nel ribadire il diniego delle attenuanti generiche, correttamente basato, come detto, sui precedenti, anche di carattere specifico, riportati dall'imputato; RITENUTO pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore D 13 IN IPreside te )77 CANCITI.f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del 18 settembre 2019, con la quale il Tribunale della stessa sede, in composizione monocratica, aveva condannato Giovanni STRANO alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159/2011, consistito nell'aver violato, in data 9 settembre 2019, la prescrizione di rincasare entro le ore ventuno; RILEVATO che la Corte di merito ha confutato il motivo di gravame dedotto in punto di responsabilità, osservando che i problemi uditivi che avrebbero impedito all'imputato di sentire, dapprima, il suono del citofono e, poi, quello, ripetuto per dieci volte, del campanello, all'atto del controllo subito, avrebbero potuto essere agevolmente documentati da apposite produzioni difensive, nella specie del tutto mancanti; che, quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici dell'appello hanno ribadito il diniego delle attenuanti generiche, a causa dei numerosi precedenti, di cui uno specifico, gravanti a carico dell'imputato; LETTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente, in ordine al tema della responsabilità e a quello delle attenuanti generiche; OSSERVATO che il primo motivo si traduce in una mera contestazione, in punto di fatto, della motivazione addotta dalla Corte di merito, cui la difesa oppone, in modo assertivo, la bontà della versione resa dall'imputato, già razionalmente valutata dai giudici dell'appello come inverosimile e non documentata; che il secondo motivo è manifestamente infondato, non avendo affatto utilizzato la suddetta Corte "clausole di stile" nel ribadire il diniego delle attenuanti generiche, correttamente basato, come detto, sui precedenti, anche di carattere specifico, riportati dall'imputato; RITENUTO pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore D 13 IN IPreside te )77 CANCITI.f
Sentenza Cassazione n. 48776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris