CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoRuggero Barile-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore-intimato-Numero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1469/2023depositata il 10/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La società [OSCURATO:PERSONA]. Coop ha emesso polizzafideiussoria n. 2220.91.107 a favore della FAI [OSCURATO:PERSONA],a garanzia degli obblighi che la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assunto neiconfronti di quest’ultima.A seguito dell'escussione della garanzia, la [OSCURATO:PERSONA]. Coopaveva pagato €40.000,00 ed aveva quindi agito in regresso ottenendodecreto ingiuntivo dal Tribunale di Verona per la somma di euro 40.131,51.Nel frattempo, con decreto del 13.09.2019, il GIP del Tribunale Penale diPistoia ha disposto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della societàM.[OSCURATO:SOCIETA]. nell'ambito di un procedimento penale per reati di riciclaggio eimpiego di denaro di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.),rientranti nell'art. 240-bis c.p. (confisca in casi particolari).2.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. si è opposta al decreto ingiuntivo eccependo che,essendo sottoposta a sequestro antimafia, i crediti dovevano essereaccertati secondo la procedura speciale del [OSCURATO:PERSONA] (D.Lgs.159/2011), davanti al [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile l'opposizione.3.- La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello lamentando: (1) la violazionedelle norme antimafia; (2) la mancata concessione dei termini ex art. 183,co. 6, c.p.c.Numero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con sentenza n. 1469/2023 del 10.07.202, la Corte d'Appello di Venezia haaccolto l'appello solo in ordine alla legittimazione attiva, rigettando nelmerito l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:SOCIETA] propone oraricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:PERSONA] spa,succeduta a [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza ex art.360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli articoli 112 e 161 c.p.c. .La ricorrente assume che la Corte d'Appello ha completamente disatteso ilsecondo motivo di appello relativo alla mancata concessione dei termini exart. 183, co. 6, c.p.c., senza pronunciarsi né sulla violazione di tale normané sulla richiesta di rimessione in termini per la produzione del decreto disequestro preventivo del 13.09.2019.In particolare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti avevano richiestocongiuntamente i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., ma il Tribunale li avevanegati senza motivazione.Sostiene la ricorrente che quando le parti richiedono tali termini il giudicedeve concederli senza alcuna discrezionalità.La mancata concessione ha impedito alla ricorrente di: (a) meglioargomentare sul difetto di legittimazione attiva; (b) produrre il decreto disequestro preventivo del 13.09.2019 che dimostrava l'applicazione dellamisura cautelare anche alla società, la quale aveva dunque legittimazioneIn particolare osserva la società ricorrente che stante l’eccezionepreliminare di difetto di legittimazione attiva della società convenuta, se ilGiudice avesse concesso i richiesti termini, parte attrice non solo avrebbepotuto meglio argomentare sul punto (avanzando le argomentazioni di cuiNumero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026sopra) ma avrebbe anche potuto produrre il decreto di sequestro preventivodel 13.09.19 dal quale si evince come la misura cautelare sia stata applicatanon solo relativamente alle quote sociali del sig. [OSCURATO:PERSONA] ma anche neiconfronti della società . (p. 10)Quindi, in appello, la ricorrente aveva specificamente chiesto la rimessionein termini per produrre il documento (doc. 3 fascicolo appello), ma la Cortenon si è pronunciata sul punto.La Corte ha invece addebitato alla ricorrente la "mancata allegazione" e lamancata menzione di documenti, violando così il diritto di difesa.Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazioneex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 183, co. 6, c.p.c., dell'art. 345, co.3, c.p.c. e dell'art. 24 Cost.La censura è subordinata a quella svolta nel motivo precedente. Anchequalora non si ritenesse sussistente l'omessa pronuncia, la Corte d'Appelloavrebbe comunque violato le norme processuali sulla concessione deitermini e sulla produzione documentale.Infatti, secondo la ricorrente, l'art. 183, co. 6, c.p.c. impone al giudice diconcedere i termini quando richiesti dalle parti, senza discrezionalità e lagiurisprudenza è pacifica nel ritenere che la mancata concessione deitermini richiesti comporta violazione del diritto di difesa (Cass. n.17436/2011, Cass. n. 27128/2011, Cass. n. 9169/2008)La parte appellante aveva specificato sia quale sarebbe stato il themadecidendum (difetto di legittimazione attiva), sia quali prove sarebberostate dedotte (decreto di sequestro del 13.09.2019). L'art. 345, co. 3, c.p.c.consente la produzione di documenti in appello se la parte dimostra di nonaverli potuti produrre per causa non imputabile: nel caso di specie, lamancata concessione dei termini in primo grado costituisce causa nonimputabile.Numero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026La Corte d'Appello avrebbe dovuto rimettere in termini la ricorrente perl'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute svolgere in primogrado.1.1.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.La ricorrente difetta d’interesse là dove si duole che se fossero stati concessii termini di cui all’art. 183 c.p.c. avrebbe potuto allegare e dimostrare lalegittimazione attiva della società, negata invece dal tribunale che avevaaccolto l’eccezione della società di assicurazione.Nell’impugnata decisione la corte di merito ha riconosciuto la legittimazionein argomento, affermando che nel caso in cui sia adottato unprovvedimento di sequestro di beni costituenti compendio aziendale di unasocietà e di nomina di amministratori giudiziari … non è configurabile alcun«doppio binario», che faccia coesistere poteri gestori in capo agliamministratori della società, essendo gli stessi riservati in via esclusiva agliamministratori giudiziari con la conseguenza che va quindi dichiaratala piena legittimazione degli amministratori giudiziari a proporrel’opposizione avverso il DI impugnato, essendovi stata la previaautorizzazione in tal senso da parte del GIP (p-13).La corte di merito ha dichiarato assorbito il motivo di gravame sulla mancataconcessione dei termini, ritenendo che, stante l’accoglimento dell’appello inordine alla legittimazione attiva non fosse necessario la relativa disamina.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazioneex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 52, 57, 58, 59 e 61 D.Lgs. 159/2011in combinato disposto con l'art. 104-bis, co. 1-quater, disp. att. c.p.p.Censura la decisione impugnata nella parte in cui la corte di merito haerroneamente ritenuto che non vi fosse violazione del principio di legalità edella par condicio creditorum per essere stata seguita, per ottenere ilpagamento, la procedura prevista dalla legge antimafia.Numero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026La corte di merito ha ritenuto fondata la pretesa creditoria, in quanto ilpagamento che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto, e per cui agiva in regresso, deveritenersi conforme alle condizioni di polizza e quindi correttamenteeseguito .La ricorrente lamenta che l’accertamento dei crediti anteriori alsequestro deve, per legge, avvenire secondo la speciale procedura ex art.52 e ss. D.Lgs. 159/2011, con conseguente improponibilità dei giudiziordinari (analogamente all’accertamento dei crediti in sede fallimentare) (p 16 del ricorso).In particolare, osserva la ricorrente che il sequestro preventivo del13.09.2019 è stato disposto anche in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita),che rientrano nell'art. 240-bis c.p. (confisca in casi particolari).Ai sensi dell'art. 104-bis, co. 1-quater, disp. att. c.p.p., si applicano ledisposizioni del Titolo IV del Libro I del D.Lgs. 159/2011 ([OSCURATO:PERSONA])in materia di tutela dei terzi.Per contro, la decisione impugnata ha erroneamente affermato che l'art. 61Codice Antimafia presuppone "l'intervenuta confisca dei beni sequestratiche non risulta compiuta"; che l'art. 55 [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe "solola sospensione in relazione alle azioni esecutive"; che l'art. 56 CodiceAntimafia riguarderebbe "i soli rapporti contrattuali ancora pendenti"Invece, la corretta interpretazione della normativa vigente sarebbe che l'art.52, co. 2, [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che "i crediti dei terzi risultanti da attiaventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati secondo ledisposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59" indipendentemente dallaconfisca; che la procedura di accertamento dei crediti si applica già nellafase di sequestro, non solo dopo la confisca; che l'art. 61 riguarda solo lafase finale di pagamento dei crediti, ma gli artt. 52 e seguenti regolanol'accertamento che deve avvenire davanti al giudice delegato.Numero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026Sulla base di tali premesse, secondo la ricorrente, il decreto ingiuntivo nonpoteva essere né richiesto né emesso dal giudice civile, in quantol'accertamento del credito spetta esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] delprocedimento di prevenzione.La procedura speciale prevista dal [OSCURATO:PERSONA], come sopra descritta,è inderogabile e garantisce la par condicio creditorum.La ricorrente fa sul punto richiamo all'orientamento consolidato dellagiurisprudenza di merito che ha riconosciuto l'applicabilità della disciplinaantimafia ai sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. per reati rientrantinell'art. 240-bis c.p., con conseguente incompetenza del giudice civile.3.1.- Il motivo è infondato.La tesi è che, dopo il sequestro, qualunque pretesa di un creditore deveessere fatta valere secondo la procedura della legge antimafia, quindi previaverifica degli organi di gestione della società nominati dal giudice. E nonnelle forme ordinarie, come qui avvenuto.La tesi riposa sulla ratio della legge antimafia (n. 159 del 2011) che mira acontemperare l’interesse dei creditori di una società sottoposta a sequestroantimafia, con l’interesse dello Stato a che i beni di quella società nonvengano strumentalmente usati per portare a compimento le finalitàmafiose con cui erano stati prodotti.La legge impone che i crediti sorti anteriormente al provvedimento disequestro vengano accertati nella procedura dalla legge stessa prevista,davanti agli organi di gestione della società sotto sequestro.Questo accertamento concorsuale del credito presuppone che icrediti del terzo debbano risultare da atti aventi data certa anteriore alsequestro .L’articolo 52, comma 2, della citata legge prevede che i crediti di cui alcomma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negliarticoli 57, 58 e 59 , vale a dire che devono essere accertati con quellaprocedura i crediti aventi data certa anteriore al sequestro.Numero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026Difettano pertanto due presupposti ai fini dell’applicazione della normativain argomento ed esclusione dell’accertamento del credito per le vieordinarie.Il primo è che non c’è prova che il credito della società abbia data certaanteriore al sequestro, ed anzi il decreto ingiuntivo (il titolo, dunque, di quelcredito) è successivo.Il secondo presupposto è che la procedura concorsuale di verifica deicrediti, in caso di società sottoposta a sequestro antimafia, presuppone chevi sia una confisca, tanto è vero che, solo dopo che la confisca è emessa inprimo grado, viene assegnato termine ai creditori per fare la domanda diverifica del credito (art. 57).In sostanza, la confisca è condizione sospensiva dell’applicazione dellaprocedura di verifica del credito, non essendo sufficiente il sequestro, ilquale può risolversi dunque in una revoca, può cioè non portare ad alcunaconfisca. Se al sequestro non segue la confisca, la società torna nel regimedi diritto comune, e così i crediti che la riguardano.Il sequestro ha il solo effetto di sospendere le procedure esecutive (art. 55),onde evitare, che, in caso di confisca, il bene aggredito dalla proceduraesecutiva, non sia più recuperabile.Nella fattispecie non è dimostrato, né allegato che al sequestro sia seguitala confisca.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00 (di cuieuro 4.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Numero registro generale 20758/2023Numero sezionale 993/2026Numero di raccolta generale 10805/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]