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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34209/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 giugno 1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1994 avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli resa il 26 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 29 ottobre 2021, ha confermato il provvedimento impugnato.

Con il detto provvedimento il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero il 4 ottobre 2021, avente ad oggetto la somma complessiva di euro 237.000 circa.

Nel provvedimento impugnato il tribunale ha dato atto che i due ricorrenti hanno concordato la pena patteggiata in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe informatiche e falsi e il gip contestualmente aveva ordinato la confisca dei beni per un valore corrispondente alla somma di euro 94.700 pari al totale dei proventi delle truffe indicate nelle imputazioni.

Successivamente, tuttavia, dalle indagini erano emersi ulteriori episodi di frode informatica che avevano cagionato un danno complessivo pari a 237.000 C e il pubblico ministero aveva disposto con decreto d'urgenza il sequestro preventivo e per equivalente della somma in esame, sequestro che era stata convalidato dal gip con il provvedimento oggetto del riesame.

Il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei delitti analoghi a quelli oggetto della sentenza di patteggiamento, sebbene non fossero stati attribuiti personalmente ai due ricorrenti, poiché gli stessi sono stati ritenuti partecipi insieme ai condannati di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di questo tipo di reati e l'esistenza del fumus commíssi delicti è sufficiente per giustificare il sequestro. 2.Propongono ricorso i due indagati con atto unico sottoscritto dal comune difensore deducendo: 2.1 violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità di reati astrattamente ipotizzati a carico degli indagati, poiché il tribunale ha ritenuto l'esistenza del fumus commíssí delicti per la sola circostanza che in un altro procedimento costoro hanno patteggiato la pena in ordine all'associazione a delinquere semplice e a reati di truffa analoghi.

Il sequestro è stato disposto in relazione ad ulteriori 23 denunce presentate da vittime di frode informatica, perpetrata con la medesima tecnica utilizzata nelle ipotesi già oggetto della sentenza di patteggiamento, ma si tratta di fatti addebitabili ad altri soggetti e non ai due ricorrenti.

Poiché i numeri di telefono coincidono con quelli delle schede sim rinvenute a casa di [OSCURATO:PERSONA] già coimputato dei Perna, il tribunale ha ritenuto che sussistano a carico dei predetti le condizioni per la conferma del sequestro in quanto ricorre il fumus commissi delícti, ma non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza in tema, poiché si impone al giudice una valutazione che non si limiti all'astratta configurabilità del reato, ma si estenda a tutte le risultanze processuali.

Il provvedimento del tribunale non prende affatto in considerazione le doglianze difensive, considerato che nessuna denuncia è riferibile agli indagati e nessuna emergenza processuale consente di risalire ai predetti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è generico e manifestamente infondato.

Preliminarmente è da ribadire che «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

Nel caso in esame il ricorso è manifestamente infondato poichè il tribunale ha esaminato e respinto l'eccezione formulata dai difensori dei ricorrenti, osservando che gli odierni ricorrenti sono stati tutti ritenuti partecipi di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di questo tipo di reati; che sussiste il fumus commissi delicti in quanto rispetto ai fatti oggetto della sentenza di patteggiamento sono emerse ulteriori truffe commesse da un coindagato dei due ricorrenti, con modalità analoghe a quelle loro attribuite.

E' noto che il reato di truffa prevede la confisca obbligatoria del profitto, che in questo caso è costituito dalle somme illecitamente prelevate in danno delle persone offese.

Ne consegue il sequestro della somma che corrisponde al complessivo profitto del reato.

Può ormai dirsi consolidato, invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito.

E' stato inoltre affermato che in presenza di un illecito plurisoggettivo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 6607 del 21/10/2020 Cc. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 281046 - 01 Ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11,

I. 16 marzo 2006, n. 146, nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile. (Sez. 3, Sentenza n. 14044 del 12/12/2017 Cc. (dep. 27/03/2018 ) Rv. 272548 - 01) Si tratta di principi coerenti con la finalità anche dissuasiva e deterrente riferibile alla confisca di valore in considerazione della sua natura anche sanzionatoria (v.Cass. sez.II n.8538/2019; sez VI n.14041/2020 RV 279262 ; sez.II n.35738/2020, RV.280312) ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta.Pertanto, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, ed al fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, si ammette la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità.

Si tratta, peraltro, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale.

Sent 19091/2020; v.anche Cass. Sez.IV n. 3891/2021, RV280481; sez.VI 4727/2021 RV280596 ) Nel caso in esame il tribunale ha spiegato che le carte sim sono state rinvenute nella disponibiità di uno dei sodali, già coindagato dei Perna, e le modalità delle truffe emerse coincidono con quelle poste in essere dagli aderenti al sodalizio di cui i predetti indagati fanno parte con ruolo apicale e organizzativo, il che costituisce elemento sufficiente ad integrare il fumus richiesto. 2rinammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.

M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 20 maggio 2022 il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 giugno 1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 luglio 1994 avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli resa il 26 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 29 ottobre 2021, ha confermato il provvedimento impugnato. Con il detto provvedimento il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero il 4 ottobre 2021, avente ad oggetto la somma complessiva di euro 237.000 circa. Nel provvedimento impugnato il tribunale ha dato atto che i due ricorrenti hanno concordato la pena patteggiata in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe informatiche e falsi e il gip contestualmente aveva ordinato la confisca dei beni per un valore corrispondente alla somma di euro 94.700 pari al totale dei proventi delle truffe indicate nelle imputazioni. Successivamente, tuttavia, dalle indagini erano emersi ulteriori episodi di frode informatica che avevano cagionato un danno complessivo pari a 237.000 C e il pubblico ministero aveva disposto con decreto d'urgenza il sequestro preventivo e per equivalente della somma in esame, sequestro che era stata convalidato dal gip con il provvedimento oggetto del riesame. Il tribunale ha ritenuto sussistente il fumus dei delitti analoghi a quelli oggetto della sentenza di patteggiamento, sebbene non fossero stati attribuiti personalmente ai due ricorrenti, poiché gli stessi sono stati ritenuti partecipi insieme ai condannati di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di questo tipo di reati e l'esistenza del fumus commíssi delicti è sufficiente per giustificare il sequestro. 2.Propongono ricorso i due indagati con atto unico sottoscritto dal comune difensore deducendo: 2.1 violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità di reati astrattamente ipotizzati a carico degli indagati, poiché il tribunale ha ritenuto l'esistenza del fumus commíssí delicti per la sola circostanza che in un altro procedimento costoro hanno patteggiato la pena in ordine all'associazione a delinquere semplice e a reati di truffa analoghi. Il sequestro è stato disposto in relazione ad ulteriori 23 denunce presentate da vittime di frode informatica, perpetrata con la medesima tecnica utilizzata nelle ipotesi già oggetto della sentenza di patteggiamento, ma si tratta di fatti addebitabili ad altri soggetti e non ai due ricorrenti. Poiché i numeri di telefono coincidono con quelli delle schede sim rinvenute a casa di [OSCURATO:PERSONA] già coimputato dei Perna, il tribunale ha ritenuto che sussistano a carico dei predetti le condizioni per la conferma del sequestro in quanto ricorre il fumus commissi delícti, ma non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza in tema, poiché si impone al giudice una valutazione che non si limiti all'astratta configurabilità del reato, ma si estenda a tutte le risultanze processuali. Il provvedimento del tribunale non prende affatto in considerazione le doglianze difensive, considerato che nessuna denuncia è riferibile agli indagati e nessuna emergenza processuale consente di risalire ai predetti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è generico e manifestamente infondato. Preliminarmente è da ribadire che «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n.35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore). Nel caso in esame il ricorso è manifestamente infondato poichè il tribunale ha esaminato e respinto l'eccezione formulata dai difensori dei ricorrenti, osservando che gli odierni ricorrenti sono stati tutti ritenuti partecipi di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di questo tipo di reati; che sussiste il fumus commissi delicti in quanto rispetto ai fatti oggetto della sentenza di patteggiamento sono emerse ulteriori truffe commesse da un coindagato dei due ricorrenti, con modalità analoghe a quelle loro attribuite. E' noto che il reato di truffa prevede la confisca obbligatoria del profitto, che in questo caso è costituito dalle somme illecitamente prelevate in danno delle persone offese. Ne consegue il sequestro della somma che corrisponde al complessivo profitto del reato. Può ormai dirsi consolidato, invero, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca per equivalente ed il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. E' stato inoltre affermato che in presenza di un illecito plurisoggettivo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, soltanto nel caso in cui la fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascuno o la sua esatta quantificazione. (Sez. 6 - , Sentenza n. 6607 del 21/10/2020 Cc. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 281046 - 01 Ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, I. 16 marzo 2006, n. 146, nell'ipotesi di associazione per delinquere, la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall'associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati fine, che vanno attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o più associati, anche se ignoti, e di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile. (Sez. 3, Sentenza n. 14044 del 12/12/2017 Cc. (dep. 27/03/2018 ) Rv. 272548 - 01) Si tratta di principi coerenti con la finalità anche dissuasiva e deterrente riferibile alla confisca di valore in considerazione della sua natura anche sanzionatoria (v.Cass. sez.II n.8538/2019; sez VI n.14041/2020 RV 279262 ; sez.II n.35738/2020, RV.280312) ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta.Pertanto, qualora non sia possibile individuare ed apprendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, ed al fine di non frustrare la finalità di sottrarre all'imputato o al condannato qualsivoglia vantaggio economico conseguente all'attività illecita, pur quando se ne siano perse le tracce, si ammette la possibilità di eseguire la misura per l'intero nei confronti del singolo concorrente, indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta nella sua disponibilità. Si tratta, peraltro, di indirizzo ermeneutico accolto dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.239926), le quali sono intervenute con particolare riferimento all'ambito della responsabilità da reato degli enti, enunciando comunque principi suscettibili di assumere una valenza generale. Sent 19091/2020; v.anche Cass. Sez.IV n. 3891/2021, RV280481; sez.VI 4727/2021 RV280596 ) Nel caso in esame il tribunale ha spiegato che le carte sim sono state rinvenute nella disponibiità di uno dei sodali, già coindagato dei Perna, e le modalità delle truffe emerse coincidono con quelle poste in essere dagli aderenti al sodalizio di cui i predetti indagati fanno parte con ruolo apicale e organizzativo, il che costituisce elemento sufficiente ad integrare il fumus richiesto. 2rinammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 20 maggio 2022 il consigliere est
Decreto Cassazione n. 34209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris