CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 luglio 2020, che ha confermato la sentenza resa il 14 gennaio 2019 dal Tribunale di Bologna all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché aveva contravvenuto alle disposizioni del provvedimento con il quale il Questore di Bologna gli aveva inibito di ritornare nel territorio del Comune di Bologna per un periodo di anni tre; in particolare, il 9 maggio 2017 aveva fatto ritorno in Bologna. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe in maniera errata mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante vi fossero agli atti tutti gli elementi previsti dal legislatore e dalla giurisprudenza per la loro concessione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tale giudizio, pertanto, può essere racchiuso implicitamente anche nella stessa motivazione del provvedimento con cui il giudice di merito, escludendo l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ha valutato le circostanze di fatto, il grado di colpevolezza e gli indici di gravità oggettiva della condotta previsti dall'art. 133 cod. pen. La Corte di appello, infatti, ha accertato la non occasionalità della condotta, considerando i numerosissimi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, e l'abitualità delle condotte delinquenziali. Tali circostanze, quindi, avevano indotto il giudice di merito ad evidenziare la gravità del reato, quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, elemento ostativo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nico [OSCURATO:PERSONA] drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. 19A1-11-7,2) DE