CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 22969-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Angelo (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Licata, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] (cod. fisc. 00309020840), con sede in Agrigento, alla via Panoramica dei Templi n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata in data 22 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] citò in giudizio dinanzi il Tribunale di Agrigento la [OSCURATO:PERSONA]Angelo per far dichiarare inefficaci ex art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. (precedente formulazione), diversi atti solutori compiuti dalla società in bonis in favore del predetto istituto di credito, costituiti da rimesse bancarie su conti correnti scoperti (avvenute nell’arco temporale compreso tra luglio 1999 e febbraio 2000) e provenienti da crediti riscossi dalla banca in virtù di mandati irrevocabili all’incasso rilasciati dalla società poi dichiarata fallita, sostenendo che si trattasse di atti solutori “anomali” e, come tali, revocabili perché compiuti nel periodo sospetto e a beneficio di un creditore ben consapevole dello stato di decozione della impresa debitrice. 2. Il Tribunale di Agrigento con sentenza non definitiva resa in data 31.3.2008 dichiarò sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 67 l. fall. per la dichiarazione di inefficacia delle predette rimesse bancarie e con separata ordinanza rimise la causa sul ruolo per l’espletamento di Ctu contabile finalizzata alla determinazione delle rimesse bancarie revocabili sul conto corrente ordinario e su quello anticipi, avendo a riguardo il criterio del saldo disponibile al momento in cui le rimesse erano state compiute e tenuto conto che il conto corrente ordinario non era affidato. 3. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, con sentenza definitiva del 30.7.2009, dichiarò inefficaci nei confronti del fallimento le predette rimesse bancarie solutorie con condanna della banca convenuta alla restituzione della somma pari ad euro 1.045.347,48. 4. Proposto appello da parte dell’istituto di credito nei confronti del fallimento avverso le predette sentenze, definitiva e non definitiva, con la sentenza qui di nuovo impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il gravame, confermando pertanto le statuizioni di primo grado.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora rileva - che: a) quanto al primo motivo di appello, le censure non fossero fondate in quanto la banca non aveva in alcun modo contestato la veridicità e storicità dei fatti evidenziati quanto alle varie operazioni negoziali e contabili illustrate dalla curatela fallimentare, avendo semmai sollevato una questione di natura giuridica ed interpretativa sulla qualificazione delle procure del 3.8.1998 e del 30.8.1999 che non avrebbero potuto essere considerate come “mandati irrevocabili all’incasso”, ma al contrario come cessioni di credito stipulati a garanzia di un debito non ancora sorto o sorto contestualmente, con esclusione dunque di una destinazione solutoria; b) quanto al quarto motivo – dedotto in relazione all’erronea considerazione dell’inesistenza del fido di £ 2.000.000 sul conto corrente n. 26269-1, anche con riferimento alla violazione dei principi di ripartizione degli oneri probatori e del principio di non contestazione – le doglianze erano del pari infondate, posto che la banca non aveva fornito alcuna prova in ordine alla concessione di un affidamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] tanto meno della stipulazione per iscritto di un contratto (peraltro neanche allegato) di conto corrente, contenente la previsione e la regolamentazione dell’asserita apertura di credito, non potendo ritenersi sufficiente, dal punto di vista probatorio, la semplice nota della IACES del 20.11.1999, con la quale la società fallita aveva richiesto la prosecuzione immediata dell’assistenza creditizia, con innalzamento a £ 2.000.000.000, non essendo emerso che a tale richiesta avesse fatto seguito una apposita deliberazione da parte dell’istituto bancario; c) in ordine alla violazione dell’onere della prova a carico del fallimento, relativamente alla natura simulata del fido, la curatela non aveva mai allegato tale asserita simulazione, essendosi invece limitata a dedurre la mancanza di prova circa l’esistenza dell’affidamento, invece affermata dall’istituto di credito; d) quanto al quinto motivo di appello e alla contestata natura di mandati irrevocabili all’incasso delle procure speciali del 3.8.1998 e del 30.8.1999 (anziché come cessioni di crediti), le censure dovevano ugualmente essere disattese perché le due procure in esame prevedevano espressamente il mandato irrevocabile all’incasso, con la precisazione che le stesse venivano conferite nell’interesse della stessa banca F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 mandataria e con l’obbligo di rendiconto; e) era dunque chiaro che si trattasse di veri e propri mandati “in rem propriam”, ai sensi dell’art. 1723, 2 comma, cod. civ., evidentemente finalizzati al rientro, anche solo parziale, della rilevante posizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della banca; f) anche a voler accedere alla diversa tesi della qualificazione dei predetti negozi come cessione di crediti con funzione di garanzia, si sarebbe stato pur sempre in presenza di atti estintivi di debiti di carattere anomalo e come tali suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, 1 comma, n. 2, l. fall., come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità; g) tale ricostruzione era anche confermata dalla nota del 17.11.1999 del funzionario della banca, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con la quale la stessa evidenziava che l’eventuale fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comportato la revocatoria di tutti i pagamenti effettuati negli ultimi due anni in quanto ricevuti in esecuzione di cessione di crediti ovvero di procure all’incasso, considerati mezzi anomali di pagamento; h) la natura solutoria delle impugnate rimesse bancarie era comunque evincibile anche dal contenuto della convenzione interbancaria del 1.12.1998, intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e alcuni istituti di credito, avente lo scopo di gestire i rientri programmati, acquisire le garanzie previste e provvedere al riparto delle somme incassate; i) quanto all’ottavo motivo di gravame, declinato in riferimento alla denunciata erronea quantificazione dell’entità delle rimesse bancarie revocabili, l’appellante non aveva mai specificato quali fossero le inesattezze in cui sarebbe incorso il Ctu nella predetta quantificazione, limitandosi sul punto ad un mero rinvio alla consulenza di parte del prof. Battaglia senza trascrivere le osservazioni espresse da quest’ultimo, così rendendo il motivo di gravame generico ed irricevibile. 2. La sentenza, pubblicata il 22 maggio 2015, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]Angelo con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 cod. civ., in ordine alla prova dell’esistenza di un affidamento di due miliardi di lire sul conto corrente ordinario n. 26269-1. Si evidenzia che la stessa curatela fallimentare, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e negli scritti difensivi successivi, pur affermando che il fido era stato concesso unilateralmente, aveva comunque confermato l’esistenza di tale facoltà di scoperto, di talchè, non essendone contestata l’esistenza, si sarebbe dovuto accertare l’eventuale simulazione del fido stesso, con la conseguenza che, per la regola generale di cui all’art. 2697 cod. civ., l’onere probatorio di tale presunta simulazione non avrebbe potuto che ricadere sulla curatela stessa, che non aveva contestato l’esistenza ma solo la efficacia del fido, sostenendone la mera apparenza senza tuttavia fornirne la relativa prova. 1.1 Il motivo per come articolato è inammissibile. La ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo della presunta violazione dell’art. 2697 cod. civ., in tema di violazione dei principi ripartitivi degli oneri della prova in subiecta materia, senza tuttavia censurare la ratio decidendi su cui riposa il rigetto del proposto gravame, e cioè che la curatela non aveva eccepito in alcun modo la natura simulata del fido (che avrebbe dovuto accompagnare il conto corrente sopra indicato in premessa), essendosi invece limitata - la curatela - a contestare la mancata dimostrazione da parte della banca (che a ciò era onerata) dell’esistenza del predetto fido. La ricorrente, diversamente, ritiene, sul punto qui in discussione, che la curatela non avesse contestato l’esistenza del fido, con deduzione, tuttavia, generica e non autosufficiente ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non essendosi neanche premurata la società ricorrente di descrivere e di allegare al ricorso introduttivo gli atti difensivi della curatela nei quali quest’ultima non avrebbe contestato, in tesi, le predette circostante relative all’esistenza del fido bancario. La censura è dunque inammissibile. 2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e di violazione e falsa applicazione dell’art.1362 cod. civ. Si evidenzia che, sin dal primo grado, aveva sostenuto che le operazioni negoziali oggetto di impugnazione giudiziale integrassero atti di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 cessione del credito con funzioni di garanzia. Osserva ancora la ricorrente che Data pubblicazione 25/05/2022 la corte di appello, nel confermare la tesi accolta dal tribunale ed adesiva alla diversa ricostruzione prospettata dalla curatela come mandati irrevocabili all’incasso di crediti, avrebbe omesso ogni giustificazione e motivazione sulla interpretazione in tal senso del contratto, essendosi limitata a sostenere apoditticamente che il proprio convincimento si basava sull’interpretazione letterale del contenuto delle due procure dell’agosto 1999. Evidenzia ancora la ricorrente che - ricercando la comune intenzione dei contraenti senza fermarsi, dunque, al solo profilo del significato letterale delle parole - i contratti in parola avrebbero dovuto essere qualificati come cessioni di crediti, quali controprestazione rispetto alla prestazione creditizia della banca. 2.1 Il motivo è anch’esso inammissibile, come il precedente. 2.1.1 Si prospetta un vizio di motivazione senza che lo stesso sia articolato come ora previsto dal novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Sul punto giova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 2.1.2 Ebbene, la ricorrente neanche enuclea un “fatto storico” del cui oData pubblicazione 25/05/2022messo esame ora si duole innanzi al giudice di legittimità, limitandosi, sul punto qui da ultimo in discussione (e riguardante la corretta qualificazione dei mandati all’incasso sopra ricordati in premessa), a censurare - peraltro genericamente - la motivazione impugnata come apodittica. E ciò a fronte di una motivazione - quella impugnata – che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, spiega in modo articolato (cfr. pagg. 11-13) le argomentazioni giuridiche e fattuali poste a sostegno della qualificazione delle predette procure come operazioni solutorie anomale, come tali revocabili ex art. 67, primo comma, n. 2, l. fall. 2.1.3 Nel resto le doglianze proposte dalla ricorrente si indirizzano solo a prospettare una lettura alternativa del contenuto delle clausole negoziali contenute nelle procure sopra richiamate, senza neanche spiegare quali siano i criteri ermeneutici fissati dagli artt. 1362 e segg. asseritamente violati dalla corte di merito nella ricostruzione della volontà contrattuale delle parti. Così prospettata la censura investe la Corte di legittimità di un inammissibile sindacato di merito sull’interpretazione del contratto, come tale sottratto a questo giudice perché rimesso all’insindacabile giudizio dei giudici del merito. Sul punto è necessario ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciò va aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoni ermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la Data pubblicazione 25/05/2022 trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 2007). 2.1.4 Senza contare che le censure prospettate dalla ricorrente dimenticano di impugnare anche la seconda ratio decidendi su cui si fonda la decisione di rigetto qui impugnata, e cioè che, anche qualificate le predette operazioni negoziali come cessioni di credito, non si sarebbe comunque potuto superare la loro natura solutoria e dunque la revocabilità delle relative rimesse bancarie. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 67 l. fall. e per vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Si evidenzia che, nel corpo dell’atto di appello e più esattamente nella illustrazione del sesto motivo di gravame, erano stati specificatamente elencati le operazioni, gli importi e le date di esecuzione delle stesse e dei relativi pagamenti, la cui natura era stata già contestata dal suo Ctp nelle osservazioni alla relazione del Ctu, nonché le motivazioni per le quali essa ricorrente non solo aveva richiesto la riconvocazione del consulente ma anche il rinnovo della consulenza stessa, con la conseguenza che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata – secondo cui essa appellante si sarebbe limitata ad illustrare le doglianze proposte solo attraverso un richiamo per relationem alla ctp, così rendendo il motivo di gravame generico e dunque inammissibile – si sarebbe risolta, in verità, nel mancato esame del motivo di appello articolato sul quantum.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 3.1 Il motivo – così articolato – è inammissibile per genericità di formulazione e perché comunque decentrato rispetto alla ratio decidendi della motivazione impugnata. Ed invero, la corte di appello ha affermato che la doglianza proposta dall’istituto di credito sul quantum oggetto di revocatoria era stata formulata in modo generico, attraverso il mero richiamo alla ctp senza enucleare i singoli profili di critica alla ctu, così rendendo le censure aspecifiche e dunque inammissibili. Ebbene, la ricorrente neanche confuta tale ratio decidendi, limitandosi solo a riferire – senza tuttavia dimostrarlo – che le critiche alla ctu erano già contenute (per così dire, implicitamente) nel sesto motivo di appello. Né la ricorrente indica quale fosse il contenuto dell’ottavo motivo che la corte di appello non avrebbe compreso. Non vi è chi non veda come in realtà la doglianza così articolata presta il fianco ad una evidente critica di genericità di formulazione essa stessa perché non evidenzia quali fossero le critiche contenute nella ctp già riversate nel sesto motivo di appello. Senza contare che la predetta doglianza si risolve, in buona sostanza, in una richiesta di riesame del merito della decisione già prospettata nel sesto motivo di gravame, tramite la riproposizione - in modo inammissibile - dello stesso innanzi al giudice di legittimità e senza neanche che sia esaminata, come sopra evidenziato, la ratio decidendi sottesa al rigetto dell’ottavo motivo di appello. 4. Il quarto mezzo denuncia, quale conseguenza delle censure mosse alla sentenza di secondo grado, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il motivo è in realtà assorbito dalla declaratoria di inammissibilità delle precedenti censure. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22969/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 16933/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 P.Q.M. dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso ed assorbito il quarto; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della