CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 settembre 2019
Cassazione n. 32629/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14285/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5045/2019 depositata il 16/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14285/2020 Numero sezionale 4234/2025 Numero di raccolta generale 32629/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della _____(di ciascuna) parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.920,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 14285/2020 Numero sezionale 4234/2025 Numero di raccolta generale 32629/2025 Data pubblicazione 15/12/2025