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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 18043/2025

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15934-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’AvvocatoSALVATORE ZIINO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il DECRETO N. 4260/2021DEL [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha richiesto l’ammissione allo stato passivo dell a procedura di a mministrazione straordinaria pendente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per i l creditocorrispondente alle anticipazioni concesse a quest’ultima nel periodo in cui la stessa era assoggettata all a misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziariaprevista dall’art. 34 Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 del d.lgs. n. 159/2011, invocando il riconoscimento della prededuzione.

1.2. Il giudice delegato, per quanto ancora rileva, ha ammesso i crediti vantat i dall ’ istante allo stato passivo della procedura ma in collocazione chirografaria sul rilievo che, “ con riferimento alla pretesa prededuzione”, “non sono stati prospettati elementi in fatto e diritto che giustifichinoun siffatto trattamento nell’ambito dell’amministrazione straordinaria tenuto conto che la documentazione prodotta riguarda l’amministrazione giudiziaria”.

1.3. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della richiesta prededuzione.

1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta, esclu dendo che i crediti vantati dall’opponentepotessero godere della prededuzione.

1.5. Il tribunale, in particolare,ha, innanzitutto, rilevato che: - “ il credito insinuato è fondato sulle anticipazioni non rimborsate eseguite dall’opponente in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. giusta cessione di crediti futuriregolata da contratti di factoring stipulati il 05.03.2014”; - “nel corso dell ’ amministrazione giudiziaria di [OSCURATO:SOCIETA]., l’amministratore giudiziario è stato autorizzato a subentrare nei contratti in oggetto e a stipularne altro in relazione ai crediti nascenti dalla Convenzione n. 20/2009 (cantiere [OSCURATO:PERSONA], debitore ceduto RFI) ”; - “al momento dell’apertura dell ’ amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. (08.06.2017) i predettirapporti erano pendenti e il commissario straordinario, in data 06.07.2017 …, esercitando la facoltà previstadall’art. 50 d. lgs. n. 270/1999, ha dichiarato di sciogliersi dai contratti relativi ai cantieri Sassari - Olbia e [OSCURATO:PERSONA], mentre in relazione al cantieredi [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ha invitato l’odierna opponente a manifestare disponibilità a proseguire la linea di credito con ripristino delle condizioni contrattuali al fine di avanzare richiesta di apposita autorizzazione all’autorità competente”; - “con atto del 27.07.2017 …, il commissario straordinario ha dichiarato anche lo scioglimento dal predetto contratto”.

1.6. Il tribunale, quindi, per quanto ancora importa, ha ritenuto che : - a) innanzitutto, dev ’ essere esclusa la “prededucibilità nella successiva procedura di amministrazione straordinaria dei crediti sorti nel corso dell’amministrazione giudiziaria comeregolata con d.lgs. n. 159/2011” sul rilievo che “i crediti che si chiede (di)ammetterein prededuzione sono sorti nell’ambito di amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 159/2011 ”, e cioè una procedura “ volta ” non già, come le procedure concorsuali, “a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza”, ma a “consentire una gestione dell’attivitàimprenditoriale scevra di influenze della criminalità”, sicché, “pur volendosi applicare anche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria il concetto lato di prededuzione nella consecuzione delle procedure”, “ non pare potersiequiparare a tali fini la procedura di prevenzione a una procedura concorsuale”, tanto più che “il richiamo al comma 2 dell’art. 111 LF non appare compatibile col sistema di norme di cui al d. lgs. 270/1999, che non disciplina altre ‘procedure concorsuali di cui alla presente legge’”; - b) in secondo luogo, “non pare potersi riconoscere laprededuzione nemmeno in virtù delle disposizioni del codice antimafia”, posto che“le disposizioni del d.lgs. 159/2011 che fanno riferimentoalla nozione di credito prededucibile sono tutte strutturate per essere applicate nell’ambito del procedimento di prevenzione e non fuori da questo” e che “l(a) prededuzione accordata al credito sorto in Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 occasione della procedura destinata a sottrarre al soggetto prevenuto la disponibilitàdell’azienda presumibilmente correlata a condotte integranti reato non può essere ”, pertanto, “riconosciuta nella susseguente procedura concorsuale destinata a comporre la crisi dell ’ impresa ”, non potendosi, di conseguenza, condividere “ l ’ interpretazione suggerita dall’opponente volta a tutelare l’affidamento sulla prededucibilità oltre i confini della procedura in cui essa è specificamente accordata perché non tiene conto della distinzione sotto il profilo concettuale e teleologico tra la due procedure … sopra evidenziata ”, né, “ p er la stessa ragione ”, possono ritenersi “ fondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dall ’ opponente … per contrasto dell ’ art. 111 LF cogli artt. 3, 24 e 41 Cost.”.

1.7. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto chela prededuzione non può essere riconosciuta neppure “ ai sensi dell ’ art. 7 c. 3 della L. n. 52/1991”, nella parte in cui tale norma “prevede che, laddove il curatore fallimentare eserciti la facoltà di recesso di cui al comma 2, deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario ”, posto che : - “ il recesso così regolato riguarda i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale, sicché il debito di massa è limitato alla restituzione di quanto anticipato limitatamente a tali crediti ed è evidentemente correlato alla scelta del curatore di incassare direttamente il credito a venire dalla continuità dell ’ attività d’impresa”; - l ’ opponente, dopo aver “ dedotto di avere anticipato l ’ importo complessivo di € 10.800.000,00 e che il capitale non rimborsato è complessivamente pari a € 7.830.439,42”, non ha , tuttavia, specificamente evidenziato “quale parte delleanticipazioni si riferisca a crediti futuri ceduti Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 già sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti”.

1.8. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 17/6/2021,ha chiesto, per tre motiv i, la cassazione del decreto.

1.9. La procedura è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270/1999, dell’art. 8 del d.l. n. 347/2003, conv. in l. n. 39/2004, degli artt. 34, 54 e 61 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 111 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito azionato dall’opponente potesse godere della prededuzione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]., senza, tuttavia, considerareche: - l ’ art. 52 del d.lgs. n. 270 cit. prevede che “i crediti sorti per la continuazione dell ’ esercizio dell ’ impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a normadell’ art. 111 primo comma n.1 della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria”; - la statuizione del t ribunale , secondo cui “il richiamo al comma 2 dell’art. 111 LF non appare compatibile colsistema di norme di cui al d.lgs. 270/1999”, è , dunque, errata e in contrasto con quanto previsto dall’art. 52 cit.; - tale norma, infatti, riconosce ndo piena efficacia alla prededuzione prevista dall’art. 111 l.fall. anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria, conferma c he il principio della consecuzione delle procedure trova applicazione anche nell’amministrazione straordinaria; - l’art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 270 cit. prevede, inoltre, che l’art. 111 l.fall., nel testo vigente, trova applicazione nella Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 procedura di amministrazione straordinaria e non possono sussistere dubbi sulla “compatibilità” dell’art. 111 l.fall. con le norme che regolano l’amministrazione straordinaria; -l’art. 111, comma 2°, l.fall. prevede, a sua volta, che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge”, come nel caso dei crediti vantati dall’opponente, che sono qualificati come prededucibili “da una specificadisposizione di legge”, vale a dire gli artt. 54 e 56 del “codice antimafia”, come, del resto, ha espressamente riconosciuto, con provvedimento irrevocabile, la sezion e m isure di prevenzione del tribunale nell’ambito della procedura di amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 159 cit.; -nessuna disposizione, del resto, prevede che, nel caso di consecuzione tra misure di prevenzione e procedure concorsuali, venga meno la prededuzione maturata nel corso della prima; - la consecuzione (e quindi la prededucibilità dei crediti) deve, per contro, necessariamente comprendere pure i rapporti tra procedimento per sequestro giudiziario ex art. 34 codice antimafia e procedura di amministrazione straordinaria; - i crediti sorti durante l’amministrazione giudiziaria, ovvero nei quali l’amministrazione g iudiziaria è subentrata o che ha direttamente stipulato, per consentire la prosecuzione dell’attività, devono essere, dunque, considerati prededucibili nella successiva amministrazione straordinaria; - il complesso delle norme che regolano le procedure antimafia è, del resto, volto a risolvere la crisi di legalità in cui versa l’impresa, attraverso la gestione del patrimonio da parte di un terzo (amministratore giudiziario), i cui atti, a tutela del legittimo affidamento del contraente, non possono essere disconosciuti nella successiva procedura di amministrazione straordinaria perché renderebbe del tutto vano il riconoscimento della Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 prededuzione da parte del giudice delle misure di prevenzione; -del resto, laddove si dovesse escludere la prededuzione, l ’ art.111 l.fall., al pari degli art. 52 e 67 del d.lgs. n. 270 cit. sarebberocostituzionalmente illegittimi per violazione degli artt.3, 24, 41 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 6 CEDU, quali norme interposte ex art. 117 Cost., nella parte in cui non riconosconola prededuzione per i crediti muniti di prededuzione ai sensi del codice antimafia o, in alternativa, perviolazione degli artt. 3, 24, 41 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 6 CEDU, quali norme interposte ex art. 117 Cost., nella parte in cui non ricomprendono le norme del c odice a ntimafia tra le speciali disposizioni di legge che riconoscono la prededuzione.

2.2. Ilmotivo è infondato.

2.3. Questa Corte ha , di recente , affermato che i l fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è, in effetti, configurabile tra il procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159/2011, e la procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità (la quale, peraltro, giustifica pienamente, sul piano costituzionale, la diversità di trattamento normativo)di presupposti, destinatari e finalità(Cass. n. 34266 del 2024).

2.4. La prededuzione, che non attribuisce una causa di prelazione “ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue,agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente ” (Cass.

S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021) e che “assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lostesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione” (Cass.15724/2019, 3020/2020, 10130/2021; 22899/2023), in tanto puòsopravvivere al contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine ed operare come tale in una diversa procedura Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 concorsuale, solo in quanto si verifichi un fenomeno di “consecuzione tra procedure concorsuali ” (cd. consecutio ), come, del resto, è stato implicitamente riconosciuto dall ’ art. 111, comma 2 °, l.fall., lì dove considera come crediti prededucibili, oltre ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, anche quelli sorti in occasione o in funzione “delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”.

2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 42093/2021, hanno, del resto,ribadito ed ulteriormente chiarito i presupposti affinché la prededuzione maturata in una procedura possa sopravvivere in un’altra, evidenziando, in particolare,che è a tal fine necessario che vi sia un collegamento tra le due procedure, nel senso che disciplinino “un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo”, che le due procedure siano “volte a regolare una coincidentesituazione di dissesto dell’impresa”.

2.6. Tale presupposto, e cioè che la seconda procedura sia la conseguenza del medesimo stato d’insolvenza che ha costituito il fondamento della prima procedura, difetta, tuttavia “nel passaggio dalla procedura di amministrazione giudiziaria a quella di amministrazione straordinaria”.

2.7. L’amministrazione giudiziaria (che è una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, fuori dal contesto dell’illegalità, cioè dalle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette), infatti, non è una procedura concorsuale, non essendo i suoi presupposti sovrapponibili a quelli delle procedure concorsuali (caratterizzate, infatti, dalla sussistenza di uno stato di crisi o Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 d’insolvenza e dall’obiettivo di trovarvi una soluzione), ed è, come tale, priva, in radice, del rapporto di continuità causale e di unità concettuale che consente la cd. consecutio con la procedura concorsuale che alla stessa abbia fatto seguito nei confronti del medesimo debitore e, dunque, il riconoscimento in quest’ultima della prededuzione dei crediti maturati nel corso della prima.

2.8. Né, peraltro, rileva, ha aggiunto la Corte, che il d.lgs. n. 159/2011 contenga (come emerge dalle norme previste dagli artt. 52-62) molti istituti il cui contenuto espone similitudini rispetto alla disciplina delle procedure fallimentari e che nell’amministrazione giudiziaria possano rinvenirsi numerosi elementi della concorsualità (come la sospensione delle azioni esecutive individuali, lo spossessamento del debitore, la nomina di un amministratore sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice, il coinvolgimento di tutti i creditori), non essendo tali elementi di per sé idonei né sufficienti a ricondurre l’amministrazione giudiziaria nella categoria legislativamente nominata delle procedure concorsuali.

2.9. È pur vero che si può dare il caso –come nella specie – di un ’ impresa soggetta all ’ amministrazione giudiziaria che divenga in fatto insolvente, in pendenza della procedura, ma la circostanza replica solo un’eventualità: “non è infatti questo il presupposto della misura di prevenzione, che si prefigge di recidere il legame tra il proposto e il bene o l’impresa soggetti al controllo della criminalità organizzata, al fine di reinserirli nel circuito economico legale”.

2.10. Il citato inserimento nel d.lgs. n. 159/2011 di molti istituti mutuati dalle procedure fallimentari e, in più in generale, dalla legge fallimentare, ha consentito anche nelle procedure di amministrazione giudiziaria di introdurre l’istituto della Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 prededuzione (art. 61 comma 3° in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione), al fine di tutelare la posizione di quei creditori che, rifornendo l’impresa soggetta alla predetta procedura, favoriscono la sua continuità aziendale.

2.11. Tale causa di precedenza processuale trova, tuttavia,esclusiva applicazione nella stessa procedura in cui il credito ha avuto origine e non può essere, per quanto detto, ulteriormente “traslata” in altra successiva procedura ed, a maggior ragione, nella procedura di amministrazione straordinaria.

2.12. Gli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270/1999operano, del resto,un rinvio diretto al solo primo comma dell’art. 111 l . fall. allo scopo di premiare, “anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria”, “ i crediti nascenti da quelle spese collegate alla gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza che abbiano consentito di mantenerla funzionante e risanabile, creando così i presupposti per l’apertura e la prosecuzione virtuosa della procedura, nonché fugando,contestualmente, i timori di potenziali terzi contraenti che, aseguito dell’avvio della concorsualità, vedano pregiudicati i creditiderivanti dai rapporti intrattenuti con l’impresa e così, in concreto,subire una falcidia concorsuale”.

2.13. La leggeche regola l’amministrazione straordinaria, per contro, non ha inteso favorire, con il riconoscimento della prededuzione, i crediti, anche se funzionali all’esercizio dell’impresa e alla conservazione del patrimonio del debitore, sorti in altra precedente procedura che, come quella di prevenzione, presenta “ i tratti solo organizzativi della concorsualità” ma non è, ai fini della consecuzione e della conseguente prededuzione, una procedura concorsuale.

Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5

2.14. La Corte ha, dunque, affermato il principi o , pienamente condiviso dal collegio, per cui “ i l fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari efinalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n.347 del 2003) ” ( Cass. n. 34266 del 2024).

2.15. Con il secondo e il terzo motivo , la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 7 della l. n. 52/1991, degli artt. 34, 54 e 61 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 111 l.fall. nonché la v iolazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 7 della l. n. 52/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i crediti azionati dall’istante non potevano godere della prededuzione neppure in forzadell’art. 7 della l. n. 52 cit. sul rilievo che il recesso previsto da tale norma riguarda i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale e che il debito di massa è pertanto limitato alla restituzione di quanto anticipato limitatamente a tali crediti, laddove l’opponente non aveva specificamente evidenziato quale parte delle anticipazioni si riferiva a crediti futuri ceduti già sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti, senza, tuttavia, considerare che: -la norma in esame non richiede che il creditore in sede di ammissione al passivo indichi l’ammontare dei crediti non ancora sorti; - il c ommissario straordinario, infatti, nel momento stesso in recede, riconosce che i crediti non erano ancora sorti alla data dell’apertura della procedura concorsuale; - se i crediti fossero già sorti, infatti, le cessioni sarebbero opponibili e il commissario non potrebbe recedere; - Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 il fatto che i crediti non fossero ancora sorti è, dunque, un presuppostodella facoltà di recesso per cui il creditore non ha l’onere di fornire la relativa prova; -nel caso in esame, peraltro, l’opponente, in sede di ammissione alpassivo, aveva indicato in modo analitico i corrispettivi versati a [OSCURATO:SOCIETA], e cioè: (a) in dipendenza della cessione dei crediti verso l’[OSCURATO:PERSONA] di Salernorelativi al contratto [OSCURATO:PERSONA], la somma di €. 4.500.000, con bonifico del3/4/2014, e d i €. 500.000,00 , con bonifico del 18/4/2014; (b) in dipendenza della cessione dei crediti verso ANAS relativi al contrattoSassari- Olbia, la somma complessiva di €. 1.500.000,00, con bonifici del 24 / 12 / 2014 e del 31/12/2014; (c) in dipendenza della cessione dei crediti verso RFI conatto del 16/12/ 2016 stipulato con la T ecnis s.p.a. in amministrazione giudiziaria, la somma di €. 4.300,000,00; - alla data del 31/5/2018, l’opponente aveva ancora un credito per capitale (pari alle somme anticipate) per un totale complessivo di €. 7.830.439,42, cui va detratto quanto incassato da a seguito del pagamento eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’inizio della procedura di amministrazione straordinaria, pari ad €. 152.687,66, per un residuo di €. 7.677.751,76; - l’opponente, del resto,non era nelle condizioni di quantificare gli eventuali crediti già sorti sulla base delle lavorazioni eseguite dalla [OSCURATO:SOCIETA], potendo solo indicare (e così ha fatto in modo puntuale) l’ammontare preciso degli importi anticipati e gli importi incassati o comunque risultanti da fatture ricevute; - l’(ipotetica) quantificazione non può essere richiesta al factor ma, in ragione del principio di vicinanza della prova, solo alla cedente, e cioè la [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, che hala contabilità dei lavori di appalto; - la sussistenza di crediti già sorti costituisce, infine, un fatto estintivo, che dev’essere, dunque, provato dalla procedura concorsuale, mentre il factor Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ha soltanto l’onere di provare di avere versato le anticipazioni sui contratti.

2.16. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.17. Il tribunale ha escluso che il credito (restitutorio) avanzato dall’opponente potesse godere dell’invocata prededuzione “ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L. n. 52/1991”, nella parte in cui tale norma “prevede che, laddove il curatore fallimentare eserciti la facoltà direcesso di cui al comma 2, deve restituire al cessionario il corrispettivo pagatodal cessionario ”, sul rilievo che: - “ il recesso così regolato riguarda i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale, sicché il debito di massa è limitato alla restituzione di quanto anticipato limitatamente a tali crediti ed è evidentemente correlato alla scelta del curatore di incassare direttamente il credito a venire dalla continuità dell ’ attività d ’ impresa ” ; - l’opponente, dopo aver “dedotto di avere anticipato l ’ importo complessivo di € 10.800.000,00 e che il capitale non rimborsato è complessivamente pari a € 7.830.439,42 ”, non ha , tuttavia, specificamente evidenziato “quale parte delle anticipazioni si riferisca a crediti futuri ceduti già sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti”.

2.18. Il tribunale, così opinando, ha, in sostanza, ritenuto che: -a seguito del recesso del commissario straordinario “ dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa”, il factor che agisca in giudizio, con la domanda d’ammissione al passivo, per far valere il creditoconseguentemente maturato in suo favore a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n. 52/1991alla restituzione del corrispettivo a suo tempo pagato dallo stesso al cedente, ha l’onere di dedurre e provare quali e quanti sono “ i crediti non Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale”; - la società opponente non aveva adempiuto tale onere, non avendo dedotto “quale parte delle anticipazioni si riferisca a crediti futuri ceduti già sorti prima dell’apertura dellaprocedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti”, con la conseguenza che, in ragione di tale inadempimento, la domanda di riconoscimento della prededuzione invocata“ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L. n. 52/1991”, doveva essere, appunto, rigettata.

2.19. Tale statuizione è giuridicamente corretta.

2.20. Va premesso che:- il factoring è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il factor) si obbliga ad acquistare (pro soluto o pro solvendo ) la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, versando allo stesso i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attività da esso prestata, ovvero gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti (Cass. n. 16850 del 2017); - l ’ art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 52 / 1991, lì dove (rispettivamente) prevede che il , non regola la sorte di tutti i crediti “non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa”; - tale disciplina, “ se offre al curatore la facoltà di recedere dal singolo rapporto di cessione di credito (regolato in factoring), necessariamente postula che la dichiarazione di fallimento non abbia per così dire travolto -e fatto venir meno - il rapporto dal quale dovrebbe sorgere il credito ceduto e che perciò, nell’inerzia Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 del curatore, la aspettativa di quel credito - per il factor - rimanga in vita”; - “ il discrezionale recesso del curatore dalla cessione di un singolo credito presuppone”, infatti, “ che la ‘titolarità’ di esso possa essere ri - acquisita al patrimonio del fallito e a quella ipotesi - in verità marginale - è limitata la previsione del comma 3 dell’art. 7 che sottrae al regime concorsuale il diritto del factor alla restituzione del corrispettivo pagato per la cessione”; - l ’ art. 7, commi 2 e 3, cit. non trova, dunque, applicazione per i crediti futuri ceduti “necessariamente legati (il cui sorgere è cioè condizionato) alla persistenza della attività di impresa e che con la dichiarazione di fallimento e la conseguente normale … cessazione dell’impresa non verranno ad esistenza, dovendo l’effetto risolutivo-estintivo della cessione di tali crediti (di impresa) essere direttamente ricondotto alla dichiarazione di fallimento” (Cass. n. 5724 del 2001, in motiv.); -l’art. 7 della l. n. 52 cit., pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime, infine, un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali, e trova, dunque, applicazione anche nel caso in cui la cessione del credito sia stata stipulata da una società sottoposta a lla procedura dell’amministrazione straordinaria (Cass. n. 282 del 2021).

L a Corte in forza di tali premesse ritiene ch e : - il commissario straordinario (dell ’ amministrazione straordinaria aperta nei confronti) a norma dell ’ art. 7, comma 2, della l. n. 52 cit., nel caso in cui il commissario straordinario abbia dichiarato il propri o recesso al momento dell’apertura della procedura, il factor, a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n. 52 cit., ha il diritto di Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ricevere(nei limiti in precedenza evidenziati) la restituzione, da parte della proceduraconcorsuale (e, dunque, in prededuzione), delle somme versate alla società cedente a titolo di corrispettivo, e cioè, nel caso in esame, le somme a suo tempo anticipate alla stessa; - il factor che (come ha fatto l ’ opponente) a gi sca in giudizio, con la domanda d’ammissione al passivo, per ricevere la restituzione, da parte della procedura, delle somme a suo tempo versate alla società cedente a titolo di corrispettivo, ha, dunque, l ’ onere, in forza del principio generale di cui all ’ art. 2697, comma 1°, c.c., di dedurre e provare in giudizio i “fatti costitutivi”(non del credito, che, infatti, è stato ammesso, ma) dell’invocata prededuzione, vale a dire, tra l’altro, isingoli crediti che, tra quelli a suo tempo oggetto di cessione da parte del cedente poi assoggettato all’amministrazione straordinaria, “non (sono) ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale”.

2.21. Èvero, infatti, che, come in precedenza evidenziato, la prededuzioneattribuisce non una causa di prelazione ma una mera precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che: - il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum , riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l’esistenza e lo segue; - la prededuzione , invece, attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 avuto origine, venendo meno con la sua cessazione (Cass. n. 15724 del 2019).

2.22. Resta, nondimeno il fatto, che, se e nella misura in cui opera, la prededuzione è una situazione giuridica soggettiva che consente al suo titolare di essere trattato, in sede di distribuzione delle “ somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo”, nell’ordine previsto dall’art. 111, comma 1°, l.fall. (applicabile, come visto, anche nell’amministrazione straordinaria), e cioè con preferenza (n. 1) rispetto tanto ai crediti “ammessi con prelazione sulle cose vendute” (n. 2), quanto ai crediti ammessi tra i “creditori chirografari” (n. 3).

2.23. Il creditore che agisce, con la domanda di ammissione al passivo, per il riconoscimento della prededuzione, ha, di conseguenza, l’onere di dedurre i fatti storici (artt. 93, comma 3°, n. 3, e 99, comma 2°, n. 3, l.fall.) che ne costituiscono il fondamento, compreso il “titolo” (come precisa l’art. 93, comma 3°, n. 4, l.fall.) dell’eventuale “prelazione”(cfr., per un’applicazione di tale principio, Cass. n. 2899 del 2022, secondo cui l’allegazione dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell’udienza di verifica di una ragione di prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria integra un’ammissibile precisazione (o emendatio ) della domanda, e non già una inammissibile mutatio libelli, qualora i “fatti costitutivi della prededuzione” siano stati già tempestivamente dedotti con la richiesta di insinuazione) e, di conseguenza, secondo la regola generale prevista dall’art. 2697, comma 1°, c.c., di fornirne, in giudizio, la relativa dimostrazione (artt. 93, comma 6°, 95, commi 2° e 3°, e 99, comma 2°, n. 4, l.fall.).

2.24. Né può affermarsi, come ha invece sostenuto la ricorrente, che il factor, a fronte del recesso operato dal Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 commissario straordinario, non disponeva, in realtà, di alcun elemento per l’identificazione, tra i crediti a suo tempo oggetto di cessionein suo favore, di quelli “non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale”, trattandosi di fatti noti soltanto al cedente, e cioè alla società in amministrazione straordinaria, che aveva , pertanto, l ’ onere , in ragione del principio di vicinanza della prova, di produrre in giudizio la relativa documentazione.

2.25. Il principio di vicinanza della prova (adombrato già da Cass.

SU n. 13533 del 2001), infatti, lì dove prevede che l’onere della prova dei fatti ricadenti nella sfera d’azione di una soltanto parti in causa dev ’ essere assolto da quella medesima parte(cfr. Cass.

SU n 9100 del 2015, in motiv.), presuppone, evidentemente, che la parte che ne rimane onerata abbia (o avrebbe dovuto avere) la disponibilità materiale del relativo mezzo.

2.26. Taleprincipio, dunque, s e può, in astratto, valere nei confronti della societàcedente prima della sua ammissione alla procedura concorsuale, non puòessere, di certo, invocato, onde invertire il regime ordinario di distribuzione dell’onere della prova fissato dall’art. 2697 c.c., nei confronti di quest’ultima, come l’amministrazione straordinaria, la quale, essendo giuridicamente estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio dall’opponente (e cioè la cessione dei crediti futuri operata in suo favore), lo è anche (e a maggior ragione)rispetto ai mezzi di prova che ne abbiano eventualmente documentato la costituzione e lo svolgimento (come il momento di effettiva insorgenza dei crediti cedutirispetto a quello di apertura della procedura concorsuale nei confronti del cedente).

Il ricorsodev’essere, quindi, rigettato .

Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione dell’intimata.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15934-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall’AvvocatoSALVATORE ZIINO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso il DECRETO N. 4260/2021DEL [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 13/5/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha richiesto l’ammissione allo stato passivo dell a procedura di a mministrazione straordinaria pendente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per i l creditocorrispondente alle anticipazioni concesse a quest’ultima nel periodo in cui la stessa era assoggettata all a misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziariaprevista dall’art. 34 Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 del d.lgs. n. 159/2011, invocando il riconoscimento della prededuzione. 1.2. Il giudice delegato, per quanto ancora rileva, ha ammesso i crediti vantat i dall ’ istante allo stato passivo della procedura ma in collocazione chirografaria sul rilievo che, “ con riferimento alla pretesa prededuzione”, “non sono stati prospettati elementi in fatto e diritto che giustifichinoun siffatto trattamento nell’ambito dell’amministrazione straordinaria tenuto conto che la documentazione prodotta riguarda l’amministrazione giudiziaria”. 1.3. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per il riconoscimento della richiesta prededuzione. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione proposta, esclu dendo che i crediti vantati dall’opponentepotessero godere della prededuzione. 1.5. Il tribunale, in particolare,ha, innanzitutto, rilevato che: - “ il credito insinuato è fondato sulle anticipazioni non rimborsate eseguite dall’opponente in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. giusta cessione di crediti futuriregolata da contratti di factoring stipulati il 05.03.2014”; - “nel corso dell ’ amministrazione giudiziaria di [OSCURATO:SOCIETA]., l’amministratore giudiziario è stato autorizzato a subentrare nei contratti in oggetto e a stipularne altro in relazione ai crediti nascenti dalla Convenzione n. 20/2009 (cantiere [OSCURATO:PERSONA], debitore ceduto RFI) ”; - “al momento dell’apertura dell ’ amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. (08.06.2017) i predettirapporti erano pendenti e il commissario straordinario, in data 06.07.2017 …, esercitando la facoltà previstadall’art. 50 d. lgs. n. 270/1999, ha dichiarato di sciogliersi dai contratti relativi ai cantieri Sassari - Olbia e [OSCURATO:PERSONA], mentre in relazione al cantieredi [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ha invitato l’odierna opponente a manifestare disponibilità a proseguire la linea di credito con ripristino delle condizioni contrattuali al fine di avanzare richiesta di apposita autorizzazione all’autorità competente”; - “con atto del 27.07.2017 …, il commissario straordinario ha dichiarato anche lo scioglimento dal predetto contratto”. 1.6. Il tribunale, quindi, per quanto ancora importa, ha ritenuto che : - a) innanzitutto, dev ’ essere esclusa la “prededucibilità nella successiva procedura di amministrazione straordinaria dei crediti sorti nel corso dell’amministrazione giudiziaria comeregolata con d.lgs. n. 159/2011” sul rilievo che “i crediti che si chiede (di)ammetterein prededuzione sono sorti nell’ambito di amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 159/2011 ”, e cioè una procedura “ volta ” non già, come le procedure concorsuali, “a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza”, ma a “consentire una gestione dell’attivitàimprenditoriale scevra di influenze della criminalità”, sicché, “pur volendosi applicare anche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria il concetto lato di prededuzione nella consecuzione delle procedure”, “ non pare potersiequiparare a tali fini la procedura di prevenzione a una procedura concorsuale”, tanto più che “il richiamo al comma 2 dell’art. 111 LF non appare compatibile col sistema di norme di cui al d. lgs. 270/1999, che non disciplina altre ‘procedure concorsuali di cui alla presente legge’”; - b) in secondo luogo, “non pare potersi riconoscere laprededuzione nemmeno in virtù delle disposizioni del codice antimafia”, posto che“le disposizioni del d.lgs. 159/2011 che fanno riferimentoalla nozione di credito prededucibile sono tutte strutturate per essere applicate nell’ambito del procedimento di prevenzione e non fuori da questo” e che “l(a) prededuzione accordata al credito sorto in Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 occasione della procedura destinata a sottrarre al soggetto prevenuto la disponibilitàdell’azienda presumibilmente correlata a condotte integranti reato non può essere ”, pertanto, “riconosciuta nella susseguente procedura concorsuale destinata a comporre la crisi dell ’ impresa ”, non potendosi, di conseguenza, condividere “ l ’ interpretazione suggerita dall’opponente volta a tutelare l’affidamento sulla prededucibilità oltre i confini della procedura in cui essa è specificamente accordata perché non tiene conto della distinzione sotto il profilo concettuale e teleologico tra la due procedure … sopra evidenziata ”, né, “ p er la stessa ragione ”, possono ritenersi “ fondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dall ’ opponente … per contrasto dell ’ art. 111 LF cogli artt. 3, 24 e 41 Cost.”. 1.7. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto chela prededuzione non può essere riconosciuta neppure “ ai sensi dell ’ art. 7 c. 3 della L. n. 52/1991”, nella parte in cui tale norma “prevede che, laddove il curatore fallimentare eserciti la facoltà di recesso di cui al comma 2, deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario ”, posto che : - “ il recesso così regolato riguarda i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale, sicché il debito di massa è limitato alla restituzione di quanto anticipato limitatamente a tali crediti ed è evidentemente correlato alla scelta del curatore di incassare direttamente il credito a venire dalla continuità dell ’ attività d’impresa”; - l ’ opponente, dopo aver “ dedotto di avere anticipato l ’ importo complessivo di € 10.800.000,00 e che il capitale non rimborsato è complessivamente pari a € 7.830.439,42”, non ha , tuttavia, specificamente evidenziato “quale parte delleanticipazioni si riferisca a crediti futuri ceduti Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 già sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti”. 1.8. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 17/6/2021,ha chiesto, per tre motiv i, la cassazione del decreto. 1.9. La procedura è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270/1999, dell’art. 8 del d.l. n. 347/2003, conv. in l. n. 39/2004, degli artt. 34, 54 e 61 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 111 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il credito azionato dall’opponente potesse godere della prededuzione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]., senza, tuttavia, considerareche: - l ’ art. 52 del d.lgs. n. 270 cit. prevede che “i crediti sorti per la continuazione dell ’ esercizio dell ’ impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione a normadell’ art. 111 primo comma n.1 della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria”; - la statuizione del t ribunale , secondo cui “il richiamo al comma 2 dell’art. 111 LF non appare compatibile colsistema di norme di cui al d.lgs. 270/1999”, è , dunque, errata e in contrasto con quanto previsto dall’art. 52 cit.; - tale norma, infatti, riconosce ndo piena efficacia alla prededuzione prevista dall’art. 111 l.fall. anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria, conferma c he il principio della consecuzione delle procedure trova applicazione anche nell’amministrazione straordinaria; - l’art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 270 cit. prevede, inoltre, che l’art. 111 l.fall., nel testo vigente, trova applicazione nella Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 procedura di amministrazione straordinaria e non possono sussistere dubbi sulla “compatibilità” dell’art. 111 l.fall. con le norme che regolano l’amministrazione straordinaria; -l’art. 111, comma 2°, l.fall. prevede, a sua volta, che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge”, come nel caso dei crediti vantati dall’opponente, che sono qualificati come prededucibili “da una specificadisposizione di legge”, vale a dire gli artt. 54 e 56 del “codice antimafia”, come, del resto, ha espressamente riconosciuto, con provvedimento irrevocabile, la sezion e m isure di prevenzione del tribunale nell’ambito della procedura di amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 159 cit.; -nessuna disposizione, del resto, prevede che, nel caso di consecuzione tra misure di prevenzione e procedure concorsuali, venga meno la prededuzione maturata nel corso della prima; - la consecuzione (e quindi la prededucibilità dei crediti) deve, per contro, necessariamente comprendere pure i rapporti tra procedimento per sequestro giudiziario ex art. 34 codice antimafia e procedura di amministrazione straordinaria; - i crediti sorti durante l’amministrazione giudiziaria, ovvero nei quali l’amministrazione g iudiziaria è subentrata o che ha direttamente stipulato, per consentire la prosecuzione dell’attività, devono essere, dunque, considerati prededucibili nella successiva amministrazione straordinaria; - il complesso delle norme che regolano le procedure antimafia è, del resto, volto a risolvere la crisi di legalità in cui versa l’impresa, attraverso la gestione del patrimonio da parte di un terzo (amministratore giudiziario), i cui atti, a tutela del legittimo affidamento del contraente, non possono essere disconosciuti nella successiva procedura di amministrazione straordinaria perché renderebbe del tutto vano il riconoscimento della Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 prededuzione da parte del giudice delle misure di prevenzione; -del resto, laddove si dovesse escludere la prededuzione, l ’ art.111 l.fall., al pari degli art. 52 e 67 del d.lgs. n. 270 cit. sarebberocostituzionalmente illegittimi per violazione degli artt.3, 24, 41 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 6 CEDU, quali norme interposte ex art. 117 Cost., nella parte in cui non riconosconola prededuzione per i crediti muniti di prededuzione ai sensi del codice antimafia o, in alternativa, perviolazione degli artt. 3, 24, 41 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 e dell’art. 6 CEDU, quali norme interposte ex art. 117 Cost., nella parte in cui non ricomprendono le norme del c odice a ntimafia tra le speciali disposizioni di legge che riconoscono la prededuzione. 2.2. Ilmotivo è infondato. 2.3. Questa Corte ha , di recente , affermato che i l fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali non è, in effetti, configurabile tra il procedimento di amministrazione giudiziaria, di cui al d.lgs. n. 159/2011, e la procedura di amministrazione straordinaria, stante la diversità (la quale, peraltro, giustifica pienamente, sul piano costituzionale, la diversità di trattamento normativo)di presupposti, destinatari e finalità(Cass. n. 34266 del 2024). 2.4. La prededuzione, che non attribuisce una causa di prelazione “ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue,agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente ” (Cass. S.U. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021) e che “assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lostesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione” (Cass.15724/2019, 3020/2020, 10130/2021; 22899/2023), in tanto puòsopravvivere al contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine ed operare come tale in una diversa procedura Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 concorsuale, solo in quanto si verifichi un fenomeno di “consecuzione tra procedure concorsuali ” (cd. consecutio ), come, del resto, è stato implicitamente riconosciuto dall ’ art. 111, comma 2 °, l.fall., lì dove considera come crediti prededucibili, oltre ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, anche quelli sorti in occasione o in funzione “delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”. 2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 42093/2021, hanno, del resto,ribadito ed ulteriormente chiarito i presupposti affinché la prededuzione maturata in una procedura possa sopravvivere in un’altra, evidenziando, in particolare,che è a tal fine necessario che vi sia un collegamento tra le due procedure, nel senso che disciplinino “un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo”, che le due procedure siano “volte a regolare una coincidentesituazione di dissesto dell’impresa”. 2.6. Tale presupposto, e cioè che la seconda procedura sia la conseguenza del medesimo stato d’insolvenza che ha costituito il fondamento della prima procedura, difetta, tuttavia “nel passaggio dalla procedura di amministrazione giudiziaria a quella di amministrazione straordinaria”. 2.7. L’amministrazione giudiziaria (che è una misura di prevenzione, disciplinata dall’art. 34 d.lgs. n. 159/2011, volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, già espletata dai soggetti nei cui confronti è stata proposta o applicata, fuori dal contesto dell’illegalità, cioè dalle influenze della criminalità organizzata, al fine di preservare la continuità aziendale e il valore economico delle imprese ad essa soggette), infatti, non è una procedura concorsuale, non essendo i suoi presupposti sovrapponibili a quelli delle procedure concorsuali (caratterizzate, infatti, dalla sussistenza di uno stato di crisi o Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 d’insolvenza e dall’obiettivo di trovarvi una soluzione), ed è, come tale, priva, in radice, del rapporto di continuità causale e di unità concettuale che consente la cd. consecutio con la procedura concorsuale che alla stessa abbia fatto seguito nei confronti del medesimo debitore e, dunque, il riconoscimento in quest’ultima della prededuzione dei crediti maturati nel corso della prima. 2.8. Né, peraltro, rileva, ha aggiunto la Corte, che il d.lgs. n. 159/2011 contenga (come emerge dalle norme previste dagli artt. 52-62) molti istituti il cui contenuto espone similitudini rispetto alla disciplina delle procedure fallimentari e che nell’amministrazione giudiziaria possano rinvenirsi numerosi elementi della concorsualità (come la sospensione delle azioni esecutive individuali, lo spossessamento del debitore, la nomina di un amministratore sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice, il coinvolgimento di tutti i creditori), non essendo tali elementi di per sé idonei né sufficienti a ricondurre l’amministrazione giudiziaria nella categoria legislativamente nominata delle procedure concorsuali. 2.9. È pur vero che si può dare il caso –come nella specie – di un ’ impresa soggetta all ’ amministrazione giudiziaria che divenga in fatto insolvente, in pendenza della procedura, ma la circostanza replica solo un’eventualità: “non è infatti questo il presupposto della misura di prevenzione, che si prefigge di recidere il legame tra il proposto e il bene o l’impresa soggetti al controllo della criminalità organizzata, al fine di reinserirli nel circuito economico legale”. 2.10. Il citato inserimento nel d.lgs. n. 159/2011 di molti istituti mutuati dalle procedure fallimentari e, in più in generale, dalla legge fallimentare, ha consentito anche nelle procedure di amministrazione giudiziaria di introdurre l’istituto della Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 prededuzione (art. 61 comma 3° in riferimento ai crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione), al fine di tutelare la posizione di quei creditori che, rifornendo l’impresa soggetta alla predetta procedura, favoriscono la sua continuità aziendale. 2.11. Tale causa di precedenza processuale trova, tuttavia,esclusiva applicazione nella stessa procedura in cui il credito ha avuto origine e non può essere, per quanto detto, ulteriormente “traslata” in altra successiva procedura ed, a maggior ragione, nella procedura di amministrazione straordinaria. 2.12. Gli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270/1999operano, del resto,un rinvio diretto al solo primo comma dell’art. 111 l . fall. allo scopo di premiare, “anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria”, “ i crediti nascenti da quelle spese collegate alla gestione delle grandi imprese in stato di insolvenza che abbiano consentito di mantenerla funzionante e risanabile, creando così i presupposti per l’apertura e la prosecuzione virtuosa della procedura, nonché fugando,contestualmente, i timori di potenziali terzi contraenti che, aseguito dell’avvio della concorsualità, vedano pregiudicati i creditiderivanti dai rapporti intrattenuti con l’impresa e così, in concreto,subire una falcidia concorsuale”. 2.13. La leggeche regola l’amministrazione straordinaria, per contro, non ha inteso favorire, con il riconoscimento della prededuzione, i crediti, anche se funzionali all’esercizio dell’impresa e alla conservazione del patrimonio del debitore, sorti in altra precedente procedura che, come quella di prevenzione, presenta “ i tratti solo organizzativi della concorsualità” ma non è, ai fini della consecuzione e della conseguente prededuzione, una procedura concorsuale. Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 2.14. La Corte ha, dunque, affermato il principi o , pienamente condiviso dal collegio, per cui “ i l fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, stante la diversità di presupposti, destinatari efinalità, tra procedimento di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del2011 (amministrazione giudiziaria) e la procedura di amministrazione straordinaria (nella specie, disposta ex d.l. n.347 del 2003) ” ( Cass. n. 34266 del 2024). 2.15. Con il secondo e il terzo motivo , la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 7 della l. n. 52/1991, degli artt. 34, 54 e 61 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 111 l.fall. nonché la v iolazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 7 della l. n. 52/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i crediti azionati dall’istante non potevano godere della prededuzione neppure in forzadell’art. 7 della l. n. 52 cit. sul rilievo che il recesso previsto da tale norma riguarda i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale e che il debito di massa è pertanto limitato alla restituzione di quanto anticipato limitatamente a tali crediti, laddove l’opponente non aveva specificamente evidenziato quale parte delle anticipazioni si riferiva a crediti futuri ceduti già sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti, senza, tuttavia, considerare che: -la norma in esame non richiede che il creditore in sede di ammissione al passivo indichi l’ammontare dei crediti non ancora sorti; - il c ommissario straordinario, infatti, nel momento stesso in recede, riconosce che i crediti non erano ancora sorti alla data dell’apertura della procedura concorsuale; - se i crediti fossero già sorti, infatti, le cessioni sarebbero opponibili e il commissario non potrebbe recedere; - Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 il fatto che i crediti non fossero ancora sorti è, dunque, un presuppostodella facoltà di recesso per cui il creditore non ha l’onere di fornire la relativa prova; -nel caso in esame, peraltro, l’opponente, in sede di ammissione alpassivo, aveva indicato in modo analitico i corrispettivi versati a [OSCURATO:SOCIETA], e cioè: (a) in dipendenza della cessione dei crediti verso l’[OSCURATO:PERSONA] di Salernorelativi al contratto [OSCURATO:PERSONA], la somma di €. 4.500.000, con bonifico del3/4/2014, e d i €. 500.000,00 , con bonifico del 18/4/2014; (b) in dipendenza della cessione dei crediti verso ANAS relativi al contrattoSassari- Olbia, la somma complessiva di €. 1.500.000,00, con bonifici del 24 / 12 / 2014 e del 31/12/2014; (c) in dipendenza della cessione dei crediti verso RFI conatto del 16/12/ 2016 stipulato con la T ecnis s.p.a. in amministrazione giudiziaria, la somma di €. 4.300,000,00; - alla data del 31/5/2018, l’opponente aveva ancora un credito per capitale (pari alle somme anticipate) per un totale complessivo di €. 7.830.439,42, cui va detratto quanto incassato da a seguito del pagamento eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’inizio della procedura di amministrazione straordinaria, pari ad €. 152.687,66, per un residuo di €. 7.677.751,76; - l’opponente, del resto,non era nelle condizioni di quantificare gli eventuali crediti già sorti sulla base delle lavorazioni eseguite dalla [OSCURATO:SOCIETA], potendo solo indicare (e così ha fatto in modo puntuale) l’ammontare preciso degli importi anticipati e gli importi incassati o comunque risultanti da fatture ricevute; - l’(ipotetica) quantificazione non può essere richiesta al factor ma, in ragione del principio di vicinanza della prova, solo alla cedente, e cioè la [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, che hala contabilità dei lavori di appalto; - la sussistenza di crediti già sorti costituisce, infine, un fatto estintivo, che dev’essere, dunque, provato dalla procedura concorsuale, mentre il factor Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ha soltanto l’onere di provare di avere versato le anticipazioni sui contratti. 2.16. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 2.17. Il tribunale ha escluso che il credito (restitutorio) avanzato dall’opponente potesse godere dell’invocata prededuzione “ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L. n. 52/1991”, nella parte in cui tale norma “prevede che, laddove il curatore fallimentare eserciti la facoltà direcesso di cui al comma 2, deve restituire al cessionario il corrispettivo pagatodal cessionario ”, sul rilievo che: - “ il recesso così regolato riguarda i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale, sicché il debito di massa è limitato alla restituzione di quanto anticipato limitatamente a tali crediti ed è evidentemente correlato alla scelta del curatore di incassare direttamente il credito a venire dalla continuità dell ’ attività d ’ impresa ” ; - l’opponente, dopo aver “dedotto di avere anticipato l ’ importo complessivo di € 10.800.000,00 e che il capitale non rimborsato è complessivamente pari a € 7.830.439,42 ”, non ha , tuttavia, specificamente evidenziato “quale parte delle anticipazioni si riferisca a crediti futuri ceduti già sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti”. 2.18. Il tribunale, così opinando, ha, in sostanza, ritenuto che: -a seguito del recesso del commissario straordinario “ dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa”, il factor che agisca in giudizio, con la domanda d’ammissione al passivo, per far valere il creditoconseguentemente maturato in suo favore a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n. 52/1991alla restituzione del corrispettivo a suo tempo pagato dallo stesso al cedente, ha l’onere di dedurre e provare quali e quanti sono “ i crediti non Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale”; - la società opponente non aveva adempiuto tale onere, non avendo dedotto “quale parte delle anticipazioni si riferisca a crediti futuri ceduti già sorti prima dell’apertura dellaprocedura concorsuale e quale, invece, a crediti non ancora sorti”, con la conseguenza che, in ragione di tale inadempimento, la domanda di riconoscimento della prededuzione invocata“ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L. n. 52/1991”, doveva essere, appunto, rigettata. 2.19. Tale statuizione è giuridicamente corretta. 2.20. Va premesso che:- il factoring è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il factor) si obbliga ad acquistare (pro soluto o pro solvendo ) la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare, versando allo stesso i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attività da esso prestata, ovvero gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti (Cass. n. 16850 del 2017); - l ’ art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 52 / 1991, lì dove (rispettivamente) prevede che il , non regola la sorte di tutti i crediti “non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa”; - tale disciplina, “ se offre al curatore la facoltà di recedere dal singolo rapporto di cessione di credito (regolato in factoring), necessariamente postula che la dichiarazione di fallimento non abbia per così dire travolto -e fatto venir meno - il rapporto dal quale dovrebbe sorgere il credito ceduto e che perciò, nell’inerzia Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 del curatore, la aspettativa di quel credito - per il factor - rimanga in vita”; - “ il discrezionale recesso del curatore dalla cessione di un singolo credito presuppone”, infatti, “ che la ‘titolarità’ di esso possa essere ri - acquisita al patrimonio del fallito e a quella ipotesi - in verità marginale - è limitata la previsione del comma 3 dell’art. 7 che sottrae al regime concorsuale il diritto del factor alla restituzione del corrispettivo pagato per la cessione”; - l ’ art. 7, commi 2 e 3, cit. non trova, dunque, applicazione per i crediti futuri ceduti “necessariamente legati (il cui sorgere è cioè condizionato) alla persistenza della attività di impresa e che con la dichiarazione di fallimento e la conseguente normale … cessazione dell’impresa non verranno ad esistenza, dovendo l’effetto risolutivo-estintivo della cessione di tali crediti (di impresa) essere direttamente ricondotto alla dichiarazione di fallimento” (Cass. n. 5724 del 2001, in motiv.); -l’art. 7 della l. n. 52 cit., pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime, infine, un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali, e trova, dunque, applicazione anche nel caso in cui la cessione del credito sia stata stipulata da una società sottoposta a lla procedura dell’amministrazione straordinaria (Cass. n. 282 del 2021). L a Corte in forza di tali premesse ritiene ch e : - il commissario straordinario (dell ’ amministrazione straordinaria aperta nei confronti) a norma dell ’ art. 7, comma 2, della l. n. 52 cit., nel caso in cui il commissario straordinario abbia dichiarato il propri o recesso al momento dell’apertura della procedura, il factor, a norma dell’art. 7, comma 3, della l. n. 52 cit., ha il diritto di Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 ricevere(nei limiti in precedenza evidenziati) la restituzione, da parte della proceduraconcorsuale (e, dunque, in prededuzione), delle somme versate alla società cedente a titolo di corrispettivo, e cioè, nel caso in esame, le somme a suo tempo anticipate alla stessa; - il factor che (come ha fatto l ’ opponente) a gi sca in giudizio, con la domanda d’ammissione al passivo, per ricevere la restituzione, da parte della procedura, delle somme a suo tempo versate alla società cedente a titolo di corrispettivo, ha, dunque, l ’ onere, in forza del principio generale di cui all ’ art. 2697, comma 1°, c.c., di dedurre e provare in giudizio i “fatti costitutivi”(non del credito, che, infatti, è stato ammesso, ma) dell’invocata prededuzione, vale a dire, tra l’altro, isingoli crediti che, tra quelli a suo tempo oggetto di cessione da parte del cedente poi assoggettato all’amministrazione straordinaria, “non (sono) ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale”. 2.21. Èvero, infatti, che, come in precedenza evidenziato, la prededuzioneattribuisce non una causa di prelazione ma una mera precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell’attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che: - il privilegio, quale eccezione alla par condicio creditorum , riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l’esistenza e lo segue; - la prededuzione , invece, attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 avuto origine, venendo meno con la sua cessazione (Cass. n. 15724 del 2019). 2.22. Resta, nondimeno il fatto, che, se e nella misura in cui opera, la prededuzione è una situazione giuridica soggettiva che consente al suo titolare di essere trattato, in sede di distribuzione delle “ somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo”, nell’ordine previsto dall’art. 111, comma 1°, l.fall. (applicabile, come visto, anche nell’amministrazione straordinaria), e cioè con preferenza (n. 1) rispetto tanto ai crediti “ammessi con prelazione sulle cose vendute” (n. 2), quanto ai crediti ammessi tra i “creditori chirografari” (n. 3). 2.23. Il creditore che agisce, con la domanda di ammissione al passivo, per il riconoscimento della prededuzione, ha, di conseguenza, l’onere di dedurre i fatti storici (artt. 93, comma 3°, n. 3, e 99, comma 2°, n. 3, l.fall.) che ne costituiscono il fondamento, compreso il “titolo” (come precisa l’art. 93, comma 3°, n. 4, l.fall.) dell’eventuale “prelazione”(cfr., per un’applicazione di tale principio, Cass. n. 2899 del 2022, secondo cui l’allegazione dopo il deposito del progetto di stato passivo ma prima dell’udienza di verifica di una ragione di prededucibilità del credito già insinuato in via chirografaria integra un’ammissibile precisazione (o emendatio ) della domanda, e non già una inammissibile mutatio libelli, qualora i “fatti costitutivi della prededuzione” siano stati già tempestivamente dedotti con la richiesta di insinuazione) e, di conseguenza, secondo la regola generale prevista dall’art. 2697, comma 1°, c.c., di fornirne, in giudizio, la relativa dimostrazione (artt. 93, comma 6°, 95, commi 2° e 3°, e 99, comma 2°, n. 4, l.fall.). 2.24. Né può affermarsi, come ha invece sostenuto la ricorrente, che il factor, a fronte del recesso operato dal Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 commissario straordinario, non disponeva, in realtà, di alcun elemento per l’identificazione, tra i crediti a suo tempo oggetto di cessionein suo favore, di quelli “non ancora sorti alla data di apertura della procedura concorsuale”, trattandosi di fatti noti soltanto al cedente, e cioè alla società in amministrazione straordinaria, che aveva , pertanto, l ’ onere , in ragione del principio di vicinanza della prova, di produrre in giudizio la relativa documentazione. 2.25. Il principio di vicinanza della prova (adombrato già da Cass. SU n. 13533 del 2001), infatti, lì dove prevede che l’onere della prova dei fatti ricadenti nella sfera d’azione di una soltanto parti in causa dev ’ essere assolto da quella medesima parte(cfr. Cass. SU n 9100 del 2015, in motiv.), presuppone, evidentemente, che la parte che ne rimane onerata abbia (o avrebbe dovuto avere) la disponibilità materiale del relativo mezzo. 2.26. Taleprincipio, dunque, s e può, in astratto, valere nei confronti della societàcedente prima della sua ammissione alla procedura concorsuale, non puòessere, di certo, invocato, onde invertire il regime ordinario di distribuzione dell’onere della prova fissato dall’art. 2697 c.c., nei confronti di quest’ultima, come l’amministrazione straordinaria, la quale, essendo giuridicamente estranea al rapporto sostanziale dedotto in giudizio dall’opponente (e cioè la cessione dei crediti futuri operata in suo favore), lo è anche (e a maggior ragione)rispetto ai mezzi di prova che ne abbiano eventualmente documentato la costituzione e lo svolgimento (come il momento di effettiva insorgenza dei crediti cedutirispetto a quello di apertura della procedura concorsuale nei confronti del cedente). Il ricorsodev’essere, quindi, rigettato . Ric. 2021n. 15934- Sez. 1 - CC del 1 3 ma ggio 2 02 5 Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione dell’intimata. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovu
Decreto Cassazione n. 18043/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris