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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12398/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05QNZT7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, commesso in concorso con altri; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale concorrente nel fatto, al suo contributo nella causazione delle lesioni, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05QNZT7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali, commesso in concorso con altri; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale concorrente nel fatto, al suo contributo nella causazione delle lesioni, alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 12398/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris