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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44056/2024

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ente ORDINANZA nel procedimento n. 11082-2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza resa da questa Corte in data 07-06-2019; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] premesso che, con sentenza n. 27538/19 emessa in data 07-06-2019, questa Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 14 dicembre 2018 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende; letta la nota trasmessa il 26 settembre 2024 dall'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli; rilevato che nel dispositivo del ruolo di camera di consiglio e nell'intestazione della sentenza n. 27538-2019, l'anno di nascita del ricorrente, per mero errore materiale, è stato indicato nel "1955" e non nell'anno corretto, ossia il "1945"; ritenuto che a tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di camera di consiglio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativamente al procedimento 11082-2019, e nell'intestazione della sentenza n. 27538-2019, nel senso che, ove la data di nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata indicata nel "04-12- 1955", deve leggersi e intendersi: "04-12-1945".

Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delA 3 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA nel procedimento n. 11082-2019 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza resa da questa Corte in data 07-06-2019; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] premesso che, con sentenza n. 27538/19 emessa in data 07-06-2019, questa Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 14 dicembre 2018 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende; letta la nota trasmessa il 26 settembre 2024 dall'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli; rilevato che nel dispositivo del ruolo di camera di consiglio e nell'intestazione della sentenza n. 27538-2019, l'anno di nascita del ricorrente, per mero errore materiale, è stato indicato nel "1955" e non nell'anno corretto, ossia il "1945"; ritenuto che a tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di camera di consiglio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativamente al procedimento 11082-2019, e nell'intestazione della sentenza n. 27538-2019, nel senso che, ove la data di nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata indicata nel "04-12- 1955", deve leggersi e intendersi: "04-12-1945". Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delA 3 novembre 2024.
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