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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2026

ECLI:EU:C:2026:532
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0255 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 29 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Regime di aiuti agli investimenti privati – Regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Rifiuto da parte dell’autorità competente di concedere un aiuto nell’ambito di tale regime – Ricorso giurisdizionale diretto all’annullamento di tale decisione di diniego – Effetto retroattivo di un eventuale annullamento giurisdizionale di detta decisione di diniego – Scadenza, nel corso del procedimento giurisdizionale, del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di detto regime di aiuti – Data in cui l’aiuto in questione è considerato concesso – Articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1 – Aiuto esistente» Nella causa C‑255/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione dell’11 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] kai Diachorismou AE ([OSCURATO:PERSONA]) contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] kai Diachorismou AE ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] (Regione Attica, Grecia) in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda di tale società di beneficiare del regime di aiuti all’investimento privato per lo sviluppo regionale ed economico del paese intitolato «Imprenditoria generale» (in prosieguo: il «regime di aiuti “Imprenditoria generale”»), autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea ai sensi del regolamento n. 651/2014.

Contesto normativo Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 L’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») così dispone: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo».

Regolamento n. 651/2014 4 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 651/2014 dispone quanto segue: «1.

Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a finalità regionale; b) aiuti alle [piccole e medie imprese (PMI)] sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; (…)

2. Il presente regolamento non si applica: a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. [OSCURATO:PERSONA] può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA] entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione». 5 L’articolo 2, punto 28, di tale regolamento prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…)

28. “data di concessione degli aiuti”: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti». 6 L’articolo 3 del regolamento in parola, rubricato «Condizioni per l’esenzione», dispone quanto segue: «I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, [TFUE] e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento».

Regolamento (UE) n. 2015/1589 7 L’articolo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), rubricato «Definizioni», così prevede: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (…) b) “aiuti esistenti”: (…) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio [dell’Unione europea]; (…) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; (…)».

Diritto ellenico Legge 4399/2016 8 [OSCURATO:PERSONA] 4399/2016 «Thesmiko plaisio gia ti systasi kathestoton [OSCURATO:PERSONA] gia tin Perifereiaki kai Oikonomiki anaptyxi tis choras (…)» [legge 4399/2016 relativa al quadro istituzionale per l’istituzione dei regimi di aiuti agli investimenti privati per lo sviluppo regionale ed economico del paese (…)], del 22 giugno 2016 (FEK A’ 117), istituisce regimi di aiuti di Stato di cui fa parte il regime di aiuti «Imprenditoria generale» (articoli da 37 a 41).

Decreto 137926/2017 9 Con l’Apofasi 137926/2017 tou [OSCURATO:PERSONA] kai tou [OSCURATO:PERSONA] kai Anaptyxis (decreto 137926/2017 del Ministro e del Ministro aggiunto per l’Economia e lo Sviluppo economico), del 14 dicembre 2017 (FEK B’ 4445), è entrato in vigore il secondo invito a presentare progetti relativo al regime di aiuti «Imprenditoria generale» per un bilancio globale di EUR 390000000. 10 La data di apertura della procedura di presentazione dei progetti di investimento è stata fissata al 15 dicembre 2017. 11 A seguito di varie proroghe, la data di chiusura di tale procedura è stata fissata al 21 maggio 2018. 12 Il decreto 137926/2017 subordinava la concessione di un aiuto nell’ambito del regime di aiuti «Imprenditoria generale» al rispetto di specifiche condizioni sostanziali. 13 L’articolo 14, paragrafi 1, 5 e 6, di tale decreto prevedeva un metodo di valutazione comparativa con classificazione degli interessati in un elenco finale e la loro inclusione in tale regime di aiuti fino all’esaurimento dei rispettivi bilanci di ciascun ente ospitante. 14 L’articolo 15 di detto decreto prevedeva la possibilità di presentare reclami.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 21 maggio 2018, la ricorrente nel procedimento principale, che è una società attiva nel settore del riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha presentato, nell’ambito del secondo invito a presentare progetti, menzionato al punto 9 della presente ordinanza, una domanda diretta ad ottenere il beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale» per un progetto di investimento relativo all’installazione di una nuova linea di produzione, situata a Aspropyrgos (Grecia), al fine di diversificare la sua produzione, con costi totali ammissibili del progetto che ammontavano a EUR 1404420. 16 Il 30 agosto 2018, un valutatore accreditato ha ritenuto che tale domanda fosse completa e che il piano di investimento presentato dalla ricorrente nel procedimento principale soddisfacesse le condizioni di legittimità previste. 17 Successivamente, è stato istituito un «comitato di valutazione dei piani di investimento».

Quest’ultimo ha constatato la mancanza di documenti giustificativi e ha chiesto chiarimenti e informazioni complementari. 18 Dopo aver preso in considerazione la relazione di valutazione del piano di investimento della ricorrente nel procedimento principale e i relativi documenti, tale comitato ha deciso di respingere detto piano, con la motivazione, da un lato, che le condizioni relative alle spese ammissibili non sarebbero state rispettate e, dall’altro, che il piano non riguardava una nuova attività economica della ricorrente nel procedimento principale nella regione. 19 La ricorrente nel procedimento principale ha presentato un reclamo avverso tale decisione di rigetto dinanzi ad un comitato per l’esame dei reclami. 20 Il 28 giugno 2019, tale comitato ha respinto detto reclamo per quanto riguarda talune condizioni di legittimità, ma lo ha accolto per quanto riguarda una di esse.

L’atto di rigetto finale di detto reclamo da parte di tale comitato è stato notificato alla ricorrente nel procedimento principale. 21 Il 10 ottobre 2019, sulla base, in particolare, delle relazioni di valutazione del comitato di valutazione e del comitato per l’esame dei reclami, il presidente della Regione Attica ha adottato l’elenco definitivo dei progetti di investimento n. 618644.

Tale elenco non includeva il progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale. 22 Con decisione 140399 del vicepresidente delle finanze della Regione Attica, del 19 febbraio 2020, la domanda di ammissione del progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale» è stata respinta, con la motivazione che talune condizioni di legittimità non erano soddisfatte. 23 Il 15 giugno 2020, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), che è il giudice del rinvio, al fine di ottenere l’annullamento di detta decisione «e di ogni altro atto o inadempimento dell’amministrazione in materia». 24 Tale giudice rileva che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 651/2014, la [OSCURATO:PERSONA], che si è investita del fascicolo dato che la dotazione del regime di aiuti «Imprenditoria generale» superava il limite annuale di EUR 150 milioni previsto da tale disposizione, ha approvato il progetto di piano di valutazione presentatole dalla Repubblica ellenica nonché la proroga di tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2022. 25 Detto giudice osserva che, se, a seguito della sua decisione, la domanda di ammissione del progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale», fosse in definitiva accolta, tenuto conto dell’effetto retroattivo riconosciuto alle decisioni di annullamento dal diritto ellenico, l’amministrazione sarebbe tenuta a versare l’aiuto di cui trattasi e ad adottare ogni misura necessaria per conformarsi pienamente a tale decisione giurisdizionale, e ciò nel rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 26 A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ritiene che l’amministrazione ellenica non possa mettere in discussione, in linea di principio, la pertinenza del ricorso principale o l’oggetto di tale procedimento avvalendosi dell’eventuale esaurimento del bilancio relativo all’invito a presentare progetti in questione o della conclusione del programma di investimento alla data dell’udienza tenutasi nell’ambito di detto procedimento. 27 Secondo il giudice del rinvio, occorre garantire pienamente l’esercizio del diritto a un ricorso effettivo, quale sancito all’articolo 20, paragrafo 1, della Costituzione ellenica e all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 51 della stessa. 28 Tale giudice fa altresì riferimento all’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589, che definisce gli «aiuti esistenti» come «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio», e all’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, ai sensi del quale costituiscono «nuovi aiuti»«tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 29 [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) rileva che, in forza degli articoli 107 e 108 TFUE, letti in combinato disposto con le disposizioni dei regolamenti n. 651/2014 e 2015/1589 menzionate ai punti 24 e 28 della presente ordinanza, la concessione di un aiuto di Stato rientrante in un regime di aiuti autorizzato non può aver luogo dopo la data di scadenza del periodo di validità di tale regime di aiuti, vale a dire, per quanto riguarda il regime di aiuti «Imprenditoria generale», il 31 dicembre 2022.

In caso contrario, un siffatto aiuto dovrebbe essere considerato quale «nuovo aiuto» che, a causa del mancato rispetto dei requisiti procedurali previsti dal regolamento n. 651/2014, costituirebbe un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 30 Inoltre, esso fa riferimento all’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, che definisce la «data di concessione dell’aiuto» come «data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti», e alla giurisprudenza secondo la quale spetta al giudice nazionale determinare, conformemente al diritto nazionale applicabile, la data in cui l’aiuto in questione deve essere considerato concesso.

A suo avviso, nel diritto ellenico si tratterebbe della data di adozione della decisione di accettazione o di rigetto della domanda di concessione dell’aiuto di cui trattasi.

Di conseguenza, esso osserva che, in caso di decisione di rigetto di una domanda di aiuto, il fatto che la decisione giurisdizionale che riconosce l’eventuale illegittimità di tale rigetto sia pronunciata in una data successiva non inciderebbe sulla data di concessione dell’aiuto, così come la questione dell’effetto retroattivo di tale decisione giurisdizionale. 31 Esso fa altresì riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo cui, a partire dal momento in cui il diritto di ricevere un’assistenza, fornita mediante risorse statali, è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile, l’aiuto deve essere considerato concesso, cosicché, come deriverebbe dalla sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a. ( C‑385/18 , EU:C:2019:1121 , punto 36 ), il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo. 32 Esso rinvia infine ai punti 78 e 79 della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 ), nei quali la Corte ha considerato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una normativa nazionale che istituisce un diritto legale ad un pagamento costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, eventuali domande proposte in sede giurisdizionale al fine di ottenere il beneficio integrale di tale diritto devono essere considerate come domande di versamento della parte di tale aiuto di Stato non percepita, e non come domande intese ad ottenere dal giudice adito la concessione di un distinto aiuto di Stato. 33 [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) considera, alla luce di tutti questi elementi, che non fosse più possibile, in linea di principio, ammettere progetti di investimento al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale» e concedere i relativi aiuti individuali dopo la data del 31 dicembre 2022.

Tuttavia, a suo avviso, non vi è concessione di aiuto qualora, dopo tale data, una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di un atto amministrativo di rigetto di una domanda di aiuto che era stato adottato prima di detta data, e lo annulli con effetto retroattivo alla data di tale atto. 34 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che, sia alla data in cui il presidente della Regione Attica ha adottato l’elenco definitivo dei progetti di investimento n. 618644, vale a dire il 10 ottobre 2019, in cui il progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale non è stato incluso, sia alla data in cui il vicepresidente delle finanze della Regione Attica ha respinto la domanda di ammissione di tale progetto di investimento al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale», ossia il 19 febbraio 2020, tale regime di aiuti era ancora in vigore.

Tale giudice considera che, pertanto, nell’ipotesi in cui esso accogliesse il ricorso principale, non si possa parlare di una concessione, con la propria decisione giurisdizionale, di un aiuto di Stato illegale. 35 Detto giudice sottolinea tuttavia che l’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione è necessaria per la soluzione della controversia principale e fa riferimento a una causa simile, pendente dinanzi alla Corte alla data di presentazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale e che ha dato luogo alla sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 ). 36 Nelle circostanze summenzionate, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, punto 28, del regolamento [n. 651/2014] debbano essere interpretati nel senso che un aiuto di Stato, come quello previsto dal regime di aiuti [“Imprenditoria generale”], è “concesso” nel momento in cui l’interessato soddisfa tutte le condizioni previste dall’invito a presentare progetti, il che corrisponde, nel caso di specie, al momento in cui l’autorità competente adotta la sua decisione sulla domanda, anche qualora la sussistenza di tali condizioni sia stabilita da una decisione giurisdizionale, emessa dopo la scadenza del termine previsto per la concessione dell’aiuto e che annulla l’atto di rigetto della domanda. 2) Oppure [se], al contrario, l’acquisizione di un diritto certo a ricevere l’aiuto [sia] effettiva alla data della pertinente decisione giurisdizionale, cosicché, in un caso del genere, è la decisione giurisdizionale stessa a concedere un “nuovo aiuto” illegale. 3) Se la risposta alla questione [precedente] sia diversa a seconda che, nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente, l’annullamento per illegittimità di tale atto amministrativo abbia effetto retroattivo, come avviene in Grecia, o abbia effetti solo per il futuro».

Procedimento dinanzi alla Corte 37 Con decisione del presidente della Corte del 25 maggio 2025, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 ). 38 Con lettera del 16 luglio 2025, la cancelleria della Corte ha comunicato tale sentenza al giudice del rinvio e lo ha invitato a indicarle se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 39 Con lettera del 1 o settembre 2025, tale giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulle questioni pregiudiziali 40 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 41 Nel caso di specie, la Corte considera che, malgrado i dubbi espressi dal giudice del rinvio, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta dalla sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 ).

L’articolo 99 del regolamento di procedura va quindi applicato nella presente causa. 42 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia su cui si dovrà pronunciare.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Inoltre, la Corte può prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione pregiudiziale (v. sentenza del 12 dicembre 1990, SARPP, C‑241/89 , EU:C:1990:459 , punto 8 , e ordinanza del 13 febbraio 2020, flightright, C‑606/19 , EU:C:2020:101 , punto 19 e giurisprudenza citata). 43 In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, pur spettando all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ogni caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi di tale articolo 47, primo comma, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 23 e giurisprudenza citata). 44 Nel caso di specie, il regime di aiuti «Imprenditoria generale» è stato dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, TFUE ed esentato dall’obbligo di notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 651/2014.

Tale regime di aiuti costituisce quindi un’attuazione di tale regolamento.

La dichiarazione di compatibilità di detto regime di aiuti ai sensi di detto regolamento è stata prorogata con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] fino al 31 dicembre 2022.

Ne consegue che l’applicazione del regime suddetto costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 45 In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 e l’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, letti alla luce dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], ostino a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che conferisce effetto retroattivo a un annullamento, con decisione giurisdizionale, di una decisione di un’autorità che nega indebitamente a un’impresa il beneficio di un aiuto individuale nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tale aiuto si considera concesso alla data in cui tale autorità l’aveva indebitamente negato, sebbene tale decisione giurisdizionale sia stata emessa dopo la data di scadenza del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di tale regime di aiuti. 46 Conformemente all’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, la data di concessione dell’aiuto è quella in cui al beneficiario è conferito il diritto legale di ricevere l’aiuto in forza della normativa nazionale applicabile. 47 Secondo la giurisprudenza della Corte, l’elemento determinante per stabilire la data in cui il diritto di ricevere un aiuto di Stato è stato conferito ai suoi beneficiari mediante una determinata misura attiene all’acquisizione, da parte di tali beneficiari, di un diritto certo a ricevere tale aiuto e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto aiuto.

Infatti, è in tale data che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 18 e giurisprudenza citata). 48 Spetta quindi al giudice del rinvio determinare, in base al diritto nazionale applicabile e nel rispetto del diritto dell’Unione, il momento in cui l’aiuto di Stato di cui si tratta nel procedimento principale deve essere considerato concesso.

A tal fine, tale giudice deve tener conto dell’insieme delle condizioni poste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto in parola (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 19 e giurisprudenza citata). 49 La Corte ha dichiarato che un aiuto concesso in un momento in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per tale aiuto non è più in vigore deve, a causa del fatto che si tratta di un aiuto nuovo, essere oggetto di una notifica alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e non può essere messo in atto fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non ne abbia constatato la compatibilità con il mercato interno (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 26 e giurisprudenza citata). 50 Occorre inoltre ricordare che l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 dispone che gli «aiuti esistenti» sono aiuti autorizzati, che inglobano i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio.

L’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, da parte sua, prevede che occorre intendere per «nuovi aiuti» tutti i regimi di aiuti e tutti gli aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. 51 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punti 13 , 14 , 17 , 20 , 21 , 24 e 25 ), la Corte ha esaminato un caso opposto a quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, in forza del diritto nazionale, qualora una decisione giurisdizionale avesse constatato, dopo la data di scadenza del termine per la concessione di un aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’illegittimità di una decisione di diniego della concessione di tale aiuto, i giudici nazionali avrebbero potuto unicamente ordinare l’adozione di atti amministrativi favorevoli per il futuro ( ex nunc ). 52 Nella causa suddetta, la Corte ha considerato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che comporta che un aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti nazionale autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione del Trattato FUE, alla data in cui l’autorità nazionale competente ne ha indebitamente negato il beneficio a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, qualora una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di tale diniego dopo la scadenza di tale termine (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 30 ). 53 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, a partire dal momento in cui il diritto certo di ricevere un aiuto di Stato è conferito al beneficiario in forza del diritto nazionale applicabile, l’aiuto deve essere considerato concesso, cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui si tratta non è decisivo (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 34 e giurisprudenza citata). 54 Da tale giurisprudenza risulta che, poiché un aiuto di Stato come quello di cui si tratta nel procedimento principale si considera concesso in un momento in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per tale aiuto era in vigore, esso deve essere qualificato come «aiuto autorizzato» e, pertanto, come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589, indipendentemente dal fatto che esso sia stato versato dopo la cessazione di validità del regime di aiuti approvato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Una simile interpretazione non può falsare la concorrenza sul mercato.

Infatti, poiché, come emerge dalla giurisprudenza menzionata al punto 47 della presente ordinanza, è alla data in cui viene conferito il diritto certo di ricevere un aiuto di Stato che una misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il versamento di un aiuto come quello di cui si tratta nel procedimento principale successivamente alla data di scadenza del regime di aiuti in parola pone il richiedente l’aiuto nella situazione in cui egli avrebbe dovuto trovarsi se l’autorità competente avesse agito legittimamente e consente quindi, precisamente, di ripristinare l’equilibrio concorrenziale sul mercato (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punti 35 e 36 ). 55 La Corte ne ha concluso che l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che deve essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi di tale disposizione, un aiuto individuale considerato concesso alla data in cui l’autorità competente l’ha indebitamente negato a un singolo che ne abbia fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, ma versato a tale singolo in esecuzione di un atto amministrativo favorevole adottato in base ad un ordine derivante da una decisione giurisdizionale che ha constatato l’illegittimità del diniego dopo la data di scadenza di tale termine (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 37 ). 56 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 e l’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, letti alla luce dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che conferisce effetto retroattivo a un annullamento, mediante decisione giurisdizionale, di una decisione di un’autorità che nega indebitamente a un’impresa il beneficio di un aiuto individuale nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tale aiuto si considera concesso alla data in cui tale autorità l’aveva indebitamente negato, anche qualora la suddetta decisione giurisdizionale sia stata emessa dopo la data di scadenza del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di detto regime di aiuti.

Sulle spese 57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], e l’articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], letti alla luce dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che conferisce effetto retroattivo ad un annullamento, mediante decisione giurisdizionale, di una decisione di un’autorità che nega indebitamente a un’impresa il beneficio di un aiuto individuale nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, con la conseguenza che tale aiuto si considera concesso alla data in cui tale autorità l’aveva indebitamente negato, anche qualora la suddetta decisione giurisdizionale sia stata emessa dopo la data di scadenza del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di detto regime di aiuti.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0255 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 29 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Regime di aiuti agli investimenti privati – Regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Rifiuto da parte dell’autorità competente di concedere un aiuto nell’ambito di tale regime – Ricorso giurisdizionale diretto all’annullamento di tale decisione di diniego – Effetto retroattivo di un eventuale annullamento giurisdizionale di detta decisione di diniego – Scadenza, nel corso del procedimento giurisdizionale, del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di detto regime di aiuti – Data in cui l’aiuto in questione è considerato concesso – Articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1 – Aiuto esistente» Nella causa C‑255/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione dell’11 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] kai Diachorismou AE ([OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Settima Sezione), composta da F. Schalin, presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: L. Medina cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] ( GU 2014, L 187, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] kai Diachorismou AE ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] (Regione Attica, Grecia) in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della domanda di tale società di beneficiare del regime di aiuti all’investimento privato per lo sviluppo regionale ed economico del paese intitolato «Imprenditoria generale» (in prosieguo: il «regime di aiuti “Imprenditoria generale”»), autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea ai sensi del regolamento n. 651/2014. Contesto normativo Diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] 3 L’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») così dispone: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo». Regolamento n. 651/2014 4 L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 651/2014 dispone quanto segue: «1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: a) aiuti a finalità regionale; b) aiuti alle [piccole e medie imprese (PMI)] sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; (…) 2.   Il presente regolamento non si applica: a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. [OSCURATO:PERSONA] può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA] entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione». 5 L’articolo 2, punto 28, di tale regolamento prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (…) 28. “data di concessione degli aiuti”: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti». 6 L’articolo 3 del regolamento in parola, rubricato «Condizioni per l’esenzione», dispone quanto segue: «I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, [TFUE] e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento». Regolamento (UE) n. 2015/1589 7 L’articolo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), rubricato «Definizioni», così prevede: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (…) b) “aiuti esistenti”: (…) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio [dell’Unione europea]; (…) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; (…)». Diritto ellenico Legge 4399/2016 8 [OSCURATO:PERSONA] 4399/2016 «Thesmiko plaisio gia ti systasi kathestoton [OSCURATO:PERSONA] gia tin Perifereiaki kai Oikonomiki anaptyxi tis choras (…)» [legge 4399/2016 relativa al quadro istituzionale per l’istituzione dei regimi di aiuti agli investimenti privati per lo sviluppo regionale ed economico del paese (…)], del 22 giugno 2016 (FEK A’ 117), istituisce regimi di aiuti di Stato di cui fa parte il regime di aiuti «Imprenditoria generale» (articoli da 37 a 41). Decreto 137926/2017 9 Con l’Apofasi 137926/2017 tou [OSCURATO:PERSONA] kai tou [OSCURATO:PERSONA] kai Anaptyxis (decreto 137926/2017 del Ministro e del Ministro aggiunto per l’Economia e lo Sviluppo economico), del 14 dicembre 2017 (FEK B’ 4445), è entrato in vigore il secondo invito a presentare progetti relativo al regime di aiuti «Imprenditoria generale» per un bilancio globale di EUR 390000000. 10 La data di apertura della procedura di presentazione dei progetti di investimento è stata fissata al 15 dicembre 2017. 11 A seguito di varie proroghe, la data di chiusura di tale procedura è stata fissata al 21 maggio 2018. 12 Il decreto 137926/2017 subordinava la concessione di un aiuto nell’ambito del regime di aiuti «Imprenditoria generale» al rispetto di specifiche condizioni sostanziali. 13 L’articolo 14, paragrafi 1, 5 e 6, di tale decreto prevedeva un metodo di valutazione comparativa con classificazione degli interessati in un elenco finale e la loro inclusione in tale regime di aiuti fino all’esaurimento dei rispettivi bilanci di ciascun ente ospitante. 14 L’articolo 15 di detto decreto prevedeva la possibilità di presentare reclami. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il 21 maggio 2018, la ricorrente nel procedimento principale, che è una società attiva nel settore del riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha presentato, nell’ambito del secondo invito a presentare progetti, menzionato al punto 9 della presente ordinanza, una domanda diretta ad ottenere il beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale» per un progetto di investimento relativo all’installazione di una nuova linea di produzione, situata a Aspropyrgos (Grecia), al fine di diversificare la sua produzione, con costi totali ammissibili del progetto che ammontavano a EUR 1404420. 16 Il 30 agosto 2018, un valutatore accreditato ha ritenuto che tale domanda fosse completa e che il piano di investimento presentato dalla ricorrente nel procedimento principale soddisfacesse le condizioni di legittimità previste. 17 Successivamente, è stato istituito un «comitato di valutazione dei piani di investimento». Quest’ultimo ha constatato la mancanza di documenti giustificativi e ha chiesto chiarimenti e informazioni complementari. 18 Dopo aver preso in considerazione la relazione di valutazione del piano di investimento della ricorrente nel procedimento principale e i relativi documenti, tale comitato ha deciso di respingere detto piano, con la motivazione, da un lato, che le condizioni relative alle spese ammissibili non sarebbero state rispettate e, dall’altro, che il piano non riguardava una nuova attività economica della ricorrente nel procedimento principale nella regione. 19 La ricorrente nel procedimento principale ha presentato un reclamo avverso tale decisione di rigetto dinanzi ad un comitato per l’esame dei reclami. 20 Il 28 giugno 2019, tale comitato ha respinto detto reclamo per quanto riguarda talune condizioni di legittimità, ma lo ha accolto per quanto riguarda una di esse. L’atto di rigetto finale di detto reclamo da parte di tale comitato è stato notificato alla ricorrente nel procedimento principale. 21 Il 10 ottobre 2019, sulla base, in particolare, delle relazioni di valutazione del comitato di valutazione e del comitato per l’esame dei reclami, il presidente della Regione Attica ha adottato l’elenco definitivo dei progetti di investimento n. 618644. Tale elenco non includeva il progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale. 22 Con decisione 140399 del vicepresidente delle finanze della Regione Attica, del 19 febbraio 2020, la domanda di ammissione del progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale» è stata respinta, con la motivazione che talune condizioni di legittimità non erano soddisfatte. 23 Il 15 giugno 2020, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), che è il giudice del rinvio, al fine di ottenere l’annullamento di detta decisione «e di ogni altro atto o inadempimento dell’amministrazione in materia». 24 Tale giudice rileva che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 651/2014, la [OSCURATO:PERSONA], che si è investita del fascicolo dato che la dotazione del regime di aiuti «Imprenditoria generale» superava il limite annuale di EUR 150 milioni previsto da tale disposizione, ha approvato il progetto di piano di valutazione presentatole dalla Repubblica ellenica nonché la proroga di tale regime di aiuti fino al 31 dicembre 2022. 25 Detto giudice osserva che, se, a seguito della sua decisione, la domanda di ammissione del progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale», fosse in definitiva accolta, tenuto conto dell’effetto retroattivo riconosciuto alle decisioni di annullamento dal diritto ellenico, l’amministrazione sarebbe tenuta a versare l’aiuto di cui trattasi e ad adottare ogni misura necessaria per conformarsi pienamente a tale decisione giurisdizionale, e ciò nel rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 26 A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ritiene che l’amministrazione ellenica non possa mettere in discussione, in linea di principio, la pertinenza del ricorso principale o l’oggetto di tale procedimento avvalendosi dell’eventuale esaurimento del bilancio relativo all’invito a presentare progetti in questione o della conclusione del programma di investimento alla data dell’udienza tenutasi nell’ambito di detto procedimento. 27 Secondo il giudice del rinvio, occorre garantire pienamente l’esercizio del diritto a un ricorso effettivo, quale sancito all’articolo 20, paragrafo 1, della Costituzione ellenica e all’articolo 47 della [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 51 della stessa. 28 Tale giudice fa altresì riferimento all’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589, che definisce gli «aiuti esistenti» come «gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio», e all’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, ai sensi del quale costituiscono «nuovi aiuti»«tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 29 [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) rileva che, in forza degli articoli 107 e 108 TFUE, letti in combinato disposto con le disposizioni dei regolamenti n. 651/2014 e 2015/1589 menzionate ai punti 24 e 28 della presente ordinanza, la concessione di un aiuto di Stato rientrante in un regime di aiuti autorizzato non può aver luogo dopo la data di scadenza del periodo di validità di tale regime di aiuti, vale a dire, per quanto riguarda il regime di aiuti «Imprenditoria generale», il 31 dicembre 2022. In caso contrario, un siffatto aiuto dovrebbe essere considerato quale «nuovo aiuto» che, a causa del mancato rispetto dei requisiti procedurali previsti dal regolamento n. 651/2014, costituirebbe un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 30 Inoltre, esso fa riferimento all’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, che definisce la «data di concessione dell’aiuto» come «data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti», e alla giurisprudenza secondo la quale spetta al giudice nazionale determinare, conformemente al diritto nazionale applicabile, la data in cui l’aiuto in questione deve essere considerato concesso. A suo avviso, nel diritto ellenico si tratterebbe della data di adozione della decisione di accettazione o di rigetto della domanda di concessione dell’aiuto di cui trattasi. Di conseguenza, esso osserva che, in caso di decisione di rigetto di una domanda di aiuto, il fatto che la decisione giurisdizionale che riconosce l’eventuale illegittimità di tale rigetto sia pronunciata in una data successiva non inciderebbe sulla data di concessione dell’aiuto, così come la questione dell’effetto retroattivo di tale decisione giurisdizionale. 31 Esso fa altresì riferimento alla giurisprudenza della Corte secondo cui, a partire dal momento in cui il diritto di ricevere un’assistenza, fornita mediante risorse statali, è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile, l’aiuto deve essere considerato concesso, cosicché, come deriverebbe dalla sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a. ( C‑385/18 , EU:C:2019:1121 , punto 36 ), il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo. 32 Esso rinvia infine ai punti 78 e 79 della sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 ), nei quali la Corte ha considerato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora una normativa nazionale che istituisce un diritto legale ad un pagamento costituisca un «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione, eventuali domande proposte in sede giurisdizionale al fine di ottenere il beneficio integrale di tale diritto devono essere considerate come domande di versamento della parte di tale aiuto di Stato non percepita, e non come domande intese ad ottenere dal giudice adito la concessione di un distinto aiuto di Stato. 33 [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) considera, alla luce di tutti questi elementi, che non fosse più possibile, in linea di principio, ammettere progetti di investimento al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale» e concedere i relativi aiuti individuali dopo la data del 31 dicembre 2022. Tuttavia, a suo avviso, non vi è concessione di aiuto qualora, dopo tale data, una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di un atto amministrativo di rigetto di una domanda di aiuto che era stato adottato prima di detta data, e lo annulli con effetto retroattivo alla data di tale atto. 34 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che, sia alla data in cui il presidente della Regione Attica ha adottato l’elenco definitivo dei progetti di investimento n. 618644, vale a dire il 10 ottobre 2019, in cui il progetto di investimento della ricorrente nel procedimento principale non è stato incluso, sia alla data in cui il vicepresidente delle finanze della Regione Attica ha respinto la domanda di ammissione di tale progetto di investimento al beneficio del regime di aiuti «Imprenditoria generale», ossia il 19 febbraio 2020, tale regime di aiuti era ancora in vigore. Tale giudice considera che, pertanto, nell’ipotesi in cui esso accogliesse il ricorso principale, non si possa parlare di una concessione, con la propria decisione giurisdizionale, di un aiuto di Stato illegale. 35 Detto giudice sottolinea tuttavia che l’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione è necessaria per la soluzione della controversia principale e fa riferimento a una causa simile, pendente dinanzi alla Corte alla data di presentazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale e che ha dato luogo alla sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 ). 36 Nelle circostanze summenzionate, il [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 2, punto 28, del regolamento [n. 651/2014] debbano essere interpretati nel senso che un aiuto di Stato, come quello previsto dal regime di aiuti [“Imprenditoria generale”], è “concesso” nel momento in cui l’interessato soddisfa tutte le condizioni previste dall’invito a presentare progetti, il che corrisponde, nel caso di specie, al momento in cui l’autorità competente adotta la sua decisione sulla domanda, anche qualora la sussistenza di tali condizioni sia stabilita da una decisione giurisdizionale, emessa dopo la scadenza del termine previsto per la concessione dell’aiuto e che annulla l’atto di rigetto della domanda. 2) Oppure [se], al contrario, l’acquisizione di un diritto certo a ricevere l’aiuto [sia] effettiva alla data della pertinente decisione giurisdizionale, cosicché, in un caso del genere, è la decisione giurisdizionale stessa a concedere un “nuovo aiuto” illegale. 3) Se la risposta alla questione [precedente] sia diversa a seconda che, nell’ordinamento giuridico nazionale pertinente, l’annullamento per illegittimità di tale atto amministrativo abbia effetto retroattivo, come avviene in Grecia, o abbia effetti solo per il futuro». Procedimento dinanzi alla Corte 37 Con decisione del presidente della Corte del 25 maggio 2025, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 ). 38 Con lettera del 16 luglio 2025, la cancelleria della Corte ha comunicato tale sentenza al giudice del rinvio e lo ha invitato a indicarle se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 39 Con lettera del 1 o settembre 2025, tale giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Sulle questioni pregiudiziali 40 Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 41 Nel caso di specie, la Corte considera che, malgrado i dubbi espressi dal giudice del rinvio, l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio può essere chiaramente desunta dalla sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 ). L’articolo 99 del regolamento di procedura va quindi applicato nella presente causa. 42 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia su cui si dovrà pronunciare. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione pregiudiziale (v. sentenza del 12 dicembre 1990, SARPP, C‑241/89 , EU:C:1990:459 , punto 8 , e ordinanza del 13 febbraio 2020, flightright, C‑606/19 , EU:C:2020:101 , punto 19 e giurisprudenza citata). 43 In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, pur spettando all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ogni caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti, quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di tale articolo 47, primo comma, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 23 e giurisprudenza citata). 44 Nel caso di specie, il regime di aiuti «Imprenditoria generale» è stato dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, TFUE ed esentato dall’obbligo di notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 651/2014. Tale regime di aiuti costituisce quindi un’attuazione di tale regolamento. La dichiarazione di compatibilità di detto regime di aiuti ai sensi di detto regolamento è stata prorogata con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] fino al 31 dicembre 2022. Ne consegue che l’applicazione del regime suddetto costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA]. 45 In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 e l’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, letti alla luce dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], ostino a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che conferisce effetto retroattivo a un annullamento, con decisione giurisdizionale, di una decisione di un’autorità che nega indebitamente a un’impresa il beneficio di un aiuto individuale nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tale aiuto si considera concesso alla data in cui tale autorità l’aveva indebitamente negato, sebbene tale decisione giurisdizionale sia stata emessa dopo la data di scadenza del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di tale regime di aiuti. 46 Conformemente all’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, la data di concessione dell’aiuto è quella in cui al beneficiario è conferito il diritto legale di ricevere l’aiuto in forza della normativa nazionale applicabile. 47 Secondo la giurisprudenza della Corte, l’elemento determinante per stabilire la data in cui il diritto di ricevere un aiuto di Stato è stato conferito ai suoi beneficiari mediante una determinata misura attiene all’acquisizione, da parte di tali beneficiari, di un diritto certo a ricevere tale aiuto e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto aiuto. Infatti, è in tale data che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 18 e giurisprudenza citata). 48 Spetta quindi al giudice del rinvio determinare, in base al diritto nazionale applicabile e nel rispetto del diritto dell’Unione, il momento in cui l’aiuto di Stato di cui si tratta nel procedimento principale deve essere considerato concesso. A tal fine, tale giudice deve tener conto dell’insieme delle condizioni poste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto in parola (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 19 e giurisprudenza citata). 49 La Corte ha dichiarato che un aiuto concesso in un momento in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per tale aiuto non è più in vigore deve, a causa del fatto che si tratta di un aiuto nuovo, essere oggetto di una notifica alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e non può essere messo in atto fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non ne abbia constatato la compatibilità con il mercato interno (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 26 e giurisprudenza citata). 50 Occorre inoltre ricordare che l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 dispone che gli «aiuti esistenti» sono aiuti autorizzati, che inglobano i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio. L’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, da parte sua, prevede che occorre intendere per «nuovi aiuti» tutti i regimi di aiuti e tutti gli aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. 51 Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 luglio 2025, TOODE ( C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punti 13 , 14 , 17 , 20 , 21 , 24 e 25 ), la Corte ha esaminato un caso opposto a quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, in forza del diritto nazionale, qualora una decisione giurisdizionale avesse constatato, dopo la data di scadenza del termine per la concessione di un aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’illegittimità di una decisione di diniego della concessione di tale aiuto, i giudici nazionali avrebbero potuto unicamente ordinare l’adozione di atti amministrativi favorevoli per il futuro ( ex nunc ). 52 Nella causa suddetta, la Corte ha considerato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che comporta che un aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti nazionale autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione del Trattato FUE, alla data in cui l’autorità nazionale competente ne ha indebitamente negato il beneficio a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, qualora una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di tale diniego dopo la scadenza di tale termine (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 30 ). 53 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, a partire dal momento in cui il diritto certo di ricevere un aiuto di Stato è conferito al beneficiario in forza del diritto nazionale applicabile, l’aiuto deve essere considerato concesso, cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui si tratta non è decisivo (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 34 e giurisprudenza citata). 54 Da tale giurisprudenza risulta che, poiché un aiuto di Stato come quello di cui si tratta nel procedimento principale si considera concesso in un momento in cui l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] per tale aiuto era in vigore, esso deve essere qualificato come «aiuto autorizzato» e, pertanto, come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589, indipendentemente dal fatto che esso sia stato versato dopo la cessazione di validità del regime di aiuti approvato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Una simile interpretazione non può falsare la concorrenza sul mercato. Infatti, poiché, come emerge dalla giurisprudenza menzionata al punto 47 della presente ordinanza, è alla data in cui viene conferito il diritto certo di ricevere un aiuto di Stato che una misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il versamento di un aiuto come quello di cui si tratta nel procedimento principale successivamente alla data di scadenza del regime di aiuti in parola pone il richiedente l’aiuto nella situazione in cui egli avrebbe dovuto trovarsi se l’autorità competente avesse agito legittimamente e consente quindi, precisamente, di ripristinare l’equilibrio concorrenziale sul mercato (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punti 35 e 36 ). 55 La Corte ne ha concluso che l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che deve essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi di tale disposizione, un aiuto individuale considerato concesso alla data in cui l’autorità competente l’ha indebitamente negato a un singolo che ne abbia fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, ma versato a tale singolo in esecuzione di un atto amministrativo favorevole adottato in base ad un ordine derivante da una decisione giurisdizionale che ha constatato l’illegittimità del diniego dopo la data di scadenza di tale termine (sentenza del 3 luglio 2025, TOODE, C‑653/23 , EU:C:2025:517 , punto 37 ). 56 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589 e l’articolo 2, punto 28, del regolamento n. 651/2014, letti alla luce dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che conferisce effetto retroattivo a un annullamento, mediante decisione giurisdizionale, di una decisione di un’autorità che nega indebitamente a un’impresa il beneficio di un aiuto individuale nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che tale aiuto si considera concesso alla data in cui tale autorità l’aveva indebitamente negato, anche qualora la suddetta decisione giurisdizionale sia stata emessa dopo la data di scadenza del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di detto regime di aiuti. Sulle spese 57 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE], e l’articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], letti alla luce dell’articolo 47, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che conferisce effetto retroattivo ad un annullamento, mediante decisione giurisdizionale, di una decisione di un’autorità che nega indebitamente a un’impresa il beneficio di un aiuto individuale nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, con la conseguenza che tale aiuto si considera concesso alla data in cui tale autorità l’aveva indebitamente negato, anche qualora la suddetta decisione giurisdizionale sia stata emessa dopo la data di scadenza del termine previsto per la concessione di un aiuto nell’ambito di detto regime di aiuti. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris