CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 30683/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare conrinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza di primo grado che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta di giustizia, in relazione alla violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzionedella pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod.pen.Il ricorrente premette che – nel corso del giudizio di appello, celebrato conrito cartolare, ai sensi dell’art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020 – era statomanifestato il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una penasostitutiva nelle conclusioni scritte, depositate in data 10/12/2025.Sennonché, la Corte territoriale – con erronea applicazione della disciplinaprocessuale – ha ritenuto tardiva la richiesta di sostituzione della pena detentiva,poiché formulata oltre il termine dilatorio di quindici giorni previsto dalla leggeprocessuale. Si tratta, a giudizio del ricorrente, di interpretazione erronea delladisciplina processuale.3. Il procedimento è stato deciso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Dall’esame degli atti processuali – cui questa Corte ha diretto accesso, inragione della tipologia di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01) – risulta che:(i) la sentenza di primo grado è stata emessa in data 03/11/2022 (ossia,prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150);(ii) l’atto di appello è stato proposto in data 14/11/2022 (ossia, sempre primadell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150);(iii) il giudizio è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23-bis,decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;(iv) in data 10/12/2025, il difensore del ricorrente ha depositato le conclusioniscritte, insistendo per l’accoglimento dei motivi di appello e aggiungendo altresì larichiesta di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.2. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha disatteso tale richiesta,ritenendone la tardività. La Corte ha ritenuto che – essendo il giudizio celebratocon rito cartolare – la richiesta di sostituzione della pena detentiva avrebbe dovutoessere presentata con i motivi nuovi, da depositare nel termine di quindici giorniprima dell’udienza. La Corte territoriale ha altresì ritenuto non pertinentel’evocazione della giurisprudenza che individua nel momento della discussione iltermine per chiedere la sostituzione della pena con una pena sostitutiva, postoche, nel caso in esame, si è proceduto con rito cartolare.3. Va premesso che, alla luce di quanto previsto dall’art. 94, comma 2, d.lgs.n. 150/2022, trattandosi di atto di appello proposto prima del 30 giugno 2024«continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, deldecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge18 dicembre 2020, n. 176».Sicché, nel caso in esame, in cui l’appello è stato proposto in data 14/11/2022non trovano applicazione le modifiche apportate alla disciplina del giudizio diappello introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150. Né, si puòritenere – in assenza di esplicite disposizioni in tal senso – che possa trovareapplicazione il dettato dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserito nelcorpo della disposizione dall’art. 2 D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.4. Occorre poi considerare che l’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (rubricato«Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi»)dispone esplicitamente che le disposizioni in materia di pene sostitutive, ove piùfavorevoli, «si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado oin grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», senzaintrodurre ipotesi di decadenza in ordine all’esercizio della facoltà di manifestare ilconsenso alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva.5. L’effetto sinergico di tali premesse – che riguardano il regime transitoriodella riforma – porta a ritenere che: (i) debba trovare applicazione il dettatodell’art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito e non ildettato dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen.; (ii) debba trovareapplicazione il dettato dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, che prevede l’applicabilitàdelle pene sostitutive ai giudizi pendenti in grado di appello, senza introdurreipotesi di decadenza per la manifestazione del consenso alla sostituzione.6. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di giungere aconclusioni analoghe, avendo affermato che «in tema di sanzioni sostitutive dipene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato conrito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentivaprevisto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi oaggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoriadi replica» (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, A., Rv. 285996 – 02; conf.con riferimento al giudizio con trattazione orale, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024,Generali, Rv. 286017 – 01; in senso apparentemente contrario, Sez. 3, n. 42825del 15/10/2024, C., Rv. 287219 – 01, che, tuttavia, era relativa all’impugnazionedi una sentenza di primo grado emessa ed appellata successivamente all’entratain vigore del decreto legislativo n. 150/2022, ossia ad un caso diverso da quelloora in esame).6. Tanto premesso, si osserva che l’imputato – che è stato giudicato in primogrado e ha proposto appello prima dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia– non avrebbe potuto devolvere la relativa questione al giudice di appello. Sicché,in forza delle considerazioni svolte al considerato in diritto n. 4, che precede, è daritenere che egli abbia tempestivamente devoluto la questione alla Corteterritoriale con il deposito delle conclusioni, depositate cinque giorni primadell’udienza celebrata con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020.Il mancato esame nel merito di tale richiesta da parte della Corte territorialeintegra dunque un vizio della sentenza, per mancanza di motivazione in ordineall’eventuale possibilità di sostituire (o meno) la pena detentiva con una delle penesostitutive indicate dall’art. 20-bis cod. pen.La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio. Il giudice del rinviovaluterà se sussistano o meno i presupposti previsti per l’eventuale sostituzionedella pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod.pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della disciplinadelle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione dellaCorte di appello di Roma.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]