CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32464/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 167, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 167, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 242/2018 , pubblicatail 09/03/2018 , R.G.N. 186/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronunciadi primo grado che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] volte “a conseguire, previa qualificazione dell’intercorso rapporto nel lasso temporale 1.9.96 – 31.12.09 come subordinato, il t.f.r. e il pagamento della contribuzione previdenziale”; 2.la Corte, in estrema sintesi, ha condiviso l’assunto del primo giudice secondo il quale, “sulla scorta delle prove precostituite e testimoniali, il requisito della subordinazione non poteva dirsi comprovato”; quanto alla pretesa contribuzione previdenziale il Collegio ha osservato “che, dovendo l’interruzione della prescrizione provenire dall’Inps ed essendo nella materia de qua la stessa rilevabile d’ufficio, nessuna condanna al versamento dell’eventuale contribuzione omessa sarebbe possibile in ragione del decorso, allo stato, del quinquennio di legge”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi; hanno resistito con distinti controricorsi gli intimati; all’adunanza camerale del 15 giugno 2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per impedimento del relatore; in prossimità di detta adunanza la parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., 61, 69 e 86 d. lgs. n. 276 del 2003, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, avendo la Corte di Appello accertato che il rapporto si era svolto nelle forme della collaborazione “parasubordinata” di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., “avrebbe dovuto applicare gli artt. 61 e 69 d. lgs. n. 276 del 2003 e, quindi, rilevata l’assenza di qualsivoglia progetto, disporre la conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data della costituzione”, a prescindere da ogni indicazione in tal senso ad opera della parte ricorrente; col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, criticando la sentenza impugnata per avere ritenuto la prescrizione “con riferimento alla domanda di condanna dei convenuti al versamento dei contributi dovuti in relazione al rapporto di lavoro subordinato del quale si è chiesto l’accertamento”; 2.il primo motivo non può trovare accoglimento alla stregua del principio già statuito da questa Corte in base al quale: “Il lavoratore che, con il ricorso introduttivo, deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la simulazione di un contratto a progetto non ne può far valere la nullità per mancanza del progetto nel corso del giudizio di appello, in quanto tale ulteriore prospettazione costituisce domanda nuova, con una diversa "causa petendi", per l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione” (Cass. n. 24480 del 2019; conf. Cass. n. 28401 del 2022); se costituisce domanda nuova quella del lavoratore che, in appello, voglia far valere la nullità per mancanza del progetto, quando in primo grado era stato dedotto un rapporto di lavoro subordinato e la simulazione del progetto, a maggior ragione risulta inammissibile la pretesa di chi abbia fatto valere nell’intero corso del giudizio di merito la domanda fondata sull’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e solo in sede di legittimità invochi l’applicabilità degli artt. 61 e 69 del d. lgs. n. 276 del 2003, proponendo innanzi a questa Corte un nuovo tema di indagine e di decisione, come conclamato anche dal contraddittorio, insorto solo in questa sede, sia in merito all’operatività dell’art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003, sia sulla titolarità da parte del Totti di una pensione di vecchiaia e sulle eventuali conseguenze di tale titolarità; 3. una volta respint o il primo motivo di ricorso, all’accertamento definitivo circa l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il Totti e gli originari convenuti consegue l’infondatezza anche del secondo mezzo di gravame, atteso che nessuna domanda di condanna al versamento dei contributi poteva trovare accoglimento in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato dichiarato insussistente; 4. conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascun controricorrente in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il