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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26591/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, illustrati i motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta - in funzione di Tribunale per il riesame - ha confermato l'ordinanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Caltanissetta ha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto previsto dall'art. 318 cod. pen. a tutela delle esigenze cautelari considerate dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha riqualificato il fattooriginariamente contestato come violazione dell'art. 319 cod. pen. - ritenendo la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.

Secondo la ricostruzione operata nell'ordinanza genetica, confermata dal provvedimento qui impugnato, il ricorrente ha stipulato un accordo corruttivo con [OSCURATO:PERSONA], ricevendo - in tre distinte tranches di pagamento - la somma di 12.000 euro, in cambio del compimento di un atto proprio dell'ufficio di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

Più precisamente, in cambio della predetta utilità, [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l'inserimento di un contributo nel corpo di un maxiemendamento approvato nel corso dei lavori per l'approvazione della legge della Regione siciliana 12 agosto 2024, n. 25, Contributi straordinari per interventi nel settore del turismo.

L'emendamento ha determinato l'erogazione di un contributo pubblico di 98.000 euro a beneficio dell'associazione "Genteemergente", per la realizzazione di eventi ludici e culturali (che, in realtà, secondo i giudici di merito, sono stati realizzati a costi estremamente più contenuti, con conseguente addebito di truffa nei confronti dei "responsabili" di detta associazione).

1.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, in sede di merito è stata ritenuta la sussistenza del pericolo di recidivanza specifica.

Tale esigenza è ricavabile dalla gravità dei fatti oggetto di contestazione e da altri elementi.

Tra essi, si menzionano alcune conversazioni intercettate tra il deputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e tra questi e altre persone coinvolte nel meccanismo illecito) che dimostrano l'interesse dei due a replicare un analogo schema operativo con riferimento ad altri contributi da erogare a favore di altri soggetti o in relazione ad altri eventi.

In sede di merito in chiave cautelare è stato valorizzato anche l'interesse manifestato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una qualche possibilità di ottenere vantaggi personali a margine della cessione di un immobile pubblico nisseno.

È stata inoltre valorizzata in chiave cautelare un'ulteriore vicenda, da cui emergerebbe un possibile interessamento del deputato [OSCURATO:PERSONA] per una raccomandazione volta a favorire il trasferimento - o quantomeno il distacco - di un infermiere da Gela a Messina.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo di ricorso deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto previsto dall'art. 318 cod. pen.

Nel denunciare la lettura unilaterale e congetturale degli elementi indiziari, 2senza considerare adeguatamente le plausibili ricostruzioni alternative, il ricorso deduce i predetti vizi con riferimento ad una pluralità di profili.

2.1.1. Si evidenzia - quale premessa generale - il fatto che l'atto oggetto del presunto mercimonio (un emendamento ad una legge regionale) è atto intrinsecamente politico, non sindacabile dal giudice penale.

Si evidenzia, inoltre, come il serrato monitoraggio investigativo della condotta del deputato [OSCURATO:PERSONA] abbia indotto gli inquirenti a focalizzare l'attenzione unicamente sulla vicenda dell'erogazione del contributo all'associazione "Genteemergente": ciò rende insostenibile la tesi dell'esistenza di un patto di asservimento di [OSCURATO:PERSONA], o la presa in carico da parte sua di interessi privati.

2.1.2. Si contesta altresì il fatto che l'espletamento dell'atto funzionale (la presentazione dell'emendamento) abbia trovato causa nel pagamento dell'utilità da parte del privato.

Si è trascurato che la mera presentazione dell'emendamento - atto di natura politica - si inserisce in un contesto ben più vasto (essendo stati moltissimi gli emendamenti presentati a quella legge); come si è trascurato il fatto che l'emendamento è stato approvato dall'Assemblea regionale, a larghissima maggioranza (anche superiore a quella che sostiene la Giunta regionale attualmente in carica).

Detti elementi impediscono di ritenere che la mera consegna di utilità al deputato [OSCURATO:PERSONA] possa essere ricondotta ad un accordo corruttivo.

2.1.3. Nel ricorso si contesta la pregnanza di uno degli argomenti utilizzati dai giudici di merito: l'interesse manifestato dal deputato [OSCURATO:PERSONA] per le successive fasi amministrative - per monitorare il "buon esito" delle procedure di liquidazione del contributo - non impone di ritenere che vi sia stata la presa in carico dell'interesse del privato da parte del ricorrente; ciò per il semplice fatto che, del tutto legittimamente, il deputato [OSCURATO:PERSONA] aveva a cuore gli interessi del territorio di riferimento.

Del resto, gli stessi giudici di merito hanno riconosciuto che le fasi amministrative di erogazione del contributo accordato dalla legge regionale non risultano affette da irregolarità e vizi.

2.1.4. Si contesta, poi, che vi sia adeguata dimostrazione dell'esistenza di un grave quadro indiziario in relazione alla consegna delle utilità dal privato al deputato [OSCURATO:PERSONA].

Gli stessi giudici di merito riconoscono che - delle tre tranches in cui sarebbe stato frazionato il pagamento dell'utilità percepita dal deputato [OSCURATO:PERSONA] - solo una sarebbe corroborata da elementi concreti (la consegna del 16/01/2025).

I due pagamenti del 04/01/2025 e del 05/05/2025 sarebbero dimostrati da deduzioni logiche che prendono le mosse da una interpretazione erronea delle conversazioni intercettate.

Sennonché l'interpretazione di tali intercettazioni è condotta in modo 3inadeguato; si trascura: (i) il carattere criptico delle conversazioni, suscettibile di una pluralità di letture alternative; (ii) il fatto che che le comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] (in ipotesi: il privato corruttore) e [OSCURATO:PERSONA] (socio di [OSCURATO:PERSONA] e persona che avrebbe procurato a quest'ultimo la provvista in contanti da consegnare al pubblico ufficiale) possono trovare spiegazione in lecite relazioni professionali tra i due interlocutori (senza così dover necessariamente vedere nei riferimenti ai "documenti" un riferimento criptico ai contanti, ben potendo trattarsi proprio di documenti di ufficio); (iii) il fatto che le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il deputato [OSCURATO:PERSONA] possono trovare spiegazioni lecite nel comune coinvolgimento - a diversi livelli di responsabilità - nell'attività politica del contesto nisseno (essendo stato [OSCURATO:PERSONA] precedentemente sindaco di un comune sito in quel territorio).

In tale cornice si contesta: - l'insufficienza della motivazione, con riferimento alla presunta consegna di utilità in data 04/01/2025, desunta da mere conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza che siano documentati passaggi di danaro e da un successivo appuntamento concordato tra [OSCURATO:PERSONA] e il deputato [OSCURATO:PERSONA] in un bar estremamente frequentato; - l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla presunta consegna di danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]: sennonché la motivazione proposta dai giudici di merito è illogica e non confuta i rilievi difensivi: (i) è illogico ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano concordato di consumare la consegna del danaro molto distante dal luogo ove i due si sono incontrati; (ii) si è trascurato che il deputato [OSCURATO:PERSONA] aveva altre lecite ragioni per recarsi sul luogo dell'appuntamento; (iii) la consegna del danaro non è stata osservata nel corso del servizio di OCP; (iv) la consegna del danaro in contanti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (documentata dalle videoriprese) è frutto di un'erronea interpretazione delle immagini: queste documentano solo la consegna di una busta, che potrebbe benissimo contenere documenti relativi alla comune attività professionale; (v) la busta ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] non comparirà più nelle immagini) sicché non vi è dimostrazione che essa sia stata poi consegnata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; (vi) il ricorrente lamenta inoltre il fatto che non siano state messe a disposizione del Tribunale e della difesa le immagini relative alle videoriprese effettuate nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] allorché su essa era presente anche [OSCURATO:PERSONA]; sicché, si può dedurre che le videoriprese non abbiano documentato la consegna della busta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente, anche la consegna di danaro del 16/01/2025 è ricavata da una mera deduzione; ne discende un difetto assoluto di motivazione sul punto; (vii) si censura inoltre la mancata considerazione 4di un aspetto: gli inquirenti indagavano per il delitto di corruzione propria, che impone l'arresto in flagranza; il mancato intervento in data 16/1/2025 dimostra che gli stessi inquirenti ritenevano non dimostrata la consegna del danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; altrimenti avrebbero dovuto procedere al doveroso arresto in flagranza; (viii) si lamenta altresì il fatto che l'intercettazione ambientale espletata sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] nel tragitto tra il luogo dell'appuntamento a quello ove poi [OSCURATO:PERSONA] è sceso dalla macchina sia stato, messo, a disposizione del Tribunale e della difesa solo in modo parziale, essendo stati depositati solo alcuni passaggi della conversazione intercettata ; l'insufficienza della motivazione, con riferimento alla presunta consegna di utilità in data 05/05/2025: si stigmatizza l'illogicità - e la mancata risposta al rilievo difensivo - dell'ipotesi accusatoria, incapace di spiegare la ragione per cui il pagamento della terza tranche della tangente sia avvenuto a così larga distanza temporale dalle altre due e la ragione per cui, ancora una volta, la consegna dell'ipotetica tangente sia avvenuta non in un luogo riservato, bensì in un luogo pubblico.

Oltre a tali rilievi, il ricorrente censura: (i) l'incoerenza dell'ipotesi d'accusa (consegna di una tangente di 2000 euro) con il tenore delle conversazioni intercettate (che, al più, contengono riferimenti alla diversa somma di 1500 euro); (ii) la mancanza di riscontri affidabili con riferimento alle operazioni al bancomat con cui sarebbero state prelevate le somme da consegnare in contanti al deputato [OSCURATO:PERSONA] (gli inquirenti valorizzano due operazioni contabilizzate come operazioni SEPA, che non contraddistinguono prelievi al bancomat, ma altro tipo di operazioni bancarie; sul punto la motivazione del Tribunale è elusiva); (iii) il carattere congetturale della motivazione (nella parte in cui ipotizza di poter ricavare la prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia preso il denaro in contanti da consegnare a [OSCURATO:PERSONA], desumendo tale conclusione dai rumori captati da una intercettazione ambientale svolta in ufficio); (iv) il carattere congetturale della motivazione nella parte in cui ritiene di poter ricavare prova della consegna del danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dal mero fatto che le immagini captate durante le indagini documentano il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sino ad un certo punto aveva con sé una busta che, poi, è scomparsa dalle immagini; che detta busta sia stata ricevuta dal deputato [OSCURATO:PERSONA] è una mera deduzione del Tribunale.

2.1.5. Si contesta l'illogicità della motivazione sotto altro profilo.

Secondo gli inquirenti, l'associazione beneficiaria del contributo aveva il dovere di presentare un rendiconto e, conseguentemente, la necessità di dissimulare il pagamento della tangente con una "evidenza contabile"; per rispondere a tale "necessità", secondo 5gli inquirenti, la "Tecno3 [OSCURATO:PERSONA]" avrebbe emesso una fattura da 24.000 euro, sì da poter recuperare - al netto delle imposte dirette e indirette - la provvista per corrispondere la somma di 12.000 euro al deputato [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, secondo il ricorrente, di ragionamento manifestamente illogico: una fattura da 24.000 euro - ove si scomputi il valore dell'IVA e quello delle imposte sul reddito - non consente di recuperare una provvista pari a 12.000 euro; tale obiezione, già formulata in sede di merito, è stata oggetto di una replica elusiva e comunque manifestamente illogica da parte del Tribunale (che ha congetturalmente ritenuto che il livello di tassazione delle imposte sul reddito - ove computato sull'intero reddito e non sulla singola fattura - sarebbe stato inferiore all'aliquota del 43% indicata dalla difesa).

2.2. Il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento della sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare applicata in concreto.

Il ricorrente ricorda che - per corroborare la prognosi di recidivanza - i giudici di merito hanno valorizzato l'interessamento del deputato [OSCURATO:PERSONA] per agevolare il trasferimento di un infermiere da Gela a Messina (in ipotesi, per il corrispettivo di 2000 euro).

Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che da indagini difensive svolte emerge che il predetto infermiere non ha mai ottenuto trasferimenti o distacchi da Gela a Messina.

I giudici del riesame, con motivazione viziata, avrebbero trascurato tale evidenza e valorizzato comunque il presunto interessamento del deputato nella vicenda del trasferimento dell'infermiere, collocandola dal piano degli interventi "realizzati" al piano delle intercessioni promesse, ritenute comunque rilevanti sul piano prognostico.

Si tratta di motivazione che - ad avviso del ricorrente - è inconsistente.

2.3. Il terzo motivo deduce l'erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari e al tipo di misura applicata.

Le esigenze cautelari non sono concrete e attuali.

Da un lato, il clamore mediatico esclude che il deputato [OSCURATO:PERSONA] possa commettere atti simili a quelli qui contestati.

In secondo luogo, si trascura che l'associazione che ha beneficiato del contributo, non ha più formulato richieste di finanziamenti.

In terzo luogo, gli altri episodi valorizzati in chiave prognostica nel provvedimento impugnato (la organizzazione del carnevale nisseno, del primo maggio; la vendita di [OSCURATO:PERSONA]; i contributi all'associazione Nissarugby) non hanno avuto sviluppi concreti (tantomeno sotto il profilo penale); in ogni caso, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per tali vicende è il naturale riflesso dell'interesse che un deputato deve manifestare per il proprio territorio.

In quarto luogo, l'Assemblea regionale -t- i siciliana ha modificato le regole statutarie, precludendo ai singoli deputati la possibilità di presentare emendamenti con impegno di spesa. 6Del resto, in due anni di indagine, l'unico fatto caduto nel fuoco di attenzione degli inquirenti è quello qui contestato; ciò - a tutto concedere - conferma il carattere episodico dell'episodio ascritto al ricorrente.

Ciò escluderebbe che si presentino esigenze cautelari concrete e attuali.

Né si potrebbe trascurare la possibilità che il ricorrente - persona incensurata - possa beneficiare della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione all'applicazione di misure cautelari.

In ogni caso, la misura cautelare degli arresti domiciliari è del tutto sproporzionata rispetto alla scarsa gravità del fatto concreto, in cui non vi è stato il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

3. All'udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2026 sono comparse le parti, che hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

1.1. Si è dato conto (supra ritenuto in fatto, punto 2.1.) dei vizi di motivazione che - secondo la prospettazione del ricorrente - affliggerebbero l'ordinanza impugnata.

1.2. Ciò posto, occorre ribadire - in premessa - che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Tale argomentazione vale tanto con riguardo alla prospettazione di possibili letture alternative del significato che il giudice di merito avrebbe potuto dare di alcune emergenze indiziarie, quanto con riferimento ad alcune deduzioni logiche sviluppate nel provvedimento impugnato, quanto, infine, con riferimento al significato da attribuire alle conversazioni intercettate nel corso del procedimento.

A quest'ultimo proposito, occorre ribadire, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 7In conclusione di questa premessa: in sede di legittimità, è preclusa una rilettura "in fatto" della vicenda oggetto di giudizio e possono assumere rilievo esclusivamente i vizi di motivazione che rivelino la mancanza, la contradditorietà processuale o la manifesta illogicità del ragionamento che sorregge la decisione dei giudici di merito.

A tale ultimo riguardo, si deve ancora chiarire che il vizio della "illogicità manifesta" «consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto; conf.

Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 - 01; v. anche Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 - 01).

1.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il ricorso si rivela infondato, posto che - come risulta chiaro dalla lettura del primo motivo - esso propone una serie di letture alternative degli elementi indiziari, proponendo spiegazioni lecite delle conversazioni o degli incontri tra i protagonisti della vicenda che le indagini hanno permesso di documentare.

Ma tali letture alternative - certamente meritevoli di essere verificate nel corso del giudizio di cognizione - non pongono in discussione la complessiva solidità del ragionamento sviluppato nell'ordinanza impugnata che si rivela sorretta da argomentazioni complete e non manifestamente illogiche che, correttamente, si sottraggono al rischio di una valutazione frazionata e atomistica del compendio indiziario.

Del resto, si deve altresì considerare che la motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare ha come parametro di riferimento - non la prova della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, ma - una qualificata probabilità di affermazione di responsabilità penale all'esito del giudizio.

1.4. Ciò posto - e rimandando per il resto alla sintesi sopra operata al ritenuto in fatto, punto 1 - si deve, riassuntivamente, evidenziare come l'iter argomentativo seguìto dal Tribunale, fondandosi su elementi indiziari di cui non si assume il travisamento, si presenta immune dai vizi denunciati.

1.4.1. Il grave quadro indiziario si fonda - secondo le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e del Tribunale per il riesame - sulle risultanze di attività di intercettazione telefonica (che ha documentato i contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e tra quest'ultimo e altre persone coinvolte nella citata associazione o che lo hanno aiutato a procurarsi la provvista per il successivo pagamento della tangente); sugli esiti di alcuni servizi di osservazione, controllo e 8pedinamento svolti dagli inquirenti (che hanno documentato gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); sulle videoriprese svolte durante le indagini (che hanno documentato la consegna di una busta contenente svariate banconote da 50 euro, per un totale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, di 5.000 euro); su alcuni accertamenti di natura bancaria (che - esaminati "in parallelo" con l'attività di intercettazione e i servizi di OCP - hanno permesso di ricostruire le modalità attraverso le quali [OSCURATO:PERSONA] si è procurato la somma in contanti da consegnare a [OSCURATO:PERSONA]).

Tanto il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, quanto il Tribunale per il riesame hanno poi ritenuto non persuasive le allegazioni difensive proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio preventivo ex art. 294, comma 1-quater, cod. proc. pen. e, anzi, hanno evidenziato come - tra dette dichiarazioni - siano registrabili svariate contraddizioni reciproche; contraddizioni che, nella valutazione dei giudici di merito, finiscono con il confermare il giudizio di inconsistenza delle allegazioni difensive.

1.4.2. Inoltre, il Tribunale del riesame ha risposto puntualmente ai rilievi difensivi circa l'inverosimiglianza delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbero verificate le consegne di danaro.

Anche la ricostruzione dell'episodio del 16 gennaio 2025, oggetto di censure difensive, è ricostruitgin modo non manifestamente illogico: il Tribunale ripercorre la vicenda e rileva come [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ricevuto una busta contenente denaro, prima di consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], non solo ne verificava il contenuto costituito da una mazzetta di banconote di spessore, ma provvedeva a strappare anche il lembo della busta dove era stampato il logo della società "Tecno 3 [OSCURATO:PERSONA]", in modo tale da eliminare qualsiasi potenziale traccia che potesse ricondurre a lui la somma di denaro consegnata al deputato regionale, in caso di controlli.

Il fatto che il momento esatto della consegna non sia stato documentato da videoriprese non ha rilievo decisivo, posto che il Tribunale ha cura di evidenziare che - in data 16 gennaio 2025 - sicuramente [OSCURATO:PERSONA] consegnò qualcosa a [OSCURATO:PERSONA]; non si tratta di una illazione congetturale, poiché il Tribunale di Caltanissetta evidenzia che gli stessi indagati, nel corso dell'interrogatorio da loro sostenuto, hanno fatto riferimento alla consegna di qualcosa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (avendo riferito [OSCURATO:PERSONA] di avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] un maglione di marca "Falconeri" e avendo, per contro, [OSCURATO:PERSONA] sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato una busta, contenente documenti di interesse per il suo autista; cfr. provvedimento impugnato, pag. 19).

Anche con riferimento alla consegna di un'altra busta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - avvenuta in data 5 maggio 2025 - il provvedimento impugnato si sottrae alle censure di vizi motivazionali: la motivazione del Tribunale di Caltanissetta dà conto 9del fatto che la consegna della busta non è direttamente documentata dalle videoriprese, ma ne ricava plausibilmente la effettiva consumazione con un'inferenza non manifestamente illogica; v. provvedimento impugnato, pag. 20).

Tenuto conto dell'identico modo con cui è ricostruito l'approvvigionamento del denaro prima delle altre occasioni in cui vi furono le dazioni, il Tribunale giunge alla non illogica conclusione che anche negli ulteriori episodi in cui non vi è evidenza certa di una vera e propria consegna del denaro, in realtà, ciò poteva desumersi in termini di gravità indiziaria.

Né sovverte la complessiva tenuta della motivazione il fatto - denunciato come illogico dal ricorrente - che le consegne sarebbero avvenute in luoghi pubblici.

Anche su tale aspetto, il Tribunale ha proposto una motivazione non manifestamente illogica, rilevando come la scarsa accortezza, o la eccessiva sicurezza, dei soggetti coinvolti non fossero tali da intaccare la valenza indiziaria di quanto positivamente emerso dalle indagini.

Non assume rilievo il fatto che l'Autorità inquirente non abbia trasmesso tutte le videoriprese relative a tale episodio: nella fase delle indagini, la scelta degli elementi da esporre in discovery rientra nelle responsabilità del Pubblico ministero e l'unico dovere il cui inadempimento ha riflessi sull'efficacia della misura è rappresentato dalla mancata trasmissione degli elementi favorevoli e di quelli posti a fondamento della misura cautelare.

Nel caso di specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi.

1.4.3. Quanto alle censure che pongono in discussione la sussistenza di un grave quadro indiziario circa l'esistenza di un accordo corruttivo e l'esistenza di un sinallagma tra le consegne di danaro e il compimento di un atto di ufficio (in tesi difensiva, insindacabile), si osserva che, anche sotto tali profili, la motivazione del Tribunale di Caltanissetta ha offerto una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica.

In relazione a tali profili, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del grave quadro indiziario con argomenti del tutto congrui, esaminati con un livello critico adeguato.

Il Tribunale ha dato conto di quanto rivelato dall'attività di intercettazione telefonica, da cui emerge che l'iniziativa per l'inserimento dell'associazione "Gentemergente" nel maxiemendamento approvato il 12 agosto 2024 è partita proprio dall'On. [OSCURATO:PERSONA]; dal fatto che l'inizio della concreta operatività della predetta associazione ha coinciso con l'inserimento della stessa nel maxiemendamento che le avrebbe consentito di accedere al contributo regionale; dal fatto che alcuni co-indagati (coinvolti in questa indagine, poiché interessati all'elargizione del contributo di cui si discute), parlando tra loro, abbiano fatto riferimento a come fosse fondamentale "sfruttare sti tre anni" (annotando come tale tempistica coincida con il periodo residuo della legislatura regionale), dopo i 10quali avrebbero potuto ritirarsi a vivere alle Maldive; dall'anomalo interessamento del [OSCURATO:PERSONA] circa il buon esito del procedimento burocratico, successivo all'inserimento della suddetta associazione fra i beneficiari del contributo regionale, finalizzato alla concreta liquidazione delle somme; dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante le indagini, anche tecniche, svolte nei suoi confronti, non era risultato intrattenere rapporti con altri funzionari o soggetti in grado di intervenire nella vicenda, se non con l'On. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. provvedimento impugnato, pag. 11-14).

La concatenazione di tali emergenze indiziarie è valutata dal Tribunale, in modo non illogico, come dimostrativa dell'esistenza dell'accordo corruttivo e di una relazione sinallagmatica tra l'attività spesa dal pubblico ufficiale e le elargizioni di danaro che egli ha ricevuto dai privati.

Sicché, anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato è immune dai vizi denunciati.

1.4.4. È solo il caso di aggiungere, in conclusione, che il Collegio ritiene manifestamente infondato l'argomento difensivo per cui sarebbe insindacabile dal giudice penale - in quanto atto eminentemente politico - l'atto oggetto di mercimonio (l'inserimento di un emendamento in una legge regionale di spesa).

Non si mette in discussione che l'attività politica sia attività "libera nel fine"; né si pone in discussione il fatto che l'art. 6 dello Statuto della Regione Sicilia prevede una clausola di insindacabilità paragonabile a quella dettata dall'art. 68 Cost.

Ma una simile notazione, al più, può valere ad escludere che possa rispondere di corruzione propria il deputato regionale che accetti utilità per esprimere in un certo modo la propria volontà politica, senza però potersi escludere che - ove dimostrato l'accordo corruttivo e il sinallagma tra percezione di utilità ed esercizio della pubblica funzione - possa configurarsi il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione.

Al riguardo, è sufficiente richiamare un precedente di questa Corte che ha già avuto modo di chiarire che «integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell'art. 318 cod.pen., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio» (Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, Berlusconi, Rv. 273792 - 01; in motivazione, la Corte ebbe modo di precisare che il reato si configura per effetto del mero divieto di ricevere indebite remunerazion4 per lo svolgimento del "munus publicum" che prescinde dalla giudizio di conformità o meno ai doveri d'ufficio della condotta posta in essere in adempimento dell'accordo corruttivo).

1.4.5. Conclusivamente, le doglianze difensive, per lo più versate in fatto, non sono in grado di scalfire l'ampia e del tutto logica motivazione dell'ordinanza impugnata.

Sicché il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

112. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Il ricorrente deduce applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, lamentando il fatto che - per corroborare la prognosi di recidivanza - i giudici di merito hanno valorizzato l'interessamento del deputato [OSCURATO:PERSONA] per agevolare il trasferimento di un infermiere da Gela a Messina.

Trasferimento mai avvenuto, come dimostrato da indagini difensive che il Tribunale avrebbe trascurato.

2.2. Si tratta di motivo infondato, posto che - oltre ad essere generico (poiché il ricorrente non spiega la ragione per cui la "rimozione" di tale elemento assumerebbe rilievo decisivo nella prognosi cautelare, fondata su molti altri elementi) - intende coinvolgere questa Corte in una valutazione di merito che è preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione non manifestamente illogica.

La vicenda è ricostruita dal Tribunale del riesame a pagina 25 del provvedimento impugnato.

Ivi il Tribunale riporta che, in data 15 gennaio 2026, all'On. [OSCURATO:PERSONA] è stata sequestrata la somma di 2.000 euro, nascosta sotto il tappetino della sua autovettura e avvolta in un foglietto contenente indicazioni relative al trasferimento di un infermiere.

Il Tribunale ha considerato la tesi difensiva (che evidenziava che l'infermiere in questione non ha ottenuto alcun trasferimento), ma ha comunque attribuito significato prognostico all'episodio appena sintetizzato; del resto - osserva non illogicamente il Tribunale - la consegna di quella somma di danaro potrebbe ben trovare spiegazione nella necessità di "superare" le difficoltà incontrate in occasione del diniego del trasferimento richiesto in precedenza.

L'episodio, dunque, è stato valorizzato dal giudice di merito con motivazione non illogica, attribuendo rilievo prognostico in chiave cautelare ad un dato storico ragionevolmente ritenuto sintomatico di una certa disponibilità dell'On. [OSCURATO:PERSONA] ad interferire con l'esercizio della pubblica funzione, in cambio di utilità.

Anche in questo caso, dunque, il motivo di ricorso è infondato perché volto a censurare un vizio di motivazione che non sussiste.

3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata in sede di merito, è infondato.

La motivazione del Tribunale di Caltanissetta (pag. 22-28) dedica ampio spazio alle ragioni per cui ritiene di dovere formulare la prognosi di sussistenza del pericolo di recidivanza specifica.

Si menzionano una pluralità di elementi che il Tribunale, non illogicamente, ritiene sintomatici del fatto che l'On. [OSCURATO:PERSONA] interpreta il proprio coinvolgimento 12negli organi politico rappresentativi, coltivando l'ambizione di ricavarne un tornaconto personale.

Il Tribunale menziona alcune conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si ricava il comune interesse ad ottenere vantaggi personali dall'alienazione di alcuni beni pubblici (come la vendita di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] domanda a [OSCURATO:PERSONA] quali interessi e vantaggi potrebbero ricavare da tale alienazione); il Tribunale rileva altresì come, dalle intercettazioni, emerga una tendenza a coltivare - per altri contributi pubblici da erogare per attività socio-culturali - il medesimo approccio metodologico praticato per il contributo erogato a "Genteemergente" (si menzionano i contributi da erogare per il [OSCURATO:PERSONA] o per il [OSCURATO:PERSONA] o quelli da erogare all'associazione "NissaRugby"); il Tribunale - valorizzando il contenuto di intercettazioni - nuovamente annota come l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] in tali vicende sia sempre orientato ad ottenere anche un tornaconto personale (v. ordinanza impugnata, pagg. 24-25).

Tutte tali vicende - a prescindere dalla loro rilevanza penale - rivelano, secondo il non illogico giudizio del Tribunale, «un approccio all'esercizio della pubblica funzione (...) volt[o] al profitto e all'utilità personale, piuttosto che al bene collettivo, in perfetta continuità con quanto accaduto in relazione ai fatti per cui oggi vi è contestazione» (provvedimento impugnato, pag. 25).

Detti fatti sono avvenuti in tempi recenti (come l'episodio dell'infermiere, avvenuto a gennaio 2026) e - secondo il Tribunale di Caltanissetta - giustificano ampiamente una valutazione di sussistenza di pericolo di recidivanza specifica concreto e attuale.

Si tratta, anche sotto tale profilo, di valutazione di merito espressa con motivazione non manifestamente illogica.

Gli elementi indicati in ricorso - il clamore rnediatico, il cambio delle procedure di presentazione degli emendamenti per le "leggi di spesa" - sono stati confutati dal Tribunale con motivazione non manifestamente illogica.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che, al di là del clamore mediatico e delle regole procedurali, ciò che assume rilievo prognostico è il "modo" con cui il ricorrente ha mostrato di interpretare la pubblica funzione rivestita, dimostrando di sapere aggirare le regole esistenti e di sapere interferire nelle dinamiche istituzionali, agendo sottotraccia per perseguire tornaconto privati.

Il che - non illogicamente - assume comunque un significato prognostico, che prescinde dalle modifiche regolamentari deliberate dall'Assemblea regionale siciliana.

Si tratta, anche sotto tale profilo di valutazione di merito, formulata con motivazione non manifestamente illogica.

Né può ritenersi fondato il motivo di ricorso, nella parte in cui pone in discussione la legittimità della persistenza del regime cautelare, posto che, a [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essere accordata, in caso di condanna, la sospensione 13condizionale della pena.

Al riguardo, il Tribunale ha correttamente osservato che la prognosi di sospensione condizionale della pena è in logico contrasto con la prognosi di recidivanza formulata dallo stesso Tribunale.

Risultano infine infondate anche le doglianze espresse in punto adeguatezza della misura cautelare; secondo il ricorrente le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con misure meno afflittive.

Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha valutato la necessità di applicare una misura cautelare che impedisca al ricorrente di comunicare con terze persone, di continuare ad intessere relazioni e di coltivare contatti con il mondo politico e imprenditoriale, posto che è in tale humus che è stato consumato l'illecito in contestazione.

Di qui la necessità di applicare una misura cautelare custodiale che, in modo efficace, costituisca ostacolo alla prosecuzione di tali relazioni.

Anche sotto tale profilo, la valutazione del Tribunale di Calatanissetta si rivela sorretta da una motivazione non manifestamente illogica che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità.

Sicché, anche sotto tale profilo, il motivo di ricorso si rivela infondato.

4. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ric P.Q.MIl Consi e estArspre [OSCURATO:PERSONA] nte I i An.

Nata! , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 15 LUG: 2026 I CANCELLIERE i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, illustrati i motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta - in funzione di Tribunale per il riesame - ha confermato l'ordinanza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Caltanissetta ha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto previsto dall'art. 318 cod. pen. a tutela delle esigenze cautelari considerate dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha riqualificato il fattooriginariamente contestato come violazione dell'art. 319 cod. pen. - ritenendo la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo la ricostruzione operata nell'ordinanza genetica, confermata dal provvedimento qui impugnato, il ricorrente ha stipulato un accordo corruttivo con [OSCURATO:PERSONA], ricevendo - in tre distinte tranches di pagamento - la somma di 12.000 euro, in cambio del compimento di un atto proprio dell'ufficio di deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Più precisamente, in cambio della predetta utilità, [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l'inserimento di un contributo nel corpo di un maxiemendamento approvato nel corso dei lavori per l'approvazione della legge della Regione siciliana 12 agosto 2024, n. 25, Contributi straordinari per interventi nel settore del turismo. L'emendamento ha determinato l'erogazione di un contributo pubblico di 98.000 euro a beneficio dell'associazione "Genteemergente", per la realizzazione di eventi ludici e culturali (che, in realtà, secondo i giudici di merito, sono stati realizzati a costi estremamente più contenuti, con conseguente addebito di truffa nei confronti dei "responsabili" di detta associazione). 1.2. Con riferimento alle esigenze cautelari, in sede di merito è stata ritenuta la sussistenza del pericolo di recidivanza specifica. Tale esigenza è ricavabile dalla gravità dei fatti oggetto di contestazione e da altri elementi. Tra essi, si menzionano alcune conversazioni intercettate tra il deputato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e tra questi e altre persone coinvolte nel meccanismo illecito) che dimostrano l'interesse dei due a replicare un analogo schema operativo con riferimento ad altri contributi da erogare a favore di altri soggetti o in relazione ad altri eventi. In sede di merito in chiave cautelare è stato valorizzato anche l'interesse manifestato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad una qualche possibilità di ottenere vantaggi personali a margine della cessione di un immobile pubblico nisseno. È stata inoltre valorizzata in chiave cautelare un'ulteriore vicenda, da cui emergerebbe un possibile interessamento del deputato [OSCURATO:PERSONA] per una raccomandazione volta a favorire il trasferimento - o quantomeno il distacco - di un infermiere da Gela a Messina. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tre motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto previsto dall'art. 318 cod. pen. Nel denunciare la lettura unilaterale e congetturale degli elementi indiziari, 2senza considerare adeguatamente le plausibili ricostruzioni alternative, il ricorso deduce i predetti vizi con riferimento ad una pluralità di profili. 2.1.1. Si evidenzia - quale premessa generale - il fatto che l'atto oggetto del presunto mercimonio (un emendamento ad una legge regionale) è atto intrinsecamente politico, non sindacabile dal giudice penale. Si evidenzia, inoltre, come il serrato monitoraggio investigativo della condotta del deputato [OSCURATO:PERSONA] abbia indotto gli inquirenti a focalizzare l'attenzione unicamente sulla vicenda dell'erogazione del contributo all'associazione "Genteemergente": ciò rende insostenibile la tesi dell'esistenza di un patto di asservimento di [OSCURATO:PERSONA], o la presa in carico da parte sua di interessi privati. 2.1.2. Si contesta altresì il fatto che l'espletamento dell'atto funzionale (la presentazione dell'emendamento) abbia trovato causa nel pagamento dell'utilità da parte del privato. Si è trascurato che la mera presentazione dell'emendamento - atto di natura politica - si inserisce in un contesto ben più vasto (essendo stati moltissimi gli emendamenti presentati a quella legge); come si è trascurato il fatto che l'emendamento è stato approvato dall'Assemblea regionale, a larghissima maggioranza (anche superiore a quella che sostiene la Giunta regionale attualmente in carica). Detti elementi impediscono di ritenere che la mera consegna di utilità al deputato [OSCURATO:PERSONA] possa essere ricondotta ad un accordo corruttivo. 2.1.3. Nel ricorso si contesta la pregnanza di uno degli argomenti utilizzati dai giudici di merito: l'interesse manifestato dal deputato [OSCURATO:PERSONA] per le successive fasi amministrative - per monitorare il "buon esito" delle procedure di liquidazione del contributo - non impone di ritenere che vi sia stata la presa in carico dell'interesse del privato da parte del ricorrente; ciò per il semplice fatto che, del tutto legittimamente, il deputato [OSCURATO:PERSONA] aveva a cuore gli interessi del territorio di riferimento. Del resto, gli stessi giudici di merito hanno riconosciuto che le fasi amministrative di erogazione del contributo accordato dalla legge regionale non risultano affette da irregolarità e vizi. 2.1.4. Si contesta, poi, che vi sia adeguata dimostrazione dell'esistenza di un grave quadro indiziario in relazione alla consegna delle utilità dal privato al deputato [OSCURATO:PERSONA]. Gli stessi giudici di merito riconoscono che - delle tre tranches in cui sarebbe stato frazionato il pagamento dell'utilità percepita dal deputato [OSCURATO:PERSONA] - solo una sarebbe corroborata da elementi concreti (la consegna del 16/01/2025). I due pagamenti del 04/01/2025 e del 05/05/2025 sarebbero dimostrati da deduzioni logiche che prendono le mosse da una interpretazione erronea delle conversazioni intercettate. Sennonché l'interpretazione di tali intercettazioni è condotta in modo 3inadeguato; si trascura: (i) il carattere criptico delle conversazioni, suscettibile di una pluralità di letture alternative; (ii) il fatto che che le comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA] (in ipotesi: il privato corruttore) e [OSCURATO:PERSONA] (socio di [OSCURATO:PERSONA] e persona che avrebbe procurato a quest'ultimo la provvista in contanti da consegnare al pubblico ufficiale) possono trovare spiegazione in lecite relazioni professionali tra i due interlocutori (senza così dover necessariamente vedere nei riferimenti ai "documenti" un riferimento criptico ai contanti, ben potendo trattarsi proprio di documenti di ufficio); (iii) il fatto che le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il deputato [OSCURATO:PERSONA] possono trovare spiegazioni lecite nel comune coinvolgimento - a diversi livelli di responsabilità - nell'attività politica del contesto nisseno (essendo stato [OSCURATO:PERSONA] precedentemente sindaco di un comune sito in quel territorio). In tale cornice si contesta: - l'insufficienza della motivazione, con riferimento alla presunta consegna di utilità in data 04/01/2025, desunta da mere conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza che siano documentati passaggi di danaro e da un successivo appuntamento concordato tra [OSCURATO:PERSONA] e il deputato [OSCURATO:PERSONA] in un bar estremamente frequentato; - l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione alla presunta consegna di danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]: sennonché la motivazione proposta dai giudici di merito è illogica e non confuta i rilievi difensivi: (i) è illogico ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano concordato di consumare la consegna del danaro molto distante dal luogo ove i due si sono incontrati; (ii) si è trascurato che il deputato [OSCURATO:PERSONA] aveva altre lecite ragioni per recarsi sul luogo dell'appuntamento; (iii) la consegna del danaro non è stata osservata nel corso del servizio di OCP; (iv) la consegna del danaro in contanti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (documentata dalle videoriprese) è frutto di un'erronea interpretazione delle immagini: queste documentano solo la consegna di una busta, che potrebbe benissimo contenere documenti relativi alla comune attività professionale; (v) la busta ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] non comparirà più nelle immagini) sicché non vi è dimostrazione che essa sia stata poi consegnata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; (vi) il ricorrente lamenta inoltre il fatto che non siano state messe a disposizione del Tribunale e della difesa le immagini relative alle videoriprese effettuate nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] allorché su essa era presente anche [OSCURATO:PERSONA]; sicché, si può dedurre che le videoriprese non abbiano documentato la consegna della busta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente, anche la consegna di danaro del 16/01/2025 è ricavata da una mera deduzione; ne discende un difetto assoluto di motivazione sul punto; (vii) si censura inoltre la mancata considerazione 4di un aspetto: gli inquirenti indagavano per il delitto di corruzione propria, che impone l'arresto in flagranza; il mancato intervento in data 16/1/2025 dimostra che gli stessi inquirenti ritenevano non dimostrata la consegna del danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; altrimenti avrebbero dovuto procedere al doveroso arresto in flagranza; (viii) si lamenta altresì il fatto che l'intercettazione ambientale espletata sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] nel tragitto tra il luogo dell'appuntamento a quello ove poi [OSCURATO:PERSONA] è sceso dalla macchina sia stato, messo, a disposizione del Tribunale e della difesa solo in modo parziale, essendo stati depositati solo alcuni passaggi della conversazione intercettata ; l'insufficienza della motivazione, con riferimento alla presunta consegna di utilità in data 05/05/2025: si stigmatizza l'illogicità - e la mancata risposta al rilievo difensivo - dell'ipotesi accusatoria, incapace di spiegare la ragione per cui il pagamento della terza tranche della tangente sia avvenuto a così larga distanza temporale dalle altre due e la ragione per cui, ancora una volta, la consegna dell'ipotetica tangente sia avvenuta non in un luogo riservato, bensì in un luogo pubblico. Oltre a tali rilievi, il ricorrente censura: (i) l'incoerenza dell'ipotesi d'accusa (consegna di una tangente di 2000 euro) con il tenore delle conversazioni intercettate (che, al più, contengono riferimenti alla diversa somma di 1500 euro); (ii) la mancanza di riscontri affidabili con riferimento alle operazioni al bancomat con cui sarebbero state prelevate le somme da consegnare in contanti al deputato [OSCURATO:PERSONA] (gli inquirenti valorizzano due operazioni contabilizzate come operazioni SEPA, che non contraddistinguono prelievi al bancomat, ma altro tipo di operazioni bancarie; sul punto la motivazione del Tribunale è elusiva); (iii) il carattere congetturale della motivazione (nella parte in cui ipotizza di poter ricavare la prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia preso il denaro in contanti da consegnare a [OSCURATO:PERSONA], desumendo tale conclusione dai rumori captati da una intercettazione ambientale svolta in ufficio); (iv) il carattere congetturale della motivazione nella parte in cui ritiene di poter ricavare prova della consegna del danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dal mero fatto che le immagini captate durante le indagini documentano il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sino ad un certo punto aveva con sé una busta che, poi, è scomparsa dalle immagini; che detta busta sia stata ricevuta dal deputato [OSCURATO:PERSONA] è una mera deduzione del Tribunale. 2.1.5. Si contesta l'illogicità della motivazione sotto altro profilo. Secondo gli inquirenti, l'associazione beneficiaria del contributo aveva il dovere di presentare un rendiconto e, conseguentemente, la necessità di dissimulare il pagamento della tangente con una "evidenza contabile"; per rispondere a tale "necessità", secondo 5gli inquirenti, la "Tecno3 [OSCURATO:PERSONA]" avrebbe emesso una fattura da 24.000 euro, sì da poter recuperare - al netto delle imposte dirette e indirette - la provvista per corrispondere la somma di 12.000 euro al deputato [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, secondo il ricorrente, di ragionamento manifestamente illogico: una fattura da 24.000 euro - ove si scomputi il valore dell'IVA e quello delle imposte sul reddito - non consente di recuperare una provvista pari a 12.000 euro; tale obiezione, già formulata in sede di merito, è stata oggetto di una replica elusiva e comunque manifestamente illogica da parte del Tribunale (che ha congetturalmente ritenuto che il livello di tassazione delle imposte sul reddito - ove computato sull'intero reddito e non sulla singola fattura - sarebbe stato inferiore all'aliquota del 43% indicata dalla difesa). 2.2. Il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento della sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare applicata in concreto. Il ricorrente ricorda che - per corroborare la prognosi di recidivanza - i giudici di merito hanno valorizzato l'interessamento del deputato [OSCURATO:PERSONA] per agevolare il trasferimento di un infermiere da Gela a Messina (in ipotesi, per il corrispettivo di 2000 euro). Ciò premesso, il ricorrente evidenzia che da indagini difensive svolte emerge che il predetto infermiere non ha mai ottenuto trasferimenti o distacchi da Gela a Messina. I giudici del riesame, con motivazione viziata, avrebbero trascurato tale evidenza e valorizzato comunque il presunto interessamento del deputato nella vicenda del trasferimento dell'infermiere, collocandola dal piano degli interventi "realizzati" al piano delle intercessioni promesse, ritenute comunque rilevanti sul piano prognostico. Si tratta di motivazione che - ad avviso del ricorrente - è inconsistente. 2.3. Il terzo motivo deduce l'erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari e al tipo di misura applicata. Le esigenze cautelari non sono concrete e attuali. Da un lato, il clamore mediatico esclude che il deputato [OSCURATO:PERSONA] possa commettere atti simili a quelli qui contestati. In secondo luogo, si trascura che l'associazione che ha beneficiato del contributo, non ha più formulato richieste di finanziamenti. In terzo luogo, gli altri episodi valorizzati in chiave prognostica nel provvedimento impugnato (la organizzazione del carnevale nisseno, del primo maggio; la vendita di [OSCURATO:PERSONA]; i contributi all'associazione Nissarugby) non hanno avuto sviluppi concreti (tantomeno sotto il profilo penale); in ogni caso, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per tali vicende è il naturale riflesso dell'interesse che un deputato deve manifestare per il proprio territorio. In quarto luogo, l'Assemblea regionale -t- i siciliana ha modificato le regole statutarie, precludendo ai singoli deputati la possibilità di presentare emendamenti con impegno di spesa. 6Del resto, in due anni di indagine, l'unico fatto caduto nel fuoco di attenzione degli inquirenti è quello qui contestato; ciò - a tutto concedere - conferma il carattere episodico dell'episodio ascritto al ricorrente. Ciò escluderebbe che si presentino esigenze cautelari concrete e attuali. Né si potrebbe trascurare la possibilità che il ricorrente - persona incensurata - possa beneficiare della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione all'applicazione di misure cautelari. In ogni caso, la misura cautelare degli arresti domiciliari è del tutto sproporzionata rispetto alla scarsa gravità del fatto concreto, in cui non vi è stato il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. 3. All'udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2026 sono comparse le parti, che hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 1.1. Si è dato conto (supra ritenuto in fatto, punto 2.1.) dei vizi di motivazione che - secondo la prospettazione del ricorrente - affliggerebbero l'ordinanza impugnata. 1.2. Ciò posto, occorre ribadire - in premessa - che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Tale argomentazione vale tanto con riguardo alla prospettazione di possibili letture alternative del significato che il giudice di merito avrebbe potuto dare di alcune emergenze indiziarie, quanto con riferimento ad alcune deduzioni logiche sviluppate nel provvedimento impugnato, quanto, infine, con riferimento al significato da attribuire alle conversazioni intercettate nel corso del procedimento. A quest'ultimo proposito, occorre ribadire, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 7In conclusione di questa premessa: in sede di legittimità, è preclusa una rilettura "in fatto" della vicenda oggetto di giudizio e possono assumere rilievo esclusivamente i vizi di motivazione che rivelino la mancanza, la contradditorietà processuale o la manifesta illogicità del ragionamento che sorregge la decisione dei giudici di merito. A tale ultimo riguardo, si deve ancora chiarire che il vizio della "illogicità manifesta" «consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto; conf. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636 - 01; v. anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 - 01). 1.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il ricorso si rivela infondato, posto che - come risulta chiaro dalla lettura del primo motivo - esso propone una serie di letture alternative degli elementi indiziari, proponendo spiegazioni lecite delle conversazioni o degli incontri tra i protagonisti della vicenda che le indagini hanno permesso di documentare. Ma tali letture alternative - certamente meritevoli di essere verificate nel corso del giudizio di cognizione - non pongono in discussione la complessiva solidità del ragionamento sviluppato nell'ordinanza impugnata che si rivela sorretta da argomentazioni complete e non manifestamente illogiche che, correttamente, si sottraggono al rischio di una valutazione frazionata e atomistica del compendio indiziario. Del resto, si deve altresì considerare che la motivazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare ha come parametro di riferimento - non la prova della responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, ma - una qualificata probabilità di affermazione di responsabilità penale all'esito del giudizio. 1.4. Ciò posto - e rimandando per il resto alla sintesi sopra operata al ritenuto in fatto, punto 1 - si deve, riassuntivamente, evidenziare come l'iter argomentativo seguìto dal Tribunale, fondandosi su elementi indiziari di cui non si assume il travisamento, si presenta immune dai vizi denunciati. 1.4.1. Il grave quadro indiziario si fonda - secondo le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e del Tribunale per il riesame - sulle risultanze di attività di intercettazione telefonica (che ha documentato i contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e tra quest'ultimo e altre persone coinvolte nella citata associazione o che lo hanno aiutato a procurarsi la provvista per il successivo pagamento della tangente); sugli esiti di alcuni servizi di osservazione, controllo e 8pedinamento svolti dagli inquirenti (che hanno documentato gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); sulle videoriprese svolte durante le indagini (che hanno documentato la consegna di una busta contenente svariate banconote da 50 euro, per un totale, secondo la ricostruzione degli inquirenti, di 5.000 euro); su alcuni accertamenti di natura bancaria (che - esaminati "in parallelo" con l'attività di intercettazione e i servizi di OCP - hanno permesso di ricostruire le modalità attraverso le quali [OSCURATO:PERSONA] si è procurato la somma in contanti da consegnare a [OSCURATO:PERSONA]). Tanto il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, quanto il Tribunale per il riesame hanno poi ritenuto non persuasive le allegazioni difensive proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio preventivo ex art. 294, comma 1-quater, cod. proc. pen. e, anzi, hanno evidenziato come - tra dette dichiarazioni - siano registrabili svariate contraddizioni reciproche; contraddizioni che, nella valutazione dei giudici di merito, finiscono con il confermare il giudizio di inconsistenza delle allegazioni difensive. 1.4.2. Inoltre, il Tribunale del riesame ha risposto puntualmente ai rilievi difensivi circa l'inverosimiglianza delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbero verificate le consegne di danaro. Anche la ricostruzione dell'episodio del 16 gennaio 2025, oggetto di censure difensive, è ricostruitgin modo non manifestamente illogico: il Tribunale ripercorre la vicenda e rileva come [OSCURATO:PERSONA], dopo avere ricevuto una busta contenente denaro, prima di consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], non solo ne verificava il contenuto costituito da una mazzetta di banconote di spessore, ma provvedeva a strappare anche il lembo della busta dove era stampato il logo della società "Tecno 3 [OSCURATO:PERSONA]", in modo tale da eliminare qualsiasi potenziale traccia che potesse ricondurre a lui la somma di denaro consegnata al deputato regionale, in caso di controlli. Il fatto che il momento esatto della consegna non sia stato documentato da videoriprese non ha rilievo decisivo, posto che il Tribunale ha cura di evidenziare che - in data 16 gennaio 2025 - sicuramente [OSCURATO:PERSONA] consegnò qualcosa a [OSCURATO:PERSONA]; non si tratta di una illazione congetturale, poiché il Tribunale di Caltanissetta evidenzia che gli stessi indagati, nel corso dell'interrogatorio da loro sostenuto, hanno fatto riferimento alla consegna di qualcosa da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (avendo riferito [OSCURATO:PERSONA] di avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] un maglione di marca "Falconeri" e avendo, per contro, [OSCURATO:PERSONA] sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato una busta, contenente documenti di interesse per il suo autista; cfr. provvedimento impugnato, pag. 19). Anche con riferimento alla consegna di un'altra busta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - avvenuta in data 5 maggio 2025 - il provvedimento impugnato si sottrae alle censure di vizi motivazionali: la motivazione del Tribunale di Caltanissetta dà conto 9del fatto che la consegna della busta non è direttamente documentata dalle videoriprese, ma ne ricava plausibilmente la effettiva consumazione con un'inferenza non manifestamente illogica; v. provvedimento impugnato, pag. 20). Tenuto conto dell'identico modo con cui è ricostruito l'approvvigionamento del denaro prima delle altre occasioni in cui vi furono le dazioni, il Tribunale giunge alla non illogica conclusione che anche negli ulteriori episodi in cui non vi è evidenza certa di una vera e propria consegna del denaro, in realtà, ciò poteva desumersi in termini di gravità indiziaria. Né sovverte la complessiva tenuta della motivazione il fatto - denunciato come illogico dal ricorrente - che le consegne sarebbero avvenute in luoghi pubblici. Anche su tale aspetto, il Tribunale ha proposto una motivazione non manifestamente illogica, rilevando come la scarsa accortezza, o la eccessiva sicurezza, dei soggetti coinvolti non fossero tali da intaccare la valenza indiziaria di quanto positivamente emerso dalle indagini. Non assume rilievo il fatto che l'Autorità inquirente non abbia trasmesso tutte le videoriprese relative a tale episodio: nella fase delle indagini, la scelta degli elementi da esporre in discovery rientra nelle responsabilità del Pubblico ministero e l'unico dovere il cui inadempimento ha riflessi sull'efficacia della misura è rappresentato dalla mancata trasmissione degli elementi favorevoli e di quelli posti a fondamento della misura cautelare. Nel caso di specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi. 1.4.3. Quanto alle censure che pongono in discussione la sussistenza di un grave quadro indiziario circa l'esistenza di un accordo corruttivo e l'esistenza di un sinallagma tra le consegne di danaro e il compimento di un atto di ufficio (in tesi difensiva, insindacabile), si osserva che, anche sotto tali profili, la motivazione del Tribunale di Caltanissetta ha offerto una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica. In relazione a tali profili, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del grave quadro indiziario con argomenti del tutto congrui, esaminati con un livello critico adeguato. Il Tribunale ha dato conto di quanto rivelato dall'attività di intercettazione telefonica, da cui emerge che l'iniziativa per l'inserimento dell'associazione "Gentemergente" nel maxiemendamento approvato il 12 agosto 2024 è partita proprio dall'On. [OSCURATO:PERSONA]; dal fatto che l'inizio della concreta operatività della predetta associazione ha coinciso con l'inserimento della stessa nel maxiemendamento che le avrebbe consentito di accedere al contributo regionale; dal fatto che alcuni co-indagati (coinvolti in questa indagine, poiché interessati all'elargizione del contributo di cui si discute), parlando tra loro, abbiano fatto riferimento a come fosse fondamentale "sfruttare sti tre anni" (annotando come tale tempistica coincida con il periodo residuo della legislatura regionale), dopo i 10quali avrebbero potuto ritirarsi a vivere alle Maldive; dall'anomalo interessamento del [OSCURATO:PERSONA] circa il buon esito del procedimento burocratico, successivo all'inserimento della suddetta associazione fra i beneficiari del contributo regionale, finalizzato alla concreta liquidazione delle somme; dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante le indagini, anche tecniche, svolte nei suoi confronti, non era risultato intrattenere rapporti con altri funzionari o soggetti in grado di intervenire nella vicenda, se non con l'On. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. provvedimento impugnato, pag. 11-14). La concatenazione di tali emergenze indiziarie è valutata dal Tribunale, in modo non illogico, come dimostrativa dell'esistenza dell'accordo corruttivo e di una relazione sinallagmatica tra l'attività spesa dal pubblico ufficiale e le elargizioni di danaro che egli ha ricevuto dai privati. Sicché, anche sotto tale profilo, il provvedimento impugnato è immune dai vizi denunciati. 1.4.4. È solo il caso di aggiungere, in conclusione, che il Collegio ritiene manifestamente infondato l'argomento difensivo per cui sarebbe insindacabile dal giudice penale - in quanto atto eminentemente politico - l'atto oggetto di mercimonio (l'inserimento di un emendamento in una legge regionale di spesa). Non si mette in discussione che l'attività politica sia attività "libera nel fine"; né si pone in discussione il fatto che l'art. 6 dello Statuto della Regione Sicilia prevede una clausola di insindacabilità paragonabile a quella dettata dall'art. 68 Cost. Ma una simile notazione, al più, può valere ad escludere che possa rispondere di corruzione propria il deputato regionale che accetti utilità per esprimere in un certo modo la propria volontà politica, senza però potersi escludere che - ove dimostrato l'accordo corruttivo e il sinallagma tra percezione di utilità ed esercizio della pubblica funzione - possa configurarsi il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione. Al riguardo, è sufficiente richiamare un precedente di questa Corte che ha già avuto modo di chiarire che «integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell'art. 318 cod.pen., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio» (Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, Berlusconi, Rv. 273792 - 01; in motivazione, la Corte ebbe modo di precisare che il reato si configura per effetto del mero divieto di ricevere indebite remunerazion4 per lo svolgimento del "munus publicum" che prescinde dalla giudizio di conformità o meno ai doveri d'ufficio della condotta posta in essere in adempimento dell'accordo corruttivo). 1.4.5. Conclusivamente, le doglianze difensive, per lo più versate in fatto, non sono in grado di scalfire l'ampia e del tutto logica motivazione dell'ordinanza impugnata. Sicché il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 112. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Il ricorrente deduce applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, lamentando il fatto che - per corroborare la prognosi di recidivanza - i giudici di merito hanno valorizzato l'interessamento del deputato [OSCURATO:PERSONA] per agevolare il trasferimento di un infermiere da Gela a Messina. Trasferimento mai avvenuto, come dimostrato da indagini difensive che il Tribunale avrebbe trascurato. 2.2. Si tratta di motivo infondato, posto che - oltre ad essere generico (poiché il ricorrente non spiega la ragione per cui la "rimozione" di tale elemento assumerebbe rilievo decisivo nella prognosi cautelare, fondata su molti altri elementi) - intende coinvolgere questa Corte in una valutazione di merito che è preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione non manifestamente illogica. La vicenda è ricostruita dal Tribunale del riesame a pagina 25 del provvedimento impugnato. Ivi il Tribunale riporta che, in data 15 gennaio 2026, all'On. [OSCURATO:PERSONA] è stata sequestrata la somma di 2.000 euro, nascosta sotto il tappetino della sua autovettura e avvolta in un foglietto contenente indicazioni relative al trasferimento di un infermiere. Il Tribunale ha considerato la tesi difensiva (che evidenziava che l'infermiere in questione non ha ottenuto alcun trasferimento), ma ha comunque attribuito significato prognostico all'episodio appena sintetizzato; del resto - osserva non illogicamente il Tribunale - la consegna di quella somma di danaro potrebbe ben trovare spiegazione nella necessità di "superare" le difficoltà incontrate in occasione del diniego del trasferimento richiesto in precedenza. L'episodio, dunque, è stato valorizzato dal giudice di merito con motivazione non illogica, attribuendo rilievo prognostico in chiave cautelare ad un dato storico ragionevolmente ritenuto sintomatico di una certa disponibilità dell'On. [OSCURATO:PERSONA] ad interferire con l'esercizio della pubblica funzione, in cambio di utilità. Anche in questo caso, dunque, il motivo di ricorso è infondato perché volto a censurare un vizio di motivazione che non sussiste. 3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al giudizio di sussistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata in sede di merito, è infondato. La motivazione del Tribunale di Caltanissetta (pag. 22-28) dedica ampio spazio alle ragioni per cui ritiene di dovere formulare la prognosi di sussistenza del pericolo di recidivanza specifica. Si menzionano una pluralità di elementi che il Tribunale, non illogicamente, ritiene sintomatici del fatto che l'On. [OSCURATO:PERSONA] interpreta il proprio coinvolgimento 12negli organi politico rappresentativi, coltivando l'ambizione di ricavarne un tornaconto personale. Il Tribunale menziona alcune conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si ricava il comune interesse ad ottenere vantaggi personali dall'alienazione di alcuni beni pubblici (come la vendita di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] domanda a [OSCURATO:PERSONA] quali interessi e vantaggi potrebbero ricavare da tale alienazione); il Tribunale rileva altresì come, dalle intercettazioni, emerga una tendenza a coltivare - per altri contributi pubblici da erogare per attività socio-culturali - il medesimo approccio metodologico praticato per il contributo erogato a "Genteemergente" (si menzionano i contributi da erogare per il [OSCURATO:PERSONA] o per il [OSCURATO:PERSONA] o quelli da erogare all'associazione "NissaRugby"); il Tribunale - valorizzando il contenuto di intercettazioni - nuovamente annota come l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] in tali vicende sia sempre orientato ad ottenere anche un tornaconto personale (v. ordinanza impugnata, pagg. 24-25). Tutte tali vicende - a prescindere dalla loro rilevanza penale - rivelano, secondo il non illogico giudizio del Tribunale, «un approccio all'esercizio della pubblica funzione (...) volt[o] al profitto e all'utilità personale, piuttosto che al bene collettivo, in perfetta continuità con quanto accaduto in relazione ai fatti per cui oggi vi è contestazione» (provvedimento impugnato, pag. 25). Detti fatti sono avvenuti in tempi recenti (come l'episodio dell'infermiere, avvenuto a gennaio 2026) e - secondo il Tribunale di Caltanissetta - giustificano ampiamente una valutazione di sussistenza di pericolo di recidivanza specifica concreto e attuale. Si tratta, anche sotto tale profilo, di valutazione di merito espressa con motivazione non manifestamente illogica. Gli elementi indicati in ricorso - il clamore rnediatico, il cambio delle procedure di presentazione degli emendamenti per le "leggi di spesa" - sono stati confutati dal Tribunale con motivazione non manifestamente illogica. Al riguardo, il Tribunale ha osservato che, al di là del clamore mediatico e delle regole procedurali, ciò che assume rilievo prognostico è il "modo" con cui il ricorrente ha mostrato di interpretare la pubblica funzione rivestita, dimostrando di sapere aggirare le regole esistenti e di sapere interferire nelle dinamiche istituzionali, agendo sottotraccia per perseguire tornaconto privati. Il che - non illogicamente - assume comunque un significato prognostico, che prescinde dalle modifiche regolamentari deliberate dall'Assemblea regionale siciliana. Si tratta, anche sotto tale profilo di valutazione di merito, formulata con motivazione non manifestamente illogica. Né può ritenersi fondato il motivo di ricorso, nella parte in cui pone in discussione la legittimità della persistenza del regime cautelare, posto che, a [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essere accordata, in caso di condanna, la sospensione 13condizionale della pena. Al riguardo, il Tribunale ha correttamente osservato che la prognosi di sospensione condizionale della pena è in logico contrasto con la prognosi di recidivanza formulata dallo stesso Tribunale. Risultano infine infondate anche le doglianze espresse in punto adeguatezza della misura cautelare; secondo il ricorrente le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con misure meno afflittive. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha valutato la necessità di applicare una misura cautelare che impedisca al ricorrente di comunicare con terze persone, di continuare ad intessere relazioni e di coltivare contatti con il mondo politico e imprenditoriale, posto che è in tale humus che è stato consumato l'illecito in contestazione. Di qui la necessità di applicare una misura cautelare custodiale che, in modo efficace, costituisca ostacolo alla prosecuzione di tali relazioni. Anche sotto tale profilo, la valutazione del Tribunale di Calatanissetta si rivela sorretta da una motivazione non manifestamente illogica che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità. Sicché, anche sotto tale profilo, il motivo di ricorso si rivela infondato. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ric P.Q.MIl Consi e estArspre [OSCURATO:PERSONA] nte I i An. Nata! , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 15 LUG: 2026 I CANCELLIERE i
Sentenza Cassazione n. 26591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris