CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 12267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6769/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] D'ORO n. 280, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 497/202 1, depositata il21/09/2021, R.G.N. 208/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl (d’ora in avanti anche “SEL”), confermando la decisione di primo grado, di rigetto dell’opposizione proposta dalla citata società avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento dei compensi (mesi di gennaio e febbraio 2018 – rectius 2019 - e indennità di preavviso) relativi al rapporto di collaborazione svolto tra le parti. 2. La Corte territoriale ha condiviso la decisione del tribunale sulla sufficienza dei documenti prodotti dalle parti ai fini della decisione della causa e sulla superfluità delle prove testimoniali richieste dalla società; ha escluso che dalla e-mail del 20.12.2018 emergesse la inequivoca volontà della società di risolvere il rapporto di collaborazione con la Clarke; ha giudicato inammissibile il giuramento decisorio deferito dalla società in ragione della genericità dei capitoli formulati e della loro irrilevanza ai fini di causa in quanto riferiti all’attività prestata nel periodo da gennaio a marzo del 2019; ha escluso una condotta inadempiente della Clarke atta a fondare la domanda risarcitoria proposta dalla società (per le spese legali da quest’ultima sostenute per difendersi nei giudizi promossi dinanzi al T.A.R. dal COTRAC), rilevando che la sentenza del T.A.R. aveva respinto i ricorsi del COTRAC senza evidenziare alcuna negligenza nella condotta della Clarke. 3. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa motivazione sull’istanza di ammissione delle prove svolta in primo grado; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.437 c.p.c. per la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e del conseguente provvedimento di ammissione delle prove. Si censura la sentenza d'appello per non aver ammesso le prove richieste della società per dimostrare l’avvenuta cessazione del rapporto di collaborazione alla data del 31.12.2018 e per non avere motivato tale decisione, sebbene il tenore equivoco della e-mail del 20.12.2018 e il mancato invio della raccomandata prevista dal contratto per la risoluzione del rapporto rendessero tali prove indispensabili.5. Il motivo è inammissibile perché la Corte ha ritenuto sufficienti al fine del decidere gli elementi probatori documentali acquisiti e tale valutazione non è suscettibile di censura in sede di legittimità, collocandosi al di fuori dell’ambito di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (su cui v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Deve ribadirsi, al riguardo, che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, trale complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass.n. 29404 del 7.12.2017). 6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c. e dell’art. 2736 c.c. in relazione alla mancata ammissione del giuramento decisorio e alla sua irrilevanza ai fini della decisione. 7. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. 8. Come precisato da questa Corte, è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito (v. Cass. n. 1551/2022; Cass. n. 16216/2019; Cass. n. 9831/14; Cass. n. 24025/2009). Va osservato, inoltre, che il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (così Cass. n. 27086/2018 e Cass. n. 10184/2013). La valutazione, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici (Cass.n. 1551/2022; Cass. n. 9831/14; Cass. n. 24025/2009). 9. Nel caso di specie, pur prescindendo dalla statuizione contenuta nella sentenza d’appello (pag. 12) di irrilevanza dei capitoli “in quanto aventi ad oggetto l’attività professionale prestata dalla Clarke nel periodo 1.1.2019- 6.3.2019”, resta tuttavia ferma la valutazione di genericità dei capitoli oggetto del giuramento decisorio (trascritti a pag. 14 del ricorso), resa dai giudici di appello in conformità ai principi di diritto sopra richiamati. Le censure di parte ricorrente su questo aspetto non segnalano vizi logici o giuridici ma si limitano a contestare la valutazione di genericità in sé e mentre ribadiscono la rilevanza dei capitoli al fine di far emergere la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro in epoca successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nulla deducono sulla concreta decisorietà degli stessi. 10. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1353 c.c. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto esistente una motivazione implicita di rigetto delle istanze istruttorie da parte del tribunale e nella parte in cui ha considerato giuridicamente irrilevante la prosecuzione del rapporto contrattuale dopo l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 11. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta in modo esatto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa (pag. 4 e 5) ha premesso che il tribunale aveva ritenuto non assolto l’onere della società di dimostrare il recesso dal rapporto in data 31.12.2018 poiché la e-mail del 20.12.2018 non aveva un contenuto inequivoco sul punto e la documentazione prodotta dalla Clarke dimostrava il coinvolgimento della stessa nel gennaio 2019 in attività oggetto del contratto di collaborazione; ha rilevato che il tribunale aveva giudicato esaustiva la documentazione acquisita e implicitamente superflua l’assunzione della prova testimoniale richiesta dalla società ed ha condiviso e fatta propria tale valutazione (sentenza pag. 7). La Corte di merito ha correttamente addossato alla società l’onere di prova del recesso dal rapporto di collaborazione in data 31.12.2018 e, sulla base del materiale probatorio raccolto, ha ritenuto tale onere non assolto, esistendo invece la prova documentale (fornita dalla lavoratrice) di prosecuzione del rapporto medesimo nel gennaio 2019. Sulla inammissibilità della censura di mancata ammissione delle prove testimoniali si rinvia a quanto esposto nell’esame del primo motivo, rilevandosi la mancata deduzione, peraltro, della decisività della prova non ammessa (v. Cass. n. 16214/2019; Cass. n. 5654/2017). 12. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., nonché manifesta contraddittorietà della sentenza in relazione alla mancata declaratoria di responsabilità contrattuale della Clarke. Si sostiene che il mancato accoglimento dei ricorsi dinanzi al T.A.R. non consente di escludere in modo automatico la responsabilità della Clarke, che si afferma invece esistente a causa di omissioni ed errori compiuti dalla stessa nella gestione delle pratiche, tanto da aver condotto i giudici amministrativi a compensare le spese di lite. 13. Il motivo è inammissibile poiché sollecita, nella sostanza, una rivalutazione degli elementi istruttori rispetto a quanto compiuto dai giudici di merito (senza alcun automatismo ma sulla base di una approfondita disamina dei dati probatori e di quanto emergente dalle pronunce del giudice amministrativo), non consentita in questa sede di legittimità. Nessuna violazione dell’art. 1218 c.c. è nella specie configurabile e neppure il ricorso mette in evidenza affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si pongano in contrasto con la disposizione citata (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). 14. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. 15. Le spese sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo. 16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002, se dovuto (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo