CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 33877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 8775del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022. Rottamazionequater Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 626/04/2020, depositata in data 24 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 626/04/2020, depositata in data 24 settembre 2020, veniva rigettato l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore e nei confronti dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n. 302/03/2019 che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’estratto di ruolo e, attraverso di esso, la relativa cartella di pagamento n. 04120180007329904000 emessa ex art. 36bis del D.P.R. n. 600/73, ai fini Irpeg, Iva e addizionali regionali e comunali, per l’anno 2014, eccependone l’omessa notifica, per esserne venuta a conoscenza tramite la consultazione dell’estratto di ruolo, con conseguente inesistenza del ruolo e della medesima cartella di pagamento. 2.In punto di diritto, la CTR ha ritenuto che: 1) erano infondate le censure relative alla mancata notifica della cartella di pagamento avendo pacificamente Badii impugnato il ruolo e la cartella nei termini per cui l’atto aveva raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c.; 2) nel merito non era contestata la debenza delle imposte liquidate dallo stesso contribuente nelle relative dichiarazioni; 3) quanto alla eccepita tardività della iscrizione a ruolo, nella specie, era stato rispettato l’unico termine da osservare di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/73; 4) il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni in relazione a mancati pagamenti relativi ad anni diversi da quello in oggetto, non era applicabile non essendo in contestazione il dovuto a titolo di imposta; 5) era infondata l’eccezione relativa alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, non avendo il contribuente indicato quale dovesse essere il calcolo corretto. 3. Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. 4.Resistono, con controricorso, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione. 5. In data 29 ottobre 2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla c.d. Rottamazione-quater di cui alla legge n. 197/2022; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR omesso di pronunciare sull’inesistenza della notificazione del ruolo e della cartella di pagamento. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/92, 112 c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 e degli artt. 111, comma 6 e 7, Cost. per avere la CTR rigettato l’appello con una motivazione apparente. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del DPR n. 600/73 e 137 e segg. c.p.c. nonché 156 e 160 c.p.c. e del concetto di inesistenza della notificazione elaborato dalla giurisprudenza, con riferimento al tentativo di notifica presso il recapito elvetico” per avere la CTR ritenuto che la notifica del ruolo e della cartella fosse affetta da nullità sanabile ex art. 156 c.p.c. sebbene l’ipotesi di “mancanza materiale dell’atto”- riscontrabile nella specie - rientrasse nella categoria dell’inesistenza della notifica non sanabile, neanche con la tempestiva impugnazione. 4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del DPR n. 600/73 e 137 e segg. c.p.c. nonché 156 e 160 c.p.c. e del concetto di inesistenza della notificazione elaborato dalla giurisprudenza, con riferimento alla consegna brevi manu dell’estratto di ruolo, per avere la CTR ritenuto la notifica del ruolo e della relativa cartella affetta da nullità sanabile sebbene la mera consegna brevi manu di un estratto di ruolo da parte del funzionario dell’Agenzia della Riscossione concretasse una notifica inesistente, pertanto non sanabile. 5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/92, 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 nonché degli artt. 111, commi 6 e 7 Cost. per avere la CTR, con una motivazione apparente, ritenuto infondata l’eccezione di nullità del ruolo e della cartella per mancata indicazione del calcolo degli interessi. 6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 602/73, in combinato con gli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 e 17 della legge n. 212/2000 e 24 Cost. per avere la CTR rigettato l’eccezione di nullità del ruolo e della cartella di pagamento per mancata enunciazione dei criteri di calcolo degli interessi sulla base di un’argomentazione irrilevante (mancata indicazione da parte dell’appellante del calcolo corretto). 7. In data 29 ottobre 2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito, nelle more del giudizio, alla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione –quater) con riferimento alla cartella di pagamento n. 04120180007329904000 provvedendo al versamento delle rate alle rispettive scadenze. 8. Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 8.1.Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti». 8.2. Ciò posto, stante il tenore letterale delle disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dalla società controricorrente, e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo,