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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40334/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, con Cui si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, Sezior ? riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale della stessa città, in data 9 febbraio 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ad una serie di reati, tra i quali: - partecipazione ad un'asscdazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti; - correlate cessioni di droga in concorso, anche nei confronti di detenuti in carcere; - partecipazione ad un'associazione finalizzata alla perpE trazione di più reati di indebito procacciamento di apparecchi telefonici a detenuti; - reati-f ne di accesso indebito in concorso a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di deteruti; L'ordinanza genetica, confermata da quella impugnata, sulla base di intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di collaboratori, servizi di osservazione e sequestri, icostruiva una fiorente attività di commercio di stupefacenti, apparecchi di telefonia mobile e schede sim, veicolati all'interno del istituto di reclusione "[OSCURATO:PERSONA]" di Catanzaro, ad qpera di due sodalizi operanti in sinergia, cui partecipava con ruolo di vertice il [OSCURATO:PERSONA].

I gruppi si avvalevano della collaborazione di una rete di soggetti all'esterno, e della intermediazione prestata dall'agente di polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA]. rizio, il quale contribuiva alle attività illecite, permettendo l'ingresso in carcere di quanto oggetto dei traffici, dietro il pagamento di corrispettivi, con il placet della Direttrice della [OSCURATO:PERSONA] e della Comandante della [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso er cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Il primo motivo è diretto a censurare la ritenuta sussistenza di jravi indizi di colpevolezza, per violazione di legge e vizio di motivazione.

In proposito, il ricorrente deduce che gli elementi ritenuti gravemente incl ziati della sua partecipazione alle associazioni contestate, costituiti da materiale intercettivo dal contenuto criptico, non offrono alcuna concreta indicazione in ordine alle contestazion' e C e, al riguardo, il Tribunale avrebbe solo apparentemente risposto a quanto puntuMmer te dedotto e documentato con la memoria difensiva depositata in sede di riesame.

In particolare il giudice del riesame sarebbe incorso in errore nel non aver cqnsiderato che i fatti evocati a sorreggere la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associ,izione a carico del medesimo, in qualità di promotore, non consentivano tale conclusione.

Al fine di ritenere dimostrata la gravità indiziaria in ordine ai singoli cap putazione che, ad avviso dei giudici di merito, complessivamente considerati avrebbero consentito di ritenere provata la partecipazione in qualità di promotore all'associazione, il giudice leI riesame si sarebbe limitato a riproporre lo stralcio di alcune intercettazioni telefoniche, dal contenuto criptico, alcune delle quali relative ad altre posizioni processuali, rimaste prive di riscontro in ordine alla posizione dello stesso indagato; dato probatorio comunque iniloneo a fornire una prova indiziaria adeguata in ordine alla presunta responsabilità del medesimo ? ciò, anche in considerazione del fatto che nei confronti del prevenuto non era stato effettuato lcun sequestro di droga e di somme di danaro, ipoteticamente frutto di proventi illeciti, Manando altresì la prova che l'oggetto dei dialoghi captati fosse effettivamente sostanza sti. pefacente e/o apparecchiature telefoniche.

Al riguardo, come già evidenziato nella memoria difensiva dinanzi I riesame, la perquisizione locale personale a carico del [OSCURATO:PERSONA] aveva dato esito negative; e quanto agli indicati riscontri costituiti dalle circostanze emerse in occasione dell'arresto lel coindagato [OSCURATO:PERSONA], il giudice del riesame ricollegava tali circostanze alla posizibne el [OSCURATO:PERSONA], benché le conversazioni captate in occasione di tale arresto non fossero ntemenute con lui, bensì con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, le intercettazioni non trovavano riscontro neanche nel propalatò dei zollaboratori di giustizia, e sul punto, lo stesso Tribunale non avrebbe risposto adeguatamentE , alla memoria difensiva, se non in modo apparente, illogico e contraddittorio. 2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione del Tribunale del riesame p()r violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.

Eccepisce in proposito che il giudice del riesame non ha offerto alcuna riotivi3zione in ordine alla specifica doglianza, in punto di esigenze cautelari, relativa al fatto che le esii)enze cautelari connesse all'imputazione associativa dedita al narcotraffico ed alla commissione dei reati di cui agli articoli 391 ter e 319 cod.pen., favorita dalla direttrice dell'Istituto e dal coriandante della polizia penitenziaria, risultavano ormai affievolite, a seguito del cannbiatnent ) degli assetti dell'istituto penitenziario; e sul punto, l'ordinanza non avrebbe dato adeguala risaosta

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chies.o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile, perchè costituito da doglianze che si -isolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in sede di gravame e puntualmente disattese dal Tribunale, dovendosi le stesse considerare non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (per tutte, Se z. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

In ogni caso, non risponde a verità che l'ordinanza del riesame impugnata no i vi abbia dato adeguata risposta. 1.1 In particolare, le censure relative alla ritenuta rilevanza indiziarla di alcune intercettazioni telefoniche, - che ad avviso del ricorrente risulterebbero di contenuto criptico, alcune delle quali relative ad altre posizioni processuali, rimaste prive di riscontr ) in ordine alla posizione dello stesso indagato -, non superano il vaglio di preliminare ammissib lità.

Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l'interpretazione del linguai]gio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce queAone di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 d4?1 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Anche in successivi arresti si è puntualizzato, da questa Corte, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello tealE e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558).

Al contrario, incoerenze o illogicità, nel senso anzidetto, non risultano prospet:ate nel motivo di ricorso.

Per mera completezza, si osserva che il Tribunale, alle pagine 7 (conversazior i del 17/11/21 e del 22/11/21, prog 136), 16 (conversazioni del 29, prog.21,26,27,28,29; e del 30/11/2021 54), 18 (conversazione del 23/5/22), 20 e 21 (conversazioni del 16/8/2022), ha illustrato i dialoghi intercettati da cui è emerso il collaudato sistema che il gruppo di soggetti stabilmente impiegava per introdurre droga, telefoni cellulari e sim card all'interno del carcere ed il ruolo manageriale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con i complici.

Le puntuali argomentazioni non sono state specificamente censurate nei mc ivi di ricorso. 1.2 Priva di illogicità è la motivazione del Tribunale in ordine al riscontro rappresentato dal sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA]; infatti, il dato oggettivo costituito dal r trovamento di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, in procinto di essere introdotti h-h carcere, sono stati ricollegati, come riscontro, anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] sulla base dellE conversazioni intercettate, precedenti ed anche successive al sequestro, alle quali hanno partecipato il [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Con riferimento al terzo profilo di censura, riguardante il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nell'ordinanza del Tribunale è ben spiegato perchè il collaboratore ha indicato il solo Gaglianese come punto di riferimento per il procacciamento di telefonini in carcere, trattandosi del soggetto che, essendo anch'egli detenuto, rappreserr:ava l'anello di congiunzione con l'organizzazione all'esterno. 1.4 I profili di censura riguardanti il ritenuto inserimento del Bartolorineo n un contesto associativo qualificato anche ai sensi dell'art. 74 cit., come sviluppati in ricorso, sono generici, non confrontandosi con quanto l'ordinanza impugnata pone in risalto, attraverEo il rinvio alla ordinanza genetica, che con essa si integra a formare un unico tessuto rgomentativo.

Correttamente, è stato evidenziato come l'ordinanza applicativa d Ila misura abbia compiutamente illustrato l'organigramma del sodalizio, il suo funzionament - anche attraverso 13, la ricostruzione di una pluralità di reati fine -, i ruoli, bene caratterizzati, ricoperti dai singoli associati.

L'ordinanza fa buon governo di un principio ormai acquisito in forza d?.1 quale, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, LI. necessaria la presenza di tre elementi fondamentali, quali: a) l'esistenza di un gruppo, i cOmperlenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di 'eati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici Or il Jerseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche ih futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell unione illecita, (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 3, n. 9457 del 06:11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286).

In applicazione di tale principio, i giudici del merito hanno dedotto l'es stenza di una associazione, così connotata, e di un vincolo permanente tra i sodali - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - da una serie di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli stessi, i frequenti approvvigionamenti di droga veicolati successivamente in carcere, le formE: di copertura all'interno della struttura carceraria, la reiterazione dei reati scopo con analDghe modalità esecutive.

Gli stessi giudici di merito hanno perciò ritenuto l'esistenza di un sostrato organizzativo, dotato di stabilità, nella cui sfera operativa agiva costantemente il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva in essa un ruolo gerarchicamente sovraordinato, mantenendo contatti sia con i sonetti deputati alle consegne in carcere, sia direttamente con i detenuti (Tormento Pierp41o), 3bituali fruitori delle sostanze stupefacenti illegalmente introdotte nell'istituto di reclusione.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L'ordinanza, dopo aver richiamato la presunzione relativa di idoneità dell ii sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, c omma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, superabile da e ementi specifici dai quali dedurre l'idoneità di misure meno gravose a soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 cod.proc.pen., ha evidenziato che la difesa del ricorrente non ha dedotto dlcun concreto elemento idoneo a superarla.

Ha comunque sottolineato la spiccata capacità a delinquere del soggeti o, gravato da precedenti anche specifici, e la spregiudicatezza, evidenziata dalle modalità ielle :ondotte, dalla complessità del meccanismo delittuoso escogitato per introdurre in carcere drol; a e telefoni; e tutto ciò, nella assoluta indifferenza del suo stato di detenzione domiciliare Ha pertanto ritenuto essenziale la custodia in carcere, data la necessità di recidere i rapporti delinquenziali che il ricorrente è riuscito a mantenere, benchè sottoposto a misura autocustodiale.

E pertanto, ha giustamente affermato che la misura degli arresti domiciliari, seppure presidiata dal cd. braccialetto elettronico, risulterebbe del tutto inidonea a tutelare le indicate esigenze cautelari, perché le condotte criminose poste in essere dal ricorrente venivano effettuate dallo stesso, nonostante la sottoposizione al predetto regime restrittiv:); il pericolo di reiterazione non sarebbe pertanto ostacolato dalla misura invocata, avendo cost. i dimostrato la capacità di organizzare il traffico di droga e di beni illeciti seppur ristretto in detenzione domiciliare.

A fronte della approfondita ed esaustiva valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'indispensabile ricorso alla custodia in carcere da parte del Tribuni: le, il ricorrente deduce che non sarebbe stato considerato il nuovo assetto organizzativo iella struttura carceraria, dopo l'esclusione dei rappresentanti interni coinvolti nell'attività illecr3. 2.1 Il motivo è anche aspecifico in quanto non spiega perché la rimozione di tali soggetti dagli incarichi all'interno del carcere, impedirebbe la reiterazione dei reati, anche n altri contesti che il sodalizio risulta aver già frequentato, e non vale comunque a superare l'approfondita motivazione del Tribunale.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente 'al piEgamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la ;omma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in consi ierazione delle ragioni di inammissibilità.

Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sii:. trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilto dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnentp delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, con Cui si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, Sezior ? riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale della stessa città, in data 9 febbraio 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione ad una serie di reati, tra i quali: - partecipazione ad un'asscdazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti; - correlate cessioni di droga in concorso, anche nei confronti di detenuti in carcere; - partecipazione ad un'associazione finalizzata alla perpE trazione di più reati di indebito procacciamento di apparecchi telefonici a detenuti; - reati-f ne di accesso indebito in concorso a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di deteruti; L'ordinanza genetica, confermata da quella impugnata, sulla base di intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di collaboratori, servizi di osservazione e sequestri, icostruiva una fiorente attività di commercio di stupefacenti, apparecchi di telefonia mobile e schede sim, veicolati all'interno del istituto di reclusione "[OSCURATO:PERSONA]" di Catanzaro, ad qpera di due sodalizi operanti in sinergia, cui partecipava con ruolo di vertice il [OSCURATO:PERSONA]. I gruppi si avvalevano della collaborazione di una rete di soggetti all'esterno, e della intermediazione prestata dall'agente di polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA]. rizio, il quale contribuiva alle attività illecite, permettendo l'ingresso in carcere di quanto oggetto dei traffici, dietro il pagamento di corrispettivi, con il placet della Direttrice della [OSCURATO:PERSONA] e della Comandante della [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso er cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1 Il primo motivo è diretto a censurare la ritenuta sussistenza di jravi indizi di colpevolezza, per violazione di legge e vizio di motivazione. In proposito, il ricorrente deduce che gli elementi ritenuti gravemente incl ziati della sua partecipazione alle associazioni contestate, costituiti da materiale intercettivo dal contenuto criptico, non offrono alcuna concreta indicazione in ordine alle contestazion' e C e, al riguardo, il Tribunale avrebbe solo apparentemente risposto a quanto puntuMmer te dedotto e documentato con la memoria difensiva depositata in sede di riesame. In particolare il giudice del riesame sarebbe incorso in errore nel non aver cqnsiderato che i fatti evocati a sorreggere la sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associ,izione a carico del medesimo, in qualità di promotore, non consentivano tale conclusione. Al fine di ritenere dimostrata la gravità indiziaria in ordine ai singoli cap putazione che, ad avviso dei giudici di merito, complessivamente considerati avrebbero consentito di ritenere provata la partecipazione in qualità di promotore all'associazione, il giudice leI riesame si sarebbe limitato a riproporre lo stralcio di alcune intercettazioni telefoniche, dal contenuto criptico, alcune delle quali relative ad altre posizioni processuali, rimaste prive di riscontro in ordine alla posizione dello stesso indagato; dato probatorio comunque iniloneo a fornire una prova indiziaria adeguata in ordine alla presunta responsabilità del medesimo ? ciò, anche in considerazione del fatto che nei confronti del prevenuto non era stato effettuato lcun sequestro di droga e di somme di danaro, ipoteticamente frutto di proventi illeciti, Manando altresì la prova che l'oggetto dei dialoghi captati fosse effettivamente sostanza sti. pefacente e/o apparecchiature telefoniche. Al riguardo, come già evidenziato nella memoria difensiva dinanzi I riesame, la perquisizione locale personale a carico del [OSCURATO:PERSONA] aveva dato esito negative; e quanto agli indicati riscontri costituiti dalle circostanze emerse in occasione dell'arresto lel coindagato [OSCURATO:PERSONA], il giudice del riesame ricollegava tali circostanze alla posizibne el [OSCURATO:PERSONA], benché le conversazioni captate in occasione di tale arresto non fossero ntemenute con lui, bensì con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le intercettazioni non trovavano riscontro neanche nel propalatò dei zollaboratori di giustizia, e sul punto, lo stesso Tribunale non avrebbe risposto adeguatamentE , alla memoria difensiva, se non in modo apparente, illogico e contraddittorio. 2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione del Tribunale del riesame p()r violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Eccepisce in proposito che il giudice del riesame non ha offerto alcuna riotivi3zione in ordine alla specifica doglianza, in punto di esigenze cautelari, relativa al fatto che le esii)enze cautelari connesse all'imputazione associativa dedita al narcotraffico ed alla commissione dei reati di cui agli articoli 391 ter e 319 cod.pen., favorita dalla direttrice dell'Istituto e dal coriandante della polizia penitenziaria, risultavano ormai affievolite, a seguito del cannbiatnent ) degli assetti dell'istituto penitenziario; e sul punto, l'ordinanza non avrebbe dato adeguala risaosta 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chies.o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile, perchè costituito da doglianze che si -isolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in sede di gravame e puntualmente disattese dal Tribunale, dovendosi le stesse considerare non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso (per tutte, Se z. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). In ogni caso, non risponde a verità che l'ordinanza del riesame impugnata no i vi abbia dato adeguata risposta. 1.1 In particolare, le censure relative alla ritenuta rilevanza indiziarla di alcune intercettazioni telefoniche, - che ad avviso del ricorrente risulterebbero di contenuto criptico, alcune delle quali relative ad altre posizioni processuali, rimaste prive di riscontr ) in ordine alla posizione dello stesso indagato -, non superano il vaglio di preliminare ammissib lità. Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, l'interpretazione del linguai]gio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce queAone di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 d4?1 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Anche in successivi arresti si è puntualizzato, da questa Corte, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello tealE e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). Al contrario, incoerenze o illogicità, nel senso anzidetto, non risultano prospet:ate nel motivo di ricorso. Per mera completezza, si osserva che il Tribunale, alle pagine 7 (conversazior i del 17/11/21 e del 22/11/21, prog 136), 16 (conversazioni del 29, prog.21,26,27,28,29; e del 30/11/2021 54), 18 (conversazione del 23/5/22), 20 e 21 (conversazioni del 16/8/2022), ha illustrato i dialoghi intercettati da cui è emerso il collaudato sistema che il gruppo di soggetti stabilmente impiegava per introdurre droga, telefoni cellulari e sim card all'interno del carcere ed il ruolo manageriale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con i complici. Le puntuali argomentazioni non sono state specificamente censurate nei mc ivi di ricorso. 1.2 Priva di illogicità è la motivazione del Tribunale in ordine al riscontro rappresentato dal sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA]; infatti, il dato oggettivo costituito dal r trovamento di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, in procinto di essere introdotti h-h carcere, sono stati ricollegati, come riscontro, anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] sulla base dellE conversazioni intercettate, precedenti ed anche successive al sequestro, alle quali hanno partecipato il [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA]. 1.3 Con riferimento al terzo profilo di censura, riguardante il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nell'ordinanza del Tribunale è ben spiegato perchè il collaboratore ha indicato il solo Gaglianese come punto di riferimento per il procacciamento di telefonini in carcere, trattandosi del soggetto che, essendo anch'egli detenuto, rappreserr:ava l'anello di congiunzione con l'organizzazione all'esterno. 1.4 I profili di censura riguardanti il ritenuto inserimento del Bartolorineo n un contesto associativo qualificato anche ai sensi dell'art. 74 cit., come sviluppati in ricorso, sono generici, non confrontandosi con quanto l'ordinanza impugnata pone in risalto, attraverEo il rinvio alla ordinanza genetica, che con essa si integra a formare un unico tessuto rgomentativo. Correttamente, è stato evidenziato come l'ordinanza applicativa d Ila misura abbia compiutamente illustrato l'organigramma del sodalizio, il suo funzionament - anche attraverso 13, la ricostruzione di una pluralità di reati fine -, i ruoli, bene caratterizzati, ricoperti dai singoli associati. L'ordinanza fa buon governo di un principio ormai acquisito in forza d?.1 quale, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, LI. necessaria la presenza di tre elementi fondamentali, quali: a) l'esistenza di un gruppo, i cOmperlenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di 'eati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici Or il Jerseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche ih futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell unione illecita, (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 3, n. 9457 del 06:11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286). In applicazione di tale principio, i giudici del merito hanno dedotto l'es stenza di una associazione, così connotata, e di un vincolo permanente tra i sodali - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - da una serie di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli stessi, i frequenti approvvigionamenti di droga veicolati successivamente in carcere, le formE: di copertura all'interno della struttura carceraria, la reiterazione dei reati scopo con analDghe modalità esecutive. Gli stessi giudici di merito hanno perciò ritenuto l'esistenza di un sostrato organizzativo, dotato di stabilità, nella cui sfera operativa agiva costantemente il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva in essa un ruolo gerarchicamente sovraordinato, mantenendo contatti sia con i sonetti deputati alle consegne in carcere, sia direttamente con i detenuti (Tormento Pierp41o), 3bituali fruitori delle sostanze stupefacenti illegalmente introdotte nell'istituto di reclusione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza, dopo aver richiamato la presunzione relativa di idoneità dell ii sola custodia cautelare in carcere a soddisfare le esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, c omma 3, cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, superabile da e ementi specifici dai quali dedurre l'idoneità di misure meno gravose a soddisfare le esigenze di cui all'art. 274 cod.proc.pen., ha evidenziato che la difesa del ricorrente non ha dedotto dlcun concreto elemento idoneo a superarla. Ha comunque sottolineato la spiccata capacità a delinquere del soggeti o, gravato da precedenti anche specifici, e la spregiudicatezza, evidenziata dalle modalità ielle :ondotte, dalla complessità del meccanismo delittuoso escogitato per introdurre in carcere drol; a e telefoni; e tutto ciò, nella assoluta indifferenza del suo stato di detenzione domiciliare Ha pertanto ritenuto essenziale la custodia in carcere, data la necessità di recidere i rapporti delinquenziali che il ricorrente è riuscito a mantenere, benchè sottoposto a misura autocustodiale. E pertanto, ha giustamente affermato che la misura degli arresti domiciliari, seppure presidiata dal cd. braccialetto elettronico, risulterebbe del tutto inidonea a tutelare le indicate esigenze cautelari, perché le condotte criminose poste in essere dal ricorrente venivano effettuate dallo stesso, nonostante la sottoposizione al predetto regime restrittiv:); il pericolo di reiterazione non sarebbe pertanto ostacolato dalla misura invocata, avendo cost. i dimostrato la capacità di organizzare il traffico di droga e di beni illeciti seppur ristretto in detenzione domiciliare. A fronte della approfondita ed esaustiva valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'indispensabile ricorso alla custodia in carcere da parte del Tribuni: le, il ricorrente deduce che non sarebbe stato considerato il nuovo assetto organizzativo iella struttura carceraria, dopo l'esclusione dei rappresentanti interni coinvolti nell'attività illecr3. 2.1 Il motivo è anche aspecifico in quanto non spiega perché la rimozione di tali soggetti dagli incarichi all'interno del carcere, impedirebbe la reiterazione dei reati, anche n altri contesti che il sodalizio risulta aver già frequentato, e non vale comunque a superare l'approfondita motivazione del Tribunale. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente 'al piEgamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la ;omma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in consi ierazione delle ragioni di inammissibilità. Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sii:. trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilto dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnentp delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per
Sentenza Cassazione n. 40334/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris