CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 29088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30459/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N.3 A.S.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso la quale è domiciliata come da pec registri di giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 520/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di L'AQUILA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che nessuna delle parti abbia chiesto la decisione del ricorso;Rilevato peraltro che, come da atto depositato il 4.5.2023 e dunque antecedentemente alla proposta di definizione del giudizio, l’oggetto del contendere è stato definito in via transattiva tra le parti fin dal febbraio 2022; Ritenuto che l’attivazione ed il completamento del procedimento di definizione a norma dell’art. 380-bis non possano che comportare ex lege l’estinzione del giudizio di cassazione, peraltro perseguita anche nella menzionata transazione, ove vi era l’impegno ad abbandonare con rinuncia tale giudizio; Ritenuto quindi di dover pronunciare la menzionata estinzione; Ritenuto non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, avendo le parti definito in via transattiva anche tale aspetto (in misura di euro 2.800,00 oltre accessori a favore della Ciccarelli), tenuto conto, oltre a doversi evitare il rischio di duplicazioni, che se il pagamento di quell’importo non vi fosse in ipotesi tuttora stato, non resterebbe che azionare il titolo negoziale che ormai autonomamente sancisce quell’obbligo; Considerato che rispetto ad ogni eventuale divergenza su quanto qui ritenuto in punto spese le parti possono in ipotesi trovare tutela nelle forme di cui all’art. 391, co. 3, c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di