CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46139/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario a soddisfare l'obbligo della motivazione che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amr% , ende. Così deciso il 13 lugl o 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]