CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 46747/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di Appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Trapani emessa il 20 aprile 2017, condannava il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili in relazione al reato di tentata truffa, così qualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 56-346 cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'irritualità della querela, mancante della "firma olografa dei querelanti ed essendo l'atto sottoscritto solo dall'avvocato" (fg. 2 del ricorso); 2) violazione di legge in ordine al risarcimento del danno alle parti civili, non parametrato alla nuova qualificazione giuridica del fatto ed alla mancanza di danno patrimoniale, essendosi l'azione arrestata al tentativo; 3) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, essendo stato commesso il fatto il 5 aprile del 2013. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In ordine al primo motivo, risulta dagli atti - cui la Corte ha potuto accedere stante la natura processuale della questione - che la querela è stata firmata dal solo difensore delle persone offese che, però, aveva allegato ad essa la procura speciale. Ne consegue che la dichiarazione di querela è valida ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., essendo stata presentata dal titolare del diritto non personalmente ma a mezzo di procuratore speciale. 2. Quanto al secondo motivo, esso è, del pari, manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il reato di tentata truffa - così come qualificato dalla Corte di appello modificando l'originaria imputazione ex art. 346 cod.pen. - non avrebbe procurato alcun danno alle parti civili. L'argomentazione postula una inesistente incompatibilità giuridica, in termini generali, tra l'ipotesi del tentativo di truffa ed il danno patrimoniale, poi applicata al caso specifico rilevandosi che non si era perfezionata alcuna dazione di danaro. Tuttavia, è pacifico che il delitto tentato, anche quando attiene a reati contro il patrimonio, può essere causa di un danno economico risarcibile, dal momento che occorre soltanto che il giudice verifichi ex ante se il delitto consumato avrebbe potuto produrre tale danno, circostanza che il ricorrente non smentisce ma al contrario afferma facendo riferimento al tipo di specifico accordo intervenuto tra le parti, relativo alla dazione di una somma di danaro. D'altra parte, a conferma di tale assunto può rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere applicabili al delitto tentato che attenga a reati contro il patrimonio sia l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. (Sez. U, n. 28243 del 2013, Zonni), sia l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61, comma primo, n. 7 cod.pen. (Sez. F, n. 33408 del 13/08/2009, Hudorovich, Rv. 244353, proprio con riferimento al reato di tentata truffa). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata, emessa il 3 novembre 2020. Il reato risulta contestato come commesso fino all'8 aprile 2013. Al termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, tenuto conto della proroga, devono essere aggiunti 49 giorni per la sospensione da Covid 19 prevista dall'art. 83, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, avendo il procedimento subito due rinvii proprio a causa dell'emergenza pandemica (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.4.2020 e poi da questa data al 29.10.2020). Pertanto, la prescrizione è maturata il 26 novembre 2020, dopo la sentenza impugnata, con consequenziale sua irrilevanza stante la inammissibilità del ricorso (l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (sez.2, n.28848 del 08/05/2013, Ciaffoni; sez.4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi; Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.11.2021. Il Consigliere est