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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38888/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 maggio scorso, che ha riconosciuto, ai fini dell'esecuzione della pena nel territorio dello Stato, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria della Polonia, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2016, con la quale egli è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di "partecipazione attiva in subbuglio", previsto dall'art. 254, § 1, del codice penale polacco.

Ha ritenuto la Corte distrettuale che la relativa condotta, consistita nella partecipazione a scontri con la polizia in occasione di una partita di calcio e nella «resistenza attiva e passiva durante il fermo» (secondo la testimonianza di uno degli agenti di polizia intervenuti), rientri nella fattispecie interna della resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337 e 339, cod. pen.).

2. Due sono le doglianze avanzate con il ricorso e che dovrebbero condurre, secondo il deducente, all'annullamento della sentenza.

2.1. In rito, si lamenta la violazione dell'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non avere l'interessato avuto conoscenza del processo conclusosi con la condanna.

Precisamente, dopo una prima sentenza assolutoria, emessa dal Tribunale circondariale di Varsavia il 5 dicembre 2013, della quale quegli era stato informato dal difensore nominatogli d'ufficio, il Pubblico ministero ha interposto appello, in accoglimento del quale, con sentenza emessa il 12 luglio 2016, la prima decisione è stata annullata ed è stata emessa condanna, poi confermata con sentenza del Tribunale distrettuale di Varsavia del 20 dicembre 2016, divenuta definitiva.

Sostiene il ricorrente di non aver ricevuto alcuna informazione dell'impugnazione del Pubblico ministero e di tutti i successivi atti del processo.

2.2. Nel merito delle accuse, invece, lamenta la violazione dell'art. 733, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché il fatto a lui addebitabile non configurerebbe il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, bensì, ed al più, una violazione amministrativa ai sensi dell'art. 6, legge n. 401 del 1989, per fatti di violenza in occasione od a causa di manifestazioni sportive.

La condotta di "subbuglio", infatti, non troverebbe alcuna corrispondenza nella legislazione penale italiana; inoltre, dalla sentenza polacca non emergerebbe la specifica condotta posta in essere individualmente da esso ricorrente, come invece richiede l'art. 337, cod. pen..

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

2. Il primo trova frontale smentita in atti.

Nel certificato trasmesso dall'autorità polacca, infatti, si attesta che il condannato, «sapendo dell'udienza ha conferito delega al difensore (...) ed il difensore in questione di fatto l'ha difes(o) durante l'udienza», aggiungendosi che il condannato medesimo «era stato informato in modo corretto [dell'udienza] (...) era presente all'udienza il suo difensore (...) il difensore ha presentato l'appello alla sentenza del Tribunale circondariale... del 12 luglio 2016».

Non v'è dubbio, dunque, che il ricorrente abbia avuto conoscenza anche dei gradi del processo successivi alla prima pronuncia assolutoria, risultando perciò corretta l'affermazione in tal senso contenuta nella sentenza impugnata.

Non può perciò essere rifiutato il riconoscimento della sentenza straniera di condanna, benché pronunciata in contumacia.

A norma dell'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010, il rifiuto è consentito, a meno che il certificato indichi che la persona abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

2. Ad identica conclusione si perviene in relazione al motivo riguardante la mancanza del requisito della doppia incriminazione.

L'art. 10, comma 1, lett. e), d.

Igs. n. 161 del 2010, tra le condizioni per il riconoscimento della sentenza straniera, indica quella per cui il fatto sia previsto come reato dalla legge nazionale, «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato».

Questa locuzione - conformemente, del resto, a quanto ritenuto con riferimento alle analoghe previsioni riguardanti tutti gli istituti di collaborazione penale tra gli Stati: estradizione, mandato d'arresto europeo ed altri - dev'essere intesa nel senso che non è necessaria l'esatta corrispondenza dello schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero con una norma di quello italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.

Nello specifico, la condotta addebitata al Terlizzi, così come descritta negli atti trasmessi dall'autorità polacca, trasfusi nel provvedimento impugnato e non sindacabili nel loro contenuto dall'autorità giudiziaria italiana, rientra agevolmente nel paradigma normativo della resistenza a pubblico ufficiale, avendo egli preso parte, in concorso con altre persone, agli scontri con l'autorità di polizia ed avendo individualmente opposto «resistenza attiva e passiva durante il fermo».

Del tutto eccentrico, infine, è il riferimento al disposto dell'art. 6, legge n. 401 del 1989, che non contiene alcuna disposizione speciale rispetto all'art. 337, cod. pen..

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 maggio scorso, che ha riconosciuto, ai fini dell'esecuzione della pena nel territorio dello Stato, la sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria della Polonia, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2016, con la quale egli è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di "partecipazione attiva in subbuglio", previsto dall'art. 254, § 1, del codice penale polacco. Ha ritenuto la Corte distrettuale che la relativa condotta, consistita nella partecipazione a scontri con la polizia in occasione di una partita di calcio e nella «resistenza attiva e passiva durante il fermo» (secondo la testimonianza di uno degli agenti di polizia intervenuti), rientri nella fattispecie interna della resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337 e 339, cod. pen.). 2. Due sono le doglianze avanzate con il ricorso e che dovrebbero condurre, secondo il deducente, all'annullamento della sentenza. 2.1. In rito, si lamenta la violazione dell'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non avere l'interessato avuto conoscenza del processo conclusosi con la condanna. Precisamente, dopo una prima sentenza assolutoria, emessa dal Tribunale circondariale di Varsavia il 5 dicembre 2013, della quale quegli era stato informato dal difensore nominatogli d'ufficio, il Pubblico ministero ha interposto appello, in accoglimento del quale, con sentenza emessa il 12 luglio 2016, la prima decisione è stata annullata ed è stata emessa condanna, poi confermata con sentenza del Tribunale distrettuale di Varsavia del 20 dicembre 2016, divenuta definitiva. Sostiene il ricorrente di non aver ricevuto alcuna informazione dell'impugnazione del Pubblico ministero e di tutti i successivi atti del processo. 2.2. Nel merito delle accuse, invece, lamenta la violazione dell'art. 733, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché il fatto a lui addebitabile non configurerebbe il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, bensì, ed al più, una violazione amministrativa ai sensi dell'art. 6, legge n. 401 del 1989, per fatti di violenza in occasione od a causa di manifestazioni sportive. La condotta di "subbuglio", infatti, non troverebbe alcuna corrispondenza nella legislazione penale italiana; inoltre, dalla sentenza polacca non emergerebbe la specifica condotta posta in essere individualmente da esso ricorrente, come invece richiede l'art. 337, cod. pen.. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2. Il primo trova frontale smentita in atti. Nel certificato trasmesso dall'autorità polacca, infatti, si attesta che il condannato, «sapendo dell'udienza ha conferito delega al difensore (...) ed il difensore in questione di fatto l'ha difes(o) durante l'udienza», aggiungendosi che il condannato medesimo «era stato informato in modo corretto [dell'udienza] (...) era presente all'udienza il suo difensore (...) il difensore ha presentato l'appello alla sentenza del Tribunale circondariale... del 12 luglio 2016». Non v'è dubbio, dunque, che il ricorrente abbia avuto conoscenza anche dei gradi del processo successivi alla prima pronuncia assolutoria, risultando perciò corretta l'affermazione in tal senso contenuta nella sentenza impugnata. Non può perciò essere rifiutato il riconoscimento della sentenza straniera di condanna, benché pronunciata in contumacia. A norma dell'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010, il rifiuto è consentito, a meno che il certificato indichi che la persona abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. 2. Ad identica conclusione si perviene in relazione al motivo riguardante la mancanza del requisito della doppia incriminazione. L'art. 10, comma 1, lett. e), d. Igs. n. 161 del 2010, tra le condizioni per il riconoscimento della sentenza straniera, indica quella per cui il fatto sia previsto come reato dalla legge nazionale, «indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato». Questa locuzione - conformemente, del resto, a quanto ritenuto con riferimento alle analoghe previsioni riguardanti tutti gli istituti di collaborazione penale tra gli Stati: estradizione, mandato d'arresto europeo ed altri - dev'essere intesa nel senso che non è necessaria l'esatta corrispondenza dello schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero con una norma di quello italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. Nello specifico, la condotta addebitata al Terlizzi, così come descritta negli atti trasmessi dall'autorità polacca, trasfusi nel provvedimento impugnato e non sindacabili nel loro contenuto dall'autorità giudiziaria italiana, rientra agevolmente nel paradigma normativo della resistenza a pubblico ufficiale, avendo egli preso parte, in concorso con altre persone, agli scontri con l'autorità di polizia ed avendo individualmente opposto «resistenza attiva e passiva durante il fermo». Del tutto eccentrico, infine, è il riferimento al disposto dell'art. 6, legge n. 401 del 1989, che non contiene alcuna disposizione speciale rispetto all'art. 337, cod. pen.. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze prospettate, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, co
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