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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 19793/2026

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to a VITTORIA il 23/04/1988 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni quattro del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di accertare l'esistenza del presupposto necessario per l'applicazione del regime detentivo differenziato nel senso che nel caso di specie difetterebbero gli elementi di collegamento don un'associazione criminale; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti a quanto accertato con la sentenza di condanna per il reato commesso nel 2023 di partecipazione all'associazione mafiosa, tutt'ora operante gestita con ruolo apicale dal fratello- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a VITTORIA il 23/04/1988 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni quattro del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di accertare l'esistenza del presupposto necessario per l'applicazione del regime detentivo differenziato nel senso che nel caso di specie difetterebbero gli elementi di collegamento don un'associazione criminale; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti a quanto accertato con la sentenza di condanna per il reato commesso nel 2023 di partecipazione all'associazione mafiosa, tutt'ora operante gestita con ruolo apicale dal fratello- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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