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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25868/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo b) per mancanza di querela e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato (capo a) e tentato furto aggravato (capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla doglianza presentata nell'atto di appello circa la proporzionalità del trattamento sanzionatorio applicato rispetto alla gravità del fatto - è manifestamente infondato in quanto il motivo di appello, sia pure non espressamente valutato dalla Corte di merito, era, geneticamente, da ritenersi a sua volta manifestamente infondato; il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure - che, infatti, aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuati generiche - ed è stato applicato in misura di poco superiore al minimo edittale.

La statuizione così censurata era stata adottata in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), ma nei limiti delineati dal diritto vivente, che ha stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante, Sez. 3 - n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01); anche a tacere, del resto, che il giudice d'appello ha prosciolto l'imputato dal reato sub b) per mancanza di querela ed eliminato l'aumento di pena;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo b) per mancanza di querela e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato (capo a) e tentato furto aggravato (capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla doglianza presentata nell'atto di appello circa la proporzionalità del trattamento sanzionatorio applicato rispetto alla gravità del fatto - è manifestamente infondato in quanto il motivo di appello, sia pure non espressamente valutato dalla Corte di merito, era, geneticamente, da ritenersi a sua volta manifestamente infondato; il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure - che, infatti, aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuati generiche - ed è stato applicato in misura di poco superiore al minimo edittale. La statuizione così censurata era stata adottata in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), ma nei limiti delineati dal diritto vivente, che ha stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante, Sez. 3 - n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01); anche a tacere, del resto, che il giudice d'appello ha prosciolto l'imputato dal reato sub b) per mancanza di querela ed eliminato l'aumento di pena;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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